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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26519/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero. La decisione lascia ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per le violazioni degli obblighi connessi a un sinistro stradale e per le ulteriori contravvenzioni contestate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata in appello per violazioni del codice della strada. I motivi dedotti riguardavano: 1) la valutazione di merito in ordine alla fattispecie di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. str., contestando l'affermazione della consapevolezza della verificazione del sinistro e del bisogno di assistenza delle persone coinvolte; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) l'applicazione della recidiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del fatto, osservando che le circostanze concrete erano univocamente idonee a dimostrare la piena consapevolezza del ricorrente. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e comunque manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato la gravità oggettiva e la pericolosità delle condotte come ostative al beneficio. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della recidiva non era stata proposta con l'atto di appello.

Norme richiamate

  • art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini della responsabilità, la consapevolezza della verificazione del sinistro e del bisogno di assistenza delle persone coinvolte, desunta dalle concrete circostanze del fatto.

  • art. 186-bis, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma richiamata come base della condanna, senza specifiche statuizioni nel merito in questa decisione di legittimità.

  • art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma richiamata come base della condanna, senza specifiche statuizioni nel merito in questa decisione di legittimità.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa perché la gravità oggettiva e la pericolosità delle condotte sono state ritenute ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non proposta con l'atto di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito quando il ricorso si risolve nella contestazione degli elementi fattuali già apprezzati in modo non illogico dai giudici di merito.
  • Ai fini della responsabilità per l'omissione di soccorso dopo sinistro stradale, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla concreta percezione della verificazione del sinistro e del bisogno di assistenza dei soggetti coinvolti.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi la gravità oggettiva e la pericolosità concreta della condotta, quali elementi incompatibili con la minima offensività richiesta dall'art. 131-bis c.p.
  • Le questioni non devolute con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo ex art. 606, comma 3, c.p.p.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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