Regolamento (UE) 2020/1234
Regolamento delegato (UE) 2020/1234 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 per quanto riguarda le condizioni e le procedure per la dichiarazione da parte delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza il quadro del regolamento (UE) n. 139/2014 per i servizi di gestione del piazzale, colmando le lacune sui requisiti di sicurezza e introducendo una disciplina specifica per la dichiarazione delle organizzazioni che li forniscono. Vengono fissati obblighi organizzativi, procedurali, documentali e formativi, oltre a regole di coordinamento con il gestore aeroportuale e il fornitore di servizi di traffico aereo. La riforma estende i poteri dell’autorità competente alla ricezione e sorveglianza delle dichiarazioni e chiarisce gli obblighi operativi sul piazzale e le modalità di gestione delle interfacce di sicurezza.
Modifica il regolamento (UE) n. 139/2014 introducendo condizioni, procedure e requisiti operativi per la dichiarazione e la sorveglianza delle organizzazioni che forniscono servizi di gestione del piazzale (apron management service, AMS).
Ambito di applicazione
Si applica agli aeroporti dell’Unione e, in particolare, ai gestori aeroportuali, alle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale, ai fornitori di servizi di traffico aereo e alle autorità competenti designate dagli Stati membri. Regola la dichiarazione, la sorveglianza, gli accordi operativi e i requisiti di sicurezza relativi alle operazioni sul piazzale; include anche il personale che opera in tali servizi. È direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 20 marzo 2022, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento delegato (UE) 2020/1234 – modifica del regolamento (UE) n. 139/2014 in materia di servizi di gestione del piazzale
Il regolamento completa il quadro di sicurezza aeroportuale introdotto dal regolamento (UE) n. 139/2014, colmando le lacune relative ai servizi di gestione del piazzale (apron management service, AMS). La Commissione interviene sulla base del regolamento (UE) 2018/1139 per disciplinare in modo più puntuale dichiarazione, sorveglianza, coordinamento operativo e requisiti organizzativi delle soggetti che forniscono tali servizi.
Ambito e finalità della riforma
La modifica nasce dall’esigenza, evidenziata nei considerando, di assicurare un elevato livello di sicurezza nelle operazioni sul piazzale e di allineare gli obblighi delle organizzazioni AMS a quelli dei gestori aeroportuali. In particolare, si introduce una disciplina specifica per le interfacce di sicurezza tra gestore aeroportuale, organizzazione AMS e fornitore di servizi di traffico aereo, nonché per le procedure operative sul piazzale e per la gestione del personale.
Modifiche al regolamento 139/2014 e alla sorveglianza delle autorità competenti
L’articolo 1 del regolamento amplia il campo di applicazione del regolamento 139/2014 includendo espressamente le condizioni e procedure di dichiarazione e sorveglianza delle organizzazioni AMS. L’articolo 3, rinominato "Sorveglianza", impone agli Stati membri di designare autorità competenti dotate dei poteri necessari anche per ricevere le dichiarazioni e vigilare sui fornitori AMS e sul loro personale. Nell’allegato II (Parte-ADR.AR) sono poi aggiornate le regole su ricezione delle dichiarazioni, gestione delle informazioni di sicurezza, valutazione dei metodi alternativi di rispondenza, comunicazione dei provvedimenti e cooperazione tra autorità di più Stati membri.
Dichiarazione delle organizzazioni AMS e avvio dell’attività
La nuova norma ADR.OR.F.005 stabilisce che l’organizzazione che intende fornire AMS deve presentare una dichiarazione almeno due mesi prima dell’inizio previsto del servizio, contenente i dati identificativi, gli aeroporti interessati, la data di avvio, gli accordi formali con gestore aeroportuale e fornitore ATS, la politica di sicurezza e l’attestazione di conformità ai requisiti applicabili. Se a fornire il servizio è un gestore aeroportuale certificato o un fornitore di servizi di traffico aereo approvato, è sufficiente una notifica alla propria autorità competente, con revisione della politica di sicurezza e presentazione del programma di formazione del personale.
L’inizio dell’attività è subordinato a tre condizioni essenziali:
- ricezione della dichiarazione da parte dell’autorità competente;
- conclusione degli accordi formali con gestore aeroportuale e fornitore ATS;
- prova dell’avvenuta formazione iniziale e di unità operativa del personale.
Validità della dichiarazione, modifiche e cessazione
La dichiarazione resta valida solo se l’organizzazione continua a rispettare i requisiti applicabili, consente l’accesso dell’autorità competente e non ritira la dichiarazione, né riceve un ordine di cessazione totale o parziale. Ogni modifica alle informazioni dichiarate, al programma di formazione o al manuale del sistema di gestione deve essere coordinata con il gestore aeroportuale e notificata tempestivamente all’autorità competente, con eventuale dichiarazione rettificativa.
In caso di cessazione definitiva del servizio, l’organizzazione deve avvisare quanto prima il gestore aeroportuale e l’autorità competente, per consentire misure che garantiscano la continuità e la sicurezza delle operazioni, e deve presentare una dichiarazione rettificativa o la richiesta di annullamento della registrazione alla data di cessazione.
