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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/762

Regolamento (UE) 2020/762 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le norme microbiologiche riguardanti gli alimenti greggi per animali da compagnia, le prescrizioni gli stabilimenti riconosciuti, i parametri tecnici applicabili al metodo alternativo detto processo di gassificazione Brookes e all’idrolisi dei grassi fusi e le esportazioni di stallatico trasformato, determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in più punti il regolamento (UE) n. 142/2011, adeguando prescrizioni sanitarie e tecniche in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. Le principali novità riguardano gli alimenti greggi per animali da compagnia, i processi di conservazione e trasformazione di materiali di categoria 3, l’etichettatura, alcuni parametri tecnici del processo di gassificazione Brookes e dell’idrolisi dei grassi fusi, nonché le condizioni per l’esportazione di stallatico trasformato, sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi. Il testo introduce inoltre nuove definizioni e chiarisce talune norme sugli stabilimenti riconosciuti e sulle deroghe per specifiche finalità scientifiche.

Modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 aggiornando norme microbiologiche, requisiti di etichettatura, parametri tecnici e regole di esportazione per taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e agli stabilimenti che trattano, trasformano, immagazzinano, etichettano, importano o esportano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare alimenti greggi per animali da compagnia, materiali di categoria 3, derivati lipidici, trofei di caccia e oggetti per collezioni di storia naturale, stallatico trasformato, nonché determinati tipi di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune disposizioni richiamano condizioni per impianti riconosciuti/registrati e per operazioni svolte nel sito dello stabilimento o impianto che genera i materiali.

Modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 su sottoprodotti di origine animale

Il regolamento interviene sul quadro applicativo del regolamento (UE) n. 142/2011, che attua il regolamento (CE) n. 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano. L’obiettivo è aggiornare e chiarire requisiti sanitari, microbiologici, tecnici ed esportativi alla luce di sviluppi scientifici e operativi, con particolare attenzione alla sicurezza di alimenti greggi per animali da compagnia, alla tracciabilità/etichettatura e alle condizioni di commercio verso paesi terzi.

Ambito di applicazione e ratio dell’intervento

Il regolamento riguarda operatori, stabilimenti riconosciuti, macelli, impianti di trasformazione e soggetti che immagazzinano, manipolano, trasformano o esportano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati disciplinati dal regolamento (CE) n. 1069/2009. Le modifiche interessano, in particolare, materiali di categoria 3, alimenti greggi per animali da compagnia, derivati lipidici, trofei di caccia e materiali destinati a collezioni scientifiche, oltre a stallatico trasformato, sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi.

Le motivazioni richiamate nei considerando evidenziano, tra l’altro:

  • la necessità di consentire ai macelli riconosciuti taluni trattamenti chimici di conservazione in loco di materiali di categoria 3;
  • l’esigenza di disciplinare immagazzinaggio, trasporto e successivo smaltimento o uso di tali materiali, poiché la conservazione chimica non equivale a trasformazione in prodotto derivato;
  • l’aggiornamento delle definizioni tecniche e dei criteri microbiologici alla luce della normativa orizzontale sui criteri di igiene del processo e della sicurezza alimentare;
  • l’adeguamento delle condizioni tecniche del processo di gassificazione Brookes e di alcune prescrizioni di esportazione/importazione.

Modifiche all’articolo 19: trattamenti in loco e semplificazioni autorizzative

L’articolo 19 viene integrato per ricomprendere, tra i trattamenti/operazioni ammessi, i cosiddetti processi di transizione di fase dei materiali di categoria 3, tra cui:

  • termocoagulazione;
  • centrifugazione del sangue;
  • contenimento di cui all’allegato IX, capo V;
  • idrolizzazione di zoccoli, setole di suino, piume e peli destinati ad essere trasformati con i metodi previsti dal regolamento.

Viene inoltre chiarito che, quando talune operazioni si svolgono nel sito dello stabilimento o impianto riconosciuto che genera i materiali, l’autorità competente può autorizzarle senza la registrazione prevista dall’articolo 23 o il riconoscimento previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che i sottoprodotti siano immagazzinati, trasportati e smaltiti o utilizzati come sottoprodotti non trasformati nel rispetto del medesimo regolamento.

