Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 05901/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità quando non vi sia assenza di colpa nella sua determinazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio in ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con un unico motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che la motivazione di merito avrebbe attribuito alla sua collaborazione processuale un valore soltanto relativo perché resa in situazione di flagranza. La Corte di cassazione rileva che la doglianza investe una valutazione rimessa al giudice di merito e non deducibile come vizio di legittimità, in quanto la motivazione d'appello era congrua e sufficiente: la collaborazione, consistita nell'ammissione della detenzione della droga rinvenuta nell'auto condotta dall'imputato, è stata ritenuta non significativa ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di droga a fini di spaccio di lieve entità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo quando l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Le censure che sollecitano una diversa valutazione di merito sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non sono deducibili in cassazione, salvo il caso di motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La collaborazione dell'imputato non assume automaticamente valore attenuante: il giudice di merito può valutarne la concreta incidenza e ritenerla neutra o di impatto limitato, specie quando consista in un'ammissione resa in un contesto di evidenza probatoria o di flagranza.
  • È legittima la motivazione che, in modo congruo ed esauriente, spieghi perché un dato comportamento processuale dell'imputato non sia sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.