Ordinanza n. 183/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l’annullamento 1. del provvedimento, notificato via PEC, con foglio n. -OMISSIS-, in data 27 febbraio 2026, del Comando Regionale Trentino Alto Adige della Guardia di finanza, inerente l’esito finale della procedura di giudizio di avanzamento a Colonnello del Corpo della Guardia di finanza, afferente la valutazione, a scelta, dei Tenenti Colonelli in servizio permanente effettivo (s.p.e.) del ruolo normale (RN) per l’anno 2026, trasmessa dal Comando Generale con nota n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2026, nella quale il ricorrente ha riportato un voto di -OMISSIS- ed è stato dichiarato idoneo non iscritto in quadro di avanzamento alla posizione -OMISSIS- - 3 aliquota, nella parte in cui detta procedura non prevede una riserva di posti per candidati bilingui ai sensi dell’articolo 2 c.1 d.P.R. n.752/1976; 2. dell’atto, i cui estremi allo stato non sono noti, con il quale è stata formata la graduatoria finale inerente all’esito del giudizio di avanzamento, comunicata con nota del Comando Generale della Guardia di finanza n. -OMISSIS-, in data 24.02.2026, nella parte in cui non prevede una riserva di posti per candidati bilingui ai sensi dell’articolo 2 c.1 d.P.R. n.752/1976, atto non notificato, ne comunicato; 3. della circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 243716/2025/113, datata 7 agosto 2025, con la quale il Ten. Col. -OMISSIS- veniva incluso nell’aliquota di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento a Colonnello in s.p.e. del Ruolo Normale per il 2026, quale atto presupposto al provvedimento di cui al precedente sub 1 e 2; 4. del provvedimento, i cui estremi allo stato non sono noti, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha determinato il contingente di posti banditi, quale presupposto agli atti di cui ai precedenti sub 1, 2 e 3, nella parte in cui non prevede una riserva di posti per candidati bilingui ai sensi dell’articolo 2 c.1 d.P.R. n.752/1976; 5. nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esito della procedura di avanzamento a scelta a colonnello della Guardia di finanza per l’anno 2026, graduatoria e atti presupposti, nella parte in cui non prevedono una riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo
Esito
La controversia
Il ricorrente, tenente colonnello della Guardia di finanza incluso nell’aliquota per l’avanzamento a colonnello per il 2026, ha impugnato l’esito della procedura, nel quale è stato dichiarato idoneo ma non iscritto nel quadro di avanzamento, nonché la graduatoria e gli atti presupposti. Ha dedotto la mancata previsione e osservanza della riserva di posti per i candidati bilingui prevista dall’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 752/1976 e dall’art. 33 d.P.R. n. 574/1988, in relazione al possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 d.P.R. n. 752/1976. Le controparti hanno contestato, tra l’altro, la necessità o proporzionalità della chiamata in giudizio degli ulteriori militari bilingui indicati dalla difesa erariale come controinteressati.
La decisione
Il Tribunale non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati. Ha ritenuto, allo stato, sussistente la propria competenza territoriale, poiché la controversia riguarda la presunta violazione della riserva di personale bilingue prevista dalla disciplina speciale di attuazione dello Statuto di autonomia e la tutela delle minoranze linguistiche. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati: sia gli ufficiali collocati in posizione migliore del ricorrente, sia i tenenti colonnelli bilingui coinvolti nella procedura, indicati dalla difesa erariale e non specificamente contestati dalle controparti. Considerato il loro numero, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze della presente ordinanza e del sunto del ricorso, con le indicazioni prescritte. L’adempimento va eseguito entro 40 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza e la relativa attestazione va depositata nei successivi 20 giorni. Il Ministero deve mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e rilasciare al ricorrente un’attestazione dell’avvenuta pubblicazione. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 maggio 2027, ore 9.30.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, d.P.R. n. 752/1976
Considerato che il presente ricorso verte sulla legittimità, in parte qua, degli atti relativi alla procedura di giudizio di avanzamento a Colonnello del Corpo della Guardia di finanza, afferente la valutazione, a scelta, dei Tenenti Colonelli in servizio permanente effettivo (s.p.e.) del ruolo normale (-OMISSIS-) per l’anno 2026, trasmessa dal Comando Generale con nota n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2026, sul presupposto della mancata osservanza della riserva dei posti prevista dall’art. 2, comma 1 del DPR n. 752/1976 e dall’art. 33 del D.P.R. n. 574/1988 per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del medesimo D.P.R. n. 752/1976;
La disposizione è individuata quale fonte della riserva di posti per i candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, la cui presunta inosservanza costituisce il fondamento della controversia.
art. 33 d.P.R. n. 574/1988
Considerato che il presente ricorso verte sulla legittimità, in parte qua, degli atti relativi alla procedura di giudizio di avanzamento a Colonnello del Corpo della Guardia di finanza, afferente la valutazione, a scelta, dei Tenenti Colonelli in servizio permanente effettivo (s.p.e.) del ruolo normale (-OMISSIS-) per l’anno 2026, trasmessa dal Comando Generale con nota n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2026, sul presupposto della mancata osservanza della riserva dei posti prevista dall’art. 2, comma 1 del DPR n. 752/1976 e dall’art. 33 del D.P.R. n. 574/1988 per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del medesimo D.P.R. n. 752/1976;
La disposizione è richiamata, insieme all’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 752/1976, come fonte della riserva di posti a favore dei candidati bilingui.
