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Ordinanza

Ordinanza n. 7347/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 118/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306079

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia n. 118/2023 e, in primo grado, intimazioni di pagamento per complessivi euro 459.937,51 relative a prelievi supplementari sul latte e interessi per le annualità 2005, 2007 e 2008

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’allevatore ha appellato la sentenza del TAR Lombardia n. 118/2023, che aveva in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso contro due intimazioni di pagamento: una di euro 154.112,26, riferita a una cartella notificata il 15 novembre 2021 per prelievo supplementare di latte di vacca relativo al 2007; l’altra di euro 305.825,25, riferita a una cartella notificata il 13 marzo 2015 per prelievi sulle consegne relativi alle annualità 2005, 2007 e 2008. Il testo non espone i motivi di appello. In questa fase l’appellante ha chiesto un ulteriore rinvio, rappresentando di aver presentato il 20 giugno 2025 un’istanza di definizione transattiva delle posizioni pendenti ai sensi dell’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, come modificato, e che la procedura era ancora in corso; la conclusione di un accordo avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio e disposto un approfondimento istruttorio, senza decidere l’appello né i motivi contro la sentenza di primo grado. Ha rilevato che l’accesso alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter dipende da atti attuativi non conosciuti e che la legge non disciplina gli effetti della procedura sui giudizi pendenti. Poiché la procedura risultava ancora in corso e non vi erano elementi certi sui tempi della sua conclusione, il Collegio ha richiamato la necessità di valutarne la compatibilità con il principio di ragionevole durata del processo. Ha assegnato all’amministrazione 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per illustrare le disposizioni attuative adottate e fornire informazioni sullo stato e sui tempi di definizione della procedura relativa all’appellante; ha rimesso al Presidente titolare la fissazione dell’udienza di discussione.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023 e modificato dall'art. 1, comma 554, l. n. 207/2024

    che il nuovo art. 10 ter della L. n. 103/2023 è previsione normativa che si presenta come minus quam perfecta atteso che la concreta possibilità di accedere al meccanismo da essa previsto risulta subordinata all’adozione di atti attuativi allo stato non conosciuti ed inoltre, non sono disciplinate le conseguenze giuridiche che l’attivazione della procedura di che trattasi è destinata a sortire sui giudizi in essere;

    La procedura transattiva è subordinata ad atti attuativi e la disciplina non chiarisce quali effetti la sua attivazione produca sui giudizi pendenti; occorre quindi acquisire dall’amministrazione informazioni sull’attuazione e sul procedimento concreto prima di trattare ulteriormente la causa.

  • art. 111, comma 1, Cost.

    che la perdurante pendenza della procedura in assenza di elementi certi circa la tempistica della sua definizione impone al Collegio di valutare la compatibilità del meccanismo conciliativo con il principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111, comma 1, Cost.;

    La pendenza della procedura conciliativa senza tempi certi di conclusione richiede di verificarne la compatibilità con il principio di ragionevole durata del processo.

Massime di principio

  • Quando una procedura conciliativa prevista dalla legge è subordinata ad atti attuativi non conosciuti e la disciplina non chiarisce gli effetti della sua attivazione sui giudizi pendenti, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio per acquisire dall’amministrazione informazioni sull’attuazione della procedura e sul caso concreto.
  • Il rinvio della trattazione in attesa della definizione di una procedura conciliativa ancora pendente deve essere valutato anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, soprattutto quando non risultino certi i tempi della procedura.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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