Sentenza n. 378/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 2726/2023, pubblicata in data 21 aprile 2023, del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del procedimento RG n. 15545/2022, notificata in data 31 marzo 2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, dell'importo nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 31 marzo 2025 ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse adempiuto. La ricorrente ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, essendo passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente il conseguimento dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Ha accertato la regolare notificazione della sentenza presso la sede reale del Ministero, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante l'assegnazione della Carta elettronica, attraverso l'accredito dell'importo nominale riconosciuto in sentenza, entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla sua notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, stabilendo che il commissario, su istanza della ricorrente, dovrà assicurare l'esecuzione nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, riconosciuto nella sentenza del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'ente pubblico.
Massime di principio
- Il giudicato del giudice ordinario formatosi nei confronti di una pubblica amministrazione può essere azionato mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo quando imponga all'Amministrazione di attribuire concretamente al privato il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia civile.
- La sentenza passata in giudicato ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione destinataria, che deve conformarsi al decisum assicurando il conseguimento effettivo dell'utilità riconosciuta, senza poter omettere l'adempimento in assenza di ulteriori margini decisionali.
- L'ottemperanza può essere ordinata quando il titolo giudiziale sia stato regolarmente notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo competente e fissando il termine entro il quale dovrà provvedere su istanza del ricorrente.
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