art. 4 d.P.R. n. 752/1976
Considerato che il presente ricorso verte sulla legittimità, in parte qua, degli atti relativi alla procedura di giudizio di avanzamento a Colonnello del Corpo della Guardia di finanza, afferente la valutazione, a scelta, dei Tenenti Colonelli in servizio permanente effettivo (s.p.e.) del ruolo normale (-OMISSIS-) per l’anno 2026, trasmessa dal Comando Generale con nota n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2026, sul presupposto della mancata osservanza della riserva dei posti prevista dall’art. 2, comma 1 del DPR n. 752/1976 e dall’art. 33 del D.P.R. n. 574/1988 per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4 del medesimo D.P.R. n. 752/1976;
La disposizione è richiamata quale norma relativa all’attestato di bilinguismo richiesto ai candidati beneficiari della riserva.
art. 43 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752
Ritenuta, allo stato, la competenza territoriale di questo T.R.G.A., vertendosi nell’ambito di giudizio riguardante la presunta violazione del contingente di personale bilingue nelle amministrazioni non soggette all’istituto della cd. “proporzionale”, per ciò stesso assoggettato alla speciale disciplina di cui alle norme di attuazione dello Statuto di Autonomia, a tutela delle minoranze linguistiche, con conseguente operatività del disposto di cui all’art. 43 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, ciò a maggior ragione laddove si consideri come l’inosservanza dell’obbligo della riserva di posti a favore di personale bilingue determini anche una lesione dei diritti delle minoranze presenti sul territorio, alla cui tutela è deputata proprio la speciale legittimazione della Provincia autonoma di Bolzano (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 8 settembre 2021, n. 15, nonché T.R.G.A. Bolzano, 25 ottobre 2024, n. 250);
La disciplina speciale dettata a tutela delle minoranze linguistiche, compreso l’art. 43, è ritenuta operante nelle controversie sulla riserva di personale bilingue anche per fondare la competenza territoriale del TRGA di Bolzano.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Ritenuto altresì che, in considerazione del rilevante numero dei controinteressati e in adesione alla richiesta formulata in via subordinata dalla difesa del ricorrente, alla notifica debba procedersi per “pubblici proclami”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52 c.p.a., consentendosi l’effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze della presente ordinanza e del sunto del ricorso (con l’indicazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, del nominativo del ricorrente, delle amministrazioni intimate, degli estremi dei provvedimenti impugnati, di un sunto dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni e che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso);
In presenza di un numero rilevante di controinteressati, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, da effettuare con le modalità di pubblicazione indicate.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Ritenuto altresì che, in considerazione del rilevante numero dei controinteressati e in adesione alla richiesta formulata in via subordinata dalla difesa del ricorrente, alla notifica debba procedersi per “pubblici proclami”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52 c.p.a., consentendosi l’effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze della presente ordinanza e del sunto del ricorso (con l’indicazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, del nominativo del ricorrente, delle amministrazioni intimate, degli estremi dei provvedimenti impugnati, di un sunto dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni e che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso);
La disposizione concorre a disciplinare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, qui autorizzata in ragione del numero dei controinteressati e realizzata attraverso la pubblicazione sul sito ministeriale.
art. 52 c.p.a.
Ritenuto altresì che, in considerazione del rilevante numero dei controinteressati e in adesione alla richiesta formulata in via subordinata dalla difesa del ricorrente, alla notifica debba procedersi per “pubblici proclami”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52 c.p.a., consentendosi l’effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze della presente ordinanza e del sunto del ricorso (con l’indicazione dell’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso, del nominativo del ricorrente, delle amministrazioni intimate, degli estremi dei provvedimenti impugnati, di un sunto dei motivi di ricorso e delle relative conclusioni e che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento dell’anno e del numero di registro generale del ricorso);
La disposizione è applicata, insieme alle norme richiamate, per autorizzare la notificazione per pubblici proclami secondo le modalità specificate nell’ordinanza.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla presunta inosservanza della riserva di posti per personale bilingue nelle amministrazioni non soggette al sistema della proporzionale, la speciale disciplina di attuazione dello Statuto di autonomia a tutela delle minoranze linguistiche rileva anche ai fini della competenza territoriale del TRGA di Bolzano.
- Nel giudizio che contesta l’esito di una procedura di avanzamento, il contraddittorio va integrato nei confronti sia dei candidati collocati in posizione migliore rispetto al ricorrente, sia dei candidati bilingui coinvolti nella procedura quando la controversia riguarda la riserva di posti loro favorevole.
- Quando il numero dei controinteressati è rilevante, l’integrazione del contraddittorio può essere disposta mediante pubblici proclami, con pubblicazione sul sito dell’amministrazione degli atti e delle informazioni idonei a consentire agli interessati di identificare la controversia e seguirne lo svolgimento.
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