Regolamento (UE) 2020/785
Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli LMR per sei sostanze attive fitosanitarie sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e delle consultazioni tecniche svolte dalla Commissione. In alcuni casi gli LMR sono confermati, in altri ridotti o fissati al limite di determinazione, con modifiche agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono inoltre previste disposizioni transitorie per i prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in applicazione delle nuove soglie.
Modifica i limiti massimi di residui (LMR) di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, aggiornando gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità competenti nell’Unione europea per i prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati negli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti diretti in tutti gli Stati membri. Riguarda i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione, con disciplina transitoria per quelli ottenuti o importati prima del 6 gennaio 2021, ai quali continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono rilevanti anche le ipotesi in cui non esistano autorizzazioni d’impiego, tolleranze all’importazione o limiti CXL, per le quali si applica il limite di determinazione o il valore di base di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica degli LMR per cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido
Il regolamento della Commissione interviene sul sistema dei livelli massimi di residui (LMR) disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando le soglie applicabili a sei sostanze attive fitosanitarie in funzione dei pareri dell’EFSA e delle valutazioni di gestione del rischio. L’atto si fonda sugli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), e 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 e mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, tenendo conto anche delle condizioni del commercio internazionale e della fattibilità analitica.
Contesto normativo e base di adozione
Il regolamento (CE) n. 396/2005 disciplina i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Nel preambolo si ricorda che per alcune sostanze gli LMR erano già fissati nell’allegato III, parte A, mentre per il triazossido non erano stati stabiliti LMR specifici e si applicava il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b).
Le modifiche sono adottate dopo i pareri motivati dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare, resa ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, e dopo consultazioni con i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno segnalato in alcuni casi la necessità di limiti di determinazione specifici. La Commissione indica inoltre di avere consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC.
Interventi sulle singole sostanze
Per il cromafenozide, non essendo autorizzato alcun impiego nell’Unione né esistendo tolleranze all’importazione, l’EFSA ha ritenuto adeguato fissare gli LMR al limite di determinazione; il regolamento recepisce tale impostazione.
Per il fluometuron, l’EFSA ha raccomandato di mantenere invariato l’LMR vigente per i semi di cotone; la Commissione conferma quindi il livello esistente, ritenendo che non vi siano rischi per i consumatori.
Per il pencicuron, l’EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha rilevato l’assenza di alcune informazioni, richiedendo un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio. In assenza di garanzie sufficienti, gli LMR vengono fissati al limite di determinazione. Nell’allegato è richiamata anche la questione della disponibilità dello standard di riferimento per pencicuron-PB-ammina, che la Commissione dovrà considerare entro il 16 giugno 2021.
Per il sedaxane, l’EFSA ha raccomandato di mantenere gli LMR vigenti, pur suggerendo una modifica della definizione del residuo. La Commissione recepisce tali conclusioni e mantiene il livello attuale.
Per il tau-fluvalinato, l’EFSA ha raccomandato riduzioni per numerosi prodotti, tra cui ciliegie dolci, fragole, bietole, carote, broccoli, fagioli e piselli senza baccello, semi di sesamo, semi di colza, semi di cotone, orzo, avena, carne, grasso e rene di suini, rene di bovini, ovini, caprini ed equini, nonché latte. Per altri prodotti gli LMR sono mantenuti o aumentati. Per cetrioli, grasso e frattaglie commestibili di volatili diverse da fegato e rene, l’EFSA ha segnalato carenze informative: tali LMR dovranno essere riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento, tenendo conto delle informazioni disponibili.
Per il triazossido, l’EFSA ha raccomandato la riduzione degli LMR per orzo, avena, segale e frumento. Poiché non vi sono altre autorizzazioni, i nuovi valori sono fissati al limite di determinazione o al livello indicato dall’Autorità.
Criteri generali per i casi senza autorizzazione o senza CXL
Il regolamento ribadisce che, per i prodotti sui quali l’impiego del fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR devono essere fissati al limite di determinazione o all’LMR di base previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Questo criterio assume rilievo soprattutto per cromafenozide, pencicuron e triazossido.
Allegato tecnico: valori indicativi e note di riesame
L’allegato contiene una lunga tabella con i nuovi valori per gruppi di prodotti vegetali e animali. In diversi casi i valori sono pari a 0,01 mg/kg o ad altri limiti di determinazione specifici; in altri casi sono fissati valori più elevati, ad esempio per alcune colture e per alcuni prodotti di origine animale, in particolare per il tau-fluvalinato. Le note dell’allegato precisano che:
- per pencicuron-PB-ammina la Commissione terrà conto della disponibilità sul mercato dello standard di riferimento entro il 16 giugno 2021;
- per taluni prodotti interessati dal tau-fluvalinato, in particolare cetrioli e alcune frattaglie di volatili, la Commissione terrà conto delle informazioni sugli studi di residui se presentate entro il 16 giugno 2022;
- il simbolo (*) indica il limite di determinazione analitica.
Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce una clausola transitoria: per i prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 gennaio 2021 continua ad applicarsi la versione del regolamento (CE) n. 396/2005 precedente alle modifiche introdotte dal nuovo atto. Ciò consente la normale commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti già immessi sul mercato secondo la disciplina previgente.
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dal 6 gennaio 2021. La disposizione finale conferma la natura obbligatoria e direttamente applicabile del regolamento in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono inserite nuove o aggiornate colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido; nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane e tau-fluvalinato.
Nuovi LMR e conferme del livello vigente per singole sostanze
Per cromafenozide gli LMR sono fissati al limite di determinazione, poiché non vi sono impieghi autorizzati né tolleranze all’importazione. Per fluometuron l’LMR per i semi di cotone è mantenuto al livello vigente. Per pencicuron gli LMR sono fissati allo specifico limite di determinazione, in ragione di lacune informative e dell’impossibilità di escludere rischi per i consumatori. Per sedaxane gli LMR sono mantenuti al livello vigente. Per tau-fluvalinato alcuni LMR sono ridotti per numerosi prodotti (tra cui ciliegie dolci, fragole, bietole, carote, broccoli, fagioli e piselli senza baccello, semi di sesamo, semi di colza, semi di cotone, orzo, avena, carne/grasso/rene di suini, rene di bovini/ovini/caprini/equini, latte), mentre per altri prodotti sono aumentati o mantenuti; per cetrioli, grasso e frattaglie commestibili di volatili diverse da fegato e rene la revisione è rinviata entro due anni dalla pubblicazione. Per triazossido gli LMR sono ridotti per orzo, avena, segale e frumento, oppure fissati al limite di determinazione o al valore indicato dall’EFSA.
Criterio generale per prodotti non autorizzati o senza CXL
Per i prodotti sui quali l’impiego del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR devono essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica e consultazioni
Le modifiche sono adottate sulla base dei pareri motivati dell’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ha inoltre consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno indicato per alcune sostanze la necessità di specifici limiti di determinazione per effetto dell’evoluzione tecnica, e ha sentito i partner commerciali dell’Unione tramite l’OMC.
Disposizioni transitorie e data di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione anteriore alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 6 gennaio 2021. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 6 gennaio 2021.
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