Nuove definizioni: substrati di coltivazione e criterio di igiene del processo

L’allegato I viene aggiornato con due definizioni rilevanti:

  • substrati di coltivazione: materiali, incluso il terriccio, diversi dai suoli in situ, utilizzati indipendentemente da questi per coltivare vegetali o funghi;
  • criterio di igiene del processo: criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo di produzione, non applicabile al prodotto immesso sul mercato, ma idoneo a fissare un valore indicativo di contaminazione oltre il quale sono necessarie misure correttive.

Questa seconda definizione è funzionale alla sostituzione, per gli alimenti greggi per animali da compagnia, dell’originario approccio centrato sulla sola conta di Enterobacteriaceae con un vero e proprio criterio di processo.

Parametri tecnici: gassificazione Brookes e derivati lipidici

L’allegato IV, capo IV, sezione 2, punto E.2, lettera d), viene riscritto per allineare i parametri del processo di gassificazione Brookes agli standard applicabili all’incenerimento dei sottoprodotti di origine animale. È richiesto che ogni unità del processo disponga di:

  • due bruciatori e due ventilatori secondari di riserva in caso di guasto;
  • una camera secondaria progettata per garantire un tempo di soggiorno minimo di due secondi a temperatura di almeno 850 °C in tutte le condizioni di combustione.

Per i derivati lipidici, l’allegato XIII, capo XI, punto 1, lettera a), chiarisce che la transesterificazione o l’idrolisi devono avvenire a temperatura di almeno 200 °C e a pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti, con riferimento a glicerolo, acidi grassi ed esteri.

Etichettatura e identificazione

L’allegato VIII, capo II, viene modificato per rafforzare l’informazione sull’uso e la sicurezza dei prodotti. Per gli alimenti greggi per animali da compagnia deve comparire la dicitura:

  • "Utilizzare esclusivamente per l’alimentazione di animali da compagnia. Evitare il contatto con alimenti. Lavare le mani e pulire attrezzi, utensili e superfici dopo la manipolazione del prodotto".

Inoltre, per i materiali destinati alla detossificazione, deve essere apposta la dicitura:

  • "Materiali destinati alla detossificazione. Non idonei all’immissione sul mercato.".

Criteri microbiologici per gli alimenti greggi per animali da compagnia

La revisione più rilevante riguarda l’allegato XIII, capo II, punto 6. La disciplina viene spostata da una logica di mera assenza/presenza di contaminazione a un sistema articolato di campionamento e criterio di processo.

In particolare:

  • durante produzione e/o immagazzinaggio prima della spedizione devono essere prelevati campioni casuali;
  • per Salmonella deve risultare assenza in 25 g secondo il piano n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;
  • il processo di produzione deve rispettare il criterio di igiene del processo per Enterobacteriaceae con n = 5, c = 2, m = 500 in 1 g, M = 5 000 in 1 g.

Il testo specifica anche il significato dei parametri:

  • n = numero di campioni da esaminare;
  • m = soglia accettabile, fino alla quale il risultato è soddisfacente;
  • M = soglia oltre la quale il risultato è insoddisfacente;
  • c = numero massimo di campioni che possono collocarsi tra m e M senza rendere il campione complessivamente non accettabile.

Gli operatori devono adottare, nell’ambito delle procedure HACCP, misure atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza e del criterio di igiene del processo. In caso di non conformità, devono attivare azioni correttive proporzionate secondo la procedura scritta prevista dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le procedure HACCP di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettere e) e f), dello stesso regolamento. La non conformità, le cause, le azioni correttive e i risultati dei controlli devono essere notificati all’autorità competente, che può imporre ulteriori misure, compresa l’etichettatura per la manipolazione e l’esame microbiologico di ulteriori campioni.

