Cassazione Penale, Ordinanza n. 34610/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una imputata per un furto aggravato in concorso. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputata tramite difensore, deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che non vi fosse prova certa dell'identificazione dell'autrice del fatto, perché il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa nelle indagini preliminari non sarebbe stato adeguatamente riscontrato in dibattimento; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto i motivi non deducibili in sede di legittimità, perché meramente reiterativi di censure già esaminate e disattese in appello e, quanto al trattamento sanzionatorio, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti era congrua e non illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo logico e corretto sia sull'attendibilità del riconoscimento fotografico e del compendio probatorio, sia sul diniego delle attenuanti generiche, fondato sulle modalità esperte e professionali del furto e sull'assenza di resipiscenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
artt. 110, 61 n. 5, 624, 625 nn. 4 c.p.
Il fatto è stato qualificato come furto commesso in concorso e aggravato, con richiamo alla circostanza aggravante contestata e alla forma di partecipazione plurima.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate con motivazione fondata su elementi negativi desunti dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'imputato; non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
art. 133 c.p.
Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare uno solo degli elementi ritenuti prevalenti, purché motivi in modo non contraddittorio.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata dalla Corte.
Massime di principio
- Il riconoscimento fotografico compiuto nelle indagini preliminari è utilizzabile e può fondare l'affermazione di responsabilità penale anche se non sia poi ripetuto formalmente in dibattimento, quando il dichiarante confermi di averlo eseguito positivamente e spieghi di non poterlo reiterare per il tempo trascorso.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa e delle dichiarazioni confermative è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica, congrua e non manifestamente illogica.
- Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre censure già vagliate e respinte dal giudice di appello: occorre un confronto critico effettivo con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche valorizzando la sola gravità delle modalità del fatto e l'assenza di elementi positivi, senza che il solo stato di incensuratezza imponga la concessione del beneficio.
- In tema di attenuanti generiche, il giudice di merito può fondare la decisione su uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p., se ritenuto prevalente ai fini della valutazione complessiva.
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