Cassazione Penale, Sentenza n. 7339/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in gran parte inammissibile, ma lo ha ritenuto fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio sulla sanzione. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che ha riformulato e confermato alcune imputazioni: contesta la riqualificazione in ricettazione (anziché incauto acquisto ex art. 712 c.p.) per le autovetture prive di targhe e la qualificazione del capo relativo al riciclaggio; deduce inoltre errori nella determinazione della pena (errata applicazione e sequenza delle riduzioni per attenuanti generiche e rito abbreviato) e manifesta illogicità nella negazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziale.
Norme richiamate
art. 712 cod. pen.
La norma dell'incauto acquisto è stata evocata dall'imputato per sostenere la minore gravità; la Corte ha ritenuto però che, alla luce della prova (possesso di autovetture prive di targa e mancanza di spiegazioni), sussistesse il dolo richiesto per la ricettazione, impedendo l'applicazione dell'art. 712.
art. 648 c.p. (ricettazione)
La Corte di appello ha ritenuto configurabile la ricettazione: il possesso di veicoli privi di targhe o con targhe non corrispondenti ha costituito elemento indiziario serio per il dolo della ricettazione, valutazione confermata dalla Cassazione sul piano della congruità della prova.
art. 648-bis c.p. (riciclaggio)
Il capo originariamente contestato come riciclaggio è stato riqualificato in ricettazione in appello; la Cassazione non ha annullato tale riqualificazione nel merito, salvo rilevare errori nella determinazione della pena conseguenti alla ricalcolazione operata in appello.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentito semplicemente rimettere in discussione la valutazione di merito: per ottenere accoglimento per vizio probatorio occorre dimostrare che la prova su cui si è fondato il giudice di merito non esiste o è sostanzialmente diversa da quella ritenuta.
- La distinzione tra incauto acquisto (art. 712) e ricettazione dipende dall'elemento soggettivo: la semplice disponibilità di un bene non prova l'assenza di dolo; il possesso di veicoli privi di targhe o con targhe incongrue può costituire indizio grave di conoscenza della provenienza illecita, salvo plausibile e documentata giustificazione fornita dall'imputato.
- Il diritto al silenzio non impedisce ai giudici di merito di trarre, quando ricorrono indizi univoci e concorrenti, deduzioni sulla sussistenza del dolo se l'imputato non fornisce spiegazioni alternative convincenti.
- Sui profili sanzionatori è fondamentale la corretta sequenza e applicazione delle diminuzioni: le circostanze attenuanti riconosciute devono essere calcolate correttamente e, laddove previsto, le riduzioni per il rito (es. 1/3 per abbreviato) devono essere applicate secondo le regole di legge; errori in questo calcolo sono ragione di annullamento e rinvio.
- Se la Corte d'appello riqualifica il reato, deve tenere conto delle circostanze eventualmente già riconosciute (attenuanti, benefici) e ricalcolare la pena coerentemente; eventuali omissioni in tale ricalcolo possono essere censurate in Cassazione.
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