Deroga per collezioni di storia naturale e finalità scientifiche

All’allegato XIII, capo VI, punto C.1, lettera e), la deroga viene ampliata per includere oggetti destinati a collezioni di storia naturale o alla promozione della scienza, purché:

  • siano conservati in mezzi di coltura come alcool o formaldeide che consentono l’esposizione;
  • siano completamente racchiusi in microvetrini;
  • consistano in scheletri interi o parti di essi, ossa o denti destinati a essere scambiati esclusivamente tra musei e istituti di istruzione.

Importazioni di prodotti a base di ossa, corna e zoccoli

All’allegato XIV, capo II, sezione 7, punto 2, lettera d), viene chiarito che le condizioni ivi previste sono alternative e non cumulative. Resta fermo che il prodotto non sia destinato in alcuna fase alla fabbricazione di alimenti, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti.

La conformità può derivare, alternativamente, dal fatto che il prodotto:

  • proviene da animali sani macellati in un macello; e/o
  • è stato essiccato per 42 giorni a una temperatura media di almeno 20 °C; e/o
  • è stato riscaldato per un’ora fino a raggiungere al centro della massa almeno 80 °C; e/o
  • è stato incenerito per un’ora a almeno 800 °C al centro della massa; e/o
  • è stato sottoposto a processo di acidificazione con pH inferiore a 6 al centro della massa per almeno un’ora.

Materie destinate al biodiesel, prodotti oleochimici e combustibili rinnovabili

All’allegato XIV, capo II, sezione 9, lettera a), punto i), si specifica che per i materiali destinati alla produzione di biodiesel, prodotti oleochimici o combustibili rinnovabili, sottoposti al trattamento di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L, si applicano i sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esportazione di stallatico trasformato e prodotti connessi

L’allegato XIV, capo V, viene sostituito per allineare le regole di esportazione alle nuove prescrizioni sui fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiale di categoria 3.

Per la categoria comprendente:

  • stallatico trasformato;
  • fertilizzanti organici, compost o residui della digestione da biogas che non contengano altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato;
  • proteine animali trasformate contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione, è richiesto il rispetto almeno delle condizioni di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).

Esportazione di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi

La nuova tabella dell’allegato XIV, capo V, include anche sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi prodotti nell’Unione o importati nell’Unione in conformità alle prescrizioni sanitarie dell’allegato XII o del capo II, sezioni 2 e 3, dell’allegato XIV.

L’esportazione è ammessa se tali prodotti sono destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali da allevamento e se rispettano le prescrizioni di importazione del paese terzo di destinazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’articolo 19: processi di transizione di fase e conservazione in loco

Viene ampliato l’elenco dei trattamenti consentiti per i materiali di categoria 3, includendo i processi di transizione di fase quali termocoagulazione, centrifugazione del sangue, contenimento di cui all’allegato IX, capo V, e idrolizzazione di zoccoli, setole di suino, piume e peli destinati a ulteriore trasformazione. È inoltre precisato che i macelli o impianti che immagazzinano in allevamento taluni sottoprodotti di origine animale devono poi smaltirli secondo l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Se le operazioni avvengono nel sito dello stabilimento o impianto riconosciuto che genera i materiali, l’autorità competente può autorizzarle senza registrazione o riconoscimento, purché immagazzinaggio, trasporto e smaltimento/uso avvengano come sottoprodotti non trasformati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Nuove definizioni nell’allegato I

La definizione di "substrati di coltivazione" è estesa ai materiali, compreso il terriccio, diversi dai suoli in situ, utilizzati indipendentemente dal suolo per la coltivazione di vegetali o funghi. È inoltre introdotto il "criterio di igiene del processo", inteso come criterio che definisce il funzionamento accettabile del processo produttivo e che non si applica ai prodotti immessi sul mercato, ma fissa un valore indicativo di contaminazione oltre il quale sono necessarie misure correttive.

Aggiornamento dei parametri tecnici del processo di gassificazione Brookes

All’allegato IV, capo IV, sezione 2, punto E.2, lettera d), è richiesto che ogni unità del processo disponga di due bruciatori e due ventilatori secondari di riserva. La camera secondaria deve garantire un tempo di soggiorno minimo di due secondi a temperatura di almeno 850 °C in tutte le condizioni di combustione.

