Ordinanza n. 15670/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente sull’istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, a mezzo pec, in data 25 luglio 2025 e protocollata in data 29 luglio 2025; - del diritto della ricorrente all’accesso agli atti richiesti e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere, anche mediante esibizione in giudizio ex art. 116, comma 4, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti presentata via PEC il 25 luglio 2025 e protocollata il 29 luglio 2025
Esito
La controversia
La ricorrente aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione sull'istanza di accesso e del proprio diritto a ottenere i documenti, nonché dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, anche mediante esibizione in giudizio. Il giudizio era stato promosso contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'I.C. Statale “Valle Vitulanese”, non costituito. Il difensore della ricorrente ha successivamente comunicato la propria volontaria cancellazione dall'albo professionale, indicandone come data il 14 gennaio 2026 nell'atto acquisito al protocollo il 17 marzo 2026 e il 1° gennaio 2026 in una successiva comunicazione depositata il 27 marzo 2026.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di accesso né il merito del silenzio. Ha dichiarato interrotto il processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79, comma 2, c.p.a. e 301, comma 1, c.p.c., dalla data della dichiarazione di cancellazione del difensore. Ha ritenuto che la cancellazione volontaria dall'albo determini l'interruzione del processo per identità di ratio con le ipotesi previste dall'art. 301 c.p.c.; la perdita dello ius postulandi giustifica tale soluzione anche in funzione della tutela del diritto di difesa. Ha disposto la comunicazione personale dell'ordinanza alla ricorrente affinché possa sostituire il difensore e valutare l'eventuale prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Il TAR non ha riportato nel testo una proposizione interpretativa autonoma riferita alla norma.
La disposizione è applicata, insieme all'art. 301, comma 1, c.p.c., quale base per dare atto dell'interruzione del processo conseguente alla cancellazione dall'albo del difensore.
art. 301, comma 1, c.p.c.
Rilevato che, come affermato da autorevole giurisprudenza, la cancellazione dall'albo degli avvocati (volontaria o autoritativa) determina ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c. - per l’identità di ratio con le ipotesi ivi disciplinate - l'interruzione del processo (da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 28/11/2024, n. 30616, Cass., Sez. VI, 18/05/2020 n. 9104; S.U. n. 3702/2017);
La cancellazione volontaria o autoritativa del difensore dall'albo determina l'interruzione del processo, per identità di ratio con le ipotesi previste dall'art. 301, comma 1, c.p.c.
art. 302 c.p.c.
Manda alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza, trasmettendola alla parte ricorrente personalmente, affinché possa provvedere alla eventuale prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c..
Dopo l'interruzione, la parte è informata personalmente per consentirle di provvedere all'eventuale prosecuzione del giudizio secondo la disposizione.
Massime di principio
- La cancellazione volontaria dall'albo professionale del difensore costituito determina l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., applicabile per identità di ratio anche a tale ipotesi.
- La cancellazione dall'albo comporta la perdita dello ius postulandi sia attivo sia passivo; per tutelare il diritto di difesa, il giudizio deve essere interrotto e il provvedimento che ne dà atto comunicato personalmente alla parte, così da consentirle di sostituire il difensore e valutare la prosecuzione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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