Ordinanza n. 15659/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, conseguentemente, dell’illegittimità del silenzio del Comune di Grottaferrata sull’istanza del Consorzio ricorrente volta all’approvazione di un Piano di lottizzazione relativo alle aree comprese nel comprensorio C.M.I. n. 2b, località Cartabrutta; per l’ottemperanza della sentenza n. 3132/2018, pubblicata il 20 marzo 2018, e per la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 3132/2018, che aveva ordinato al Comune di concludere il procedimento di approvazione del piano attuativo
Esito
La controversia
Il Consorzio aveva proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di approvazione del piano di lottizzazione relativo alle aree del comprensorio C.M.I. n. 2b, località Cartabrutta, e per l’ottemperanza alla sentenza n. 3132/2018, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Dopo la nomina del Prefetto di Roma quale commissario e la delega a un funzionario, sono state adottate deliberazioni commissariali per approvare il piano e rettificare la deliberazione del 2022, nonché per aggiornare il computo metrico estimativo e il quadro economico al prezziario regionale 2023. Il Commissario ha riferito che resta da concludere il procedimento con la stipula della convenzione urbanistica: il Consorzio ha trasmesso la bozza della polizza fideiussoria richiesta dallo schema di convenzione condiviso e ha chiesto di concordare le date per la stipula. Il Commissario ha quindi chiesto una proroga di almeno 120 giorni, con ratifica delle attività svolte nel frattempo.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta del commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 120 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per concludere l’incarico, comprensivo della stipula della convenzione urbanistica, e ha ratificato l’eventuale attività commissariale svolta medio tempore. La proroga è stata giustificata dalla complessità dell’incarico e dai recenti sviluppi della sua esecuzione. L’ordinanza non definisce nuovamente nel merito l’azione di ottemperanza né regola le spese.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
per la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base per la nomina del commissario ad acta nell’ambito dell’ottemperanza; l’ordinanza in esame proroga il termine assegnato al commissario per completare l’incarico.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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