Etichettatura dei sottoprodotti e degli alimenti greggi per animali da compagnia

All’allegato VIII, capo II, vengono aggiornate le diciture obbligatorie. Per gli alimenti greggi per animali da compagnia deve figurare l’avvertenza: "Utilizzare esclusivamente per l’alimentazione di animali da compagnia. Evitare il contatto con alimenti. Lavare le mani e pulire attrezzi, utensili e superfici dopo la manipolazione del prodotto". È inoltre prevista una dicitura specifica per i materiali destinati alla detossificazione: "Materiali destinati alla detossificazione. Non idonei all’immissione sul mercato."

Nuovi criteri microbiologici per gli alimenti greggi per animali da compagnia

All’allegato XIII, capo II, punto 6, la disciplina microbiologica è riformulata: durante produzione e/o immagazzinaggio prima della spedizione devono essere prelevati campioni casuali per verificare l’assenza di Salmonella in 25 g secondo il piano n=5, c=0, m=0, M=0. Il processo di produzione deve inoltre rispettare il criterio di igiene del processo per Enterobacteriaceae con n=5, c=2, m=500 in 1 g, M=5 000 in 1 g. Sono previsti obblighi HACCP, azioni correttive proporzionate in caso di non conformità, notifica all’autorità competente e possibili misure supplementari imposte dall’autorità, inclusa ulteriore campionatura ed etichettatura per la manipolazione.

Deroga per collezioni di storia naturale e promozione della scienza

All’allegato XIII, capo VI, punto C.1, lettera e), viene ampliata la deroga per oggetti destinati a collezioni di storia naturale o alla promozione della scienza, includendo i materiali conservati in mezzi di coltura come alcool o formaldeide, quelli completamente racchiusi in microvetrini e quelli composti da scheletri interi o loro parti, ossa o denti scambiati esclusivamente tra musei e istituti di istruzione.

Chiarimento sui derivati lipidici

All’allegato XIII, capo XI, punto 1, lettera a), si chiarisce che la transesterificazione o idrolisi deve avvenire a temperatura di almeno 200 °C e a pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti, per glicerolo, acidi grassi ed esteri.

Importazioni di prodotti a base di ossa, corna e zoccoli

All’allegato XIV, capo II, sezione 7, punto 2, lettera d), le condizioni non sono più da intendersi cumulative ma alternative. Il prodotto deve comunque non essere destinato in alcuna fase alla fabbricazione di alimenti, materie prime per mangimi, fertilizzanti organici o ammendanti, e soddisfare una delle condizioni tecniche previste: provenienza da animali sani macellati in macello, essiccazione per 42 giorni a temperatura media di almeno 20 °C, riscaldamento per un’ora a 80 °C al centro della massa, incenerimento per un’ora a 800 °C al centro della massa o acidificazione con pH inferiore a 6 al centro della massa per almeno un’ora.

Biodiesel, prodotti oleochimici e combustibili rinnovabili

All’allegato XIV, capo II, sezione 9, lettera a), punto i), si precisa che, per i materiali destinati alla produzione di biodiesel, prodotti oleochimici o combustibili rinnovabili che hanno subito il trattamento di cui all’allegato IV, capo IV, sezione 2, lettera L, si applicano i sottoprodotti di origine animale di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Esportazione di stallatico trasformato, fertilizzanti e proteine animali trasformate

All’allegato XIV, capo V, la tabella sulle norme di esportazione è sostituita. Per stallatico trasformato, fertilizzanti organici, compost o residui della digestione derivanti da biogas che non contengano altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato, e proteine animali trasformate contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione, è richiesto il rispetto almeno delle condizioni dell’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).

Esportazione di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi

La nuova tabella consente l’esportazione di sangue, prodotti sanguigni e prodotti intermedi prodotti nell’UE o importati nell’UE in conformità alle prescrizioni sanitarie dell’allegato XII o del capo II, sezioni 2 e 3, dell’allegato XIV, purché siano destinati a usi esterni alla catena dei mangimi per animali da allevamento e rispettino le prescrizioni di importazione del paese terzo di destinazione.

Come è indicizzato

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