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Ordinanza

Ordinanza n. 15661/2026 - Roma, Sezione 2

Ricorso/istanza in corso di causa ai sensi degli articoli 116 del Codice del Processo Amministrativo e 36 del Codice dei contratti pubblici per l’annullamento della decisione sull’oscuramento della documentazione relativa alla verifica di anomalia dell’offerta del RTI aggiudicatario e l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere pienamente alla documentazione oscurata; Nel giudizio per l’annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di aggiudicazione alle controinteressate della “gara europea a procedura aperta per l’affidamento della convenzione avente ad oggetto la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni – ID 2777 – LOTTO 1 Comunicazione ex art. 90, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 - Aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. n. 36/2023” (breviter, anche solo la “Gara LAN”), attualmente non noto se non secondo quanto comunicato da Consip con comunicazione del 3 agosto 2026; nonché di tutti gli atti, le operazioni ed i verbali della procedura – e dello stesso Bando di indizione della stessa, in quanto l’interpretazione che ne risulterà dall’esame degli atti di gara risulti, oltre che illegittima, lesiva per TIM, il tutto secondo quanto verrà espressamente dedotto in sede di motivi aggiunti, che la ricorrente si riserva espressamente di produrre entro i termini decadenziali. Nonché, in base all’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (breviter, anche solo “C.P.A.”), fin da ora per l’annullamento della decisione circa l’oscuramento e l’accertamento del diritto di TIM ad accedere pienamente alla documentazione oscurata, in quanto difettano i requisiti di cui agli articoli 35, co. iv, e 36 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (breviter, anche solo “Codice dei contratti”).

Giustizia amministrativa202608898

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione della Commissione di gara, contenuta nel verbale n. 21 e comunicata con l’aggiudicazione del 3 agosto 2026, di oscurare cinque tabelle contenute nei giustificativi presentati dal RTI aggiudicatario nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; nel giudizio principale era impugnata anche l’aggiudicazione del Lotto 1 della gara Consip per la fornitura e la gestione di reti locali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

TIM ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 al RTI Fastweb e, con domanda proposta ai sensi degli artt. 116 c.p.a. e 36 del d.lgs. 36/2023, ha chiesto l’annullamento della decisione di oscuramento e l’accertamento del diritto di accedere integralmente ai giustificativi dell’offerta sottoposta a verifica di anomalia. La domanda di accesso è stata motivata sostenendo che gli oscuramenti pregiudicavano trasparenza e concorrenza: tra le offerte vi era una differenza di 0,2398 punti su cento, interamente dovuta all’offerta economica, sicché l’organizzazione della commessa, i costi e i team di lavoro potevano spiegare il minor prezzo e la sostenibilità dell’offerta aggiudicataria. TIM non ha contestato specificamente la natura strategica dei dati oscurati né le ragioni esposte dalla Commissione e non ha indicato, neppure in relazione ai prospettati motivi aggiunti contro l’aggiudicazione, perché la conoscenza delle cinque tabelle fosse strettamente indispensabile alla difesa. Fastweb ha eccepito l’irricevibilità o l’inammissibilità della domanda per deposito oltre il termine di dieci giorni, sostenendo che non operasse la sospensione feriale. Nel ricorso contro l’aggiudicazione TIM aveva inoltre dedotto un motivo relativo alla dichiarazione di Converge sul CCNL applicato; tale censura non era oggetto della decisione sull’accesso.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di irricevibilità: la domanda era stata depositata tempestivamente perché l’art. 36, commi 4, 7 e 8, del d.lgs. 36/2023 rinvia al rito dell’art. 116 c.p.a., cui si applica la sospensione feriale, mentre il richiamo all’art. 55 c.p.a. riguarda i termini per la fissazione della prima camera di consiglio utile. Nel merito, ha respinto la domanda di accesso. La Commissione aveva consentito l’ostensione dei giustificativi, oscurando soltanto cinque tabelle contenenti dati disaggregati ritenuti di particolare rilievo economico, concorrenziale e strategico e una tabella relativa a conoscenze aziendali specifiche; aveva invece ritenuto accessibili gli altri dati, perché aggregati, generici o già ricompresi nell’offerta economica. In presenza di informazioni asseritamente coperte da segreti tecnici o commerciali, l’accesso difensivo richiede la dimostrazione concreta della stretta indispensabilità dei documenti rispetto alla difesa in uno specifico giudizio. Il generico richiamo alla differenza di punteggio e alla possibile rilevanza di costi e team non soddisfaceva tale onere; inoltre, TIM non aveva contestato puntualmente la qualificazione dei dati e le ragioni dell’oscuramento. Il giudice non poteva sostituirsi alla ricorrente nell’individuare l’indispensabilità difensiva. Non risultavano quindi elementi per ritenere illegittimo il bilanciamento operato dalla Commissione tra effettività della tutela giurisdizionale e protezione dei segreti commerciali. La decisione riguarda la sola domanda di accesso e non definisce il ricorso principale contro l’aggiudicazione. Spese della fase poste a carico di TIM: euro 1.000, oltre accessori, in favore di Consip e altrettanti in favore di Fastweb; spese compensate nei confronti di Converge.

Norme richiamate

  • art. 36, commi 4, 7 e 8, d.lgs. 36/2023

    l’art. 36, nei commi 4, 7 e 8, del Codice dei contratti rinvia al rito di cui all’art. 116 c.p.a. (cui si applica la sospensione feriale dei termini), nonché ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. per la fissazione della prima camera di consiglio utile

    Il rinvio dell’art. 36 al rito dell’art. 116 c.p.a. comporta l’applicazione della sospensione feriale ai termini per la domanda di accesso; il richiamo all’art. 55 c.p.a. rileva invece per la fissazione della camera di consiglio.

  • art. 116 c.p.a.

    l’art. 36, nei commi 4, 7 e 8, del Codice dei contratti rinvia al rito di cui all’art. 116 c.p.a. (cui si applica la sospensione feriale dei termini), nonché ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. per la fissazione della prima camera di consiglio utile

    La domanda giudiziale di accesso prevista nell’ambito delle procedure di affidamento è trattata secondo il rito dell’art. 116 c.p.a., con applicazione della sospensione feriale dei termini.

  • art. 55 c.p.a.

    l’art. 36, nei commi 4, 7 e 8, del Codice dei contratti rinvia al rito di cui all’art. 116 c.p.a. (cui si applica la sospensione feriale dei termini), nonché ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. per la fissazione della prima camera di consiglio utile

    Il rinvio all’art. 55 c.p.a. concerne i termini per fissare la prima camera di consiglio utile, non esclude la sospensione feriale applicabile al rito di accesso.

  • art. 35, comma 4, d.lgs. 36/2023

    al fine di esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali, è essenziale dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità (da riguardarsi, restrittivamente, in termini di stretta indispensabilità) di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio

    Per ottenere l’accesso a informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali non basta un interesse difensivo generico: occorre dimostrare in concreto la stretta indispensabilità della conoscenza rispetto alla tutela in uno specifico giudizio.

  • art. 36, comma 3, d.lgs. 36/2023

    nella comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 3, Codice contratti, Consip ha dichiarato che avrebbe reso disponibile la documentazione di gara nei termini di legge (“decorsi 10 giorni dalla ricezione della presente (ex art. 36, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 36/2023)”) attraverso il link ivi indicato

    La disposizione è richiamata per la comunicazione dell’aggiudicazione e la messa a disposizione della documentazione di gara; il giudice non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisiva.

Massime di principio

  • L’accesso a informazioni dell’offerta di un concorrente coperte da segreti tecnici o commerciali richiede che l’istante dimostri concretamente la stretta indispensabilità dei documenti per la difesa dei propri interessi in uno specifico giudizio; non è sufficiente un generico richiamo alla trasparenza, alla concorrenza o all’interesse a verificare la sostenibilità dell’offerta.
  • Quando la commissione di gara motiva l’oscuramento di dati disaggregati o di conoscenze aziendali specifiche e rende accessibile il resto della documentazione, chi contesta l’oscuramento deve confrontarsi specificamente con la natura dei dati e con le ragioni del bilanciamento, indicando perché proprio le informazioni sottratte siano indispensabili alla difesa. Il giudice non può supplire all’omessa allegazione dell’istante.
  • Il rinvio dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 al rito dell’art. 116 c.p.a. comporta l’applicazione della sospensione feriale dei termini alla domanda di accesso relativa agli atti di gara; il richiamo all’art. 55 c.p.a. riguarda la fissazione della camera di consiglio utile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso difensivo
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenza
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTrasparenza e pubblicità

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