Sistema di gestione, sicurezza e responsabilità interne
La nuova Parte-ADR.OR impone un sistema di gestione articolato, comprensivo di un sistema di gestione della sicurezza. Il sistema deve prevedere responsabilità chiare, una politica di sicurezza sottoscritta dal dirigente responsabile, processi per identificare i pericoli, valutare e mitigare i rischi, monitorare le prestazioni di sicurezza, gestire le modifiche e riesaminare il sistema in caso di prestazioni insufficienti.
Devono inoltre essere previsti:
- un programma di formazione in materia di sicurezza;
- strumenti di comunicazione interna per diffondere le informazioni di sicurezza;
- un processo formale di controllo della conformità;
- la documentazione di tutti i processi chiave in un manuale.
La norma ADR.OR.F.065 richiede la nomina di:
- un dirigente responsabile, con autorità per garantire il finanziamento e l’esecuzione delle attività in conformità ai requisiti;
- una persona responsabile della gestione e sorveglianza dei servizi operativi di piazzale;
- una persona responsabile del sistema di gestione della sicurezza, indipendente dagli altri dirigenti e con accesso diretto al dirigente responsabile.
Requisiti di accesso, rilievi e azioni correttive
L’organizzazione AMS deve garantire l’accesso in qualsiasi momento ai locali, documenti, registri, dati, procedure e attività a persone autorizzate dall’autorità competente. In caso di rilievi, l’organizzazione deve individuare le cause della non conformità, definire un piano di azioni correttive e fornire prova della loro attuazione entro i termini fissati dall’autorità. I rilievi e le osservazioni devono essere comunicati anche al gestore aeroportuale.
Segnalazioni di eventi e malfunzionamenti
La disciplina distingue tra la segnalazione regolamentare degli eventi di aviazione civile e la segnalazione specifica dei malfunzionamenti dei sistemi utilizzati per la fornitura del servizio. L’organizzazione AMS deve segnalare malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche o altre circostanze anomale che abbiano messo o possano mettere in pericolo la sicurezza, quando non si sia verificato un incidente o un inconveniente grave.
Il sistema di segnalazione interno deve:
- consentire segnalazioni obbligatorie e spontanee;
- proteggere l’identità del segnalante e ammettere segnalazioni anonime;
- prevedere registrazione, analisi, valutazione e partecipazione alle inchieste;
- aderire ai principi di just culture, senza attribuzione di colpa.
Rapporti con il gestore aeroportuale e con il fornitore di servizi di traffico aereo
Il regolamento attribuisce grande rilievo al coordinamento tra i diversi soggetti operativi. L’organizzazione AMS deve partecipare ai programmi di sicurezza del gestore aeroportuale e concludere accordi formali sia con quest’ultimo sia con il fornitore di servizi di traffico aereo prima dell’avvio delle attività. Gli accordi devono specificare durata, area di servizio, ambito dei servizi e modalità di scambio delle informazioni; l’accordo con il fornitore ATS deve disciplinare anche i punti di trasferimento e il coordinamento delle autorizzazioni alla messa in moto, al rullaggio e al pushback.
Archiviazione documentale e manuale del sistema di gestione
L’organizzazione AMS deve istituire un sistema di archiviazione documentale idoneo a tutte le attività svolte nel quadro del regolamento 2018/1139 e degli atti delegati e di esecuzione. I documenti vanno conservati, di regola, per almeno cinque anni, con eccezioni per dichiarazione in corso, accordi scritti, rapporti di valutazione della sicurezza e documenti del personale.
Il manuale del sistema di gestione deve essere mantenuto aggiornato, accessibile al personale, firmato dal dirigente responsabile, redatto in una lingua accettabile per l’autorità competente e disponibile anche in copia presso l’aeroporto. Deve inoltre comprendere una struttura minima articolata in parte generale e parte relativa ai requisiti di qualifiche e sistema di gestione.
Regole operative sul piazzale
L’allegato IV è completato con il capo D, che definisce un insieme organico di regole operative per le attività sul piazzale. Il gestore aeroportuale deve predisporre mezzi e procedure per prevenire collisioni, regolare il movimento degli aeromobili e dei veicoli, disciplinare l’assegnazione delle piazzole, la segnalazione agli aeromobili, il parcheggio e la partenza, nonché il rifornimento di carburante, le prove motori, la gestione del jet blast e l’allertamento dei servizi di emergenza.
Tra gli obblighi più rilevanti vi sono:
- definire e comunicare i confini del piazzale tramite l’AIP;
- coordinare l’entrata e l’uscita degli aeromobili con il fornitore ATS, se il movimento sul piazzale non è gestito da quest’ultimo;
- garantire procedure di sicurezza per parcheggio, partenza e rifornimento;
- diffondere tempestivamente le limitazioni operative alle organizzazioni che operano sul piazzale;
- prevedere una procedura di allertamento dei servizi di emergenza nel piano di emergenza aeroportuale.
Formazione, professionalità e competenza linguistica
Per i soggetti che forniscono segnalazione, indicazioni FOLLOW-ME e istruzioni di rullaggio via radiotelefonia, il regolamento introduce programmi di formazione e controlli di professionalità con cadenze precise. In particolare, per le istruzioni di rullaggio via radio la formazione comprende una fase di transizione, una fase di formazione in posizione operativa, aggiornamenti periodici e formazione di reintegro dopo assenze superiori a 12 mesi.
Per il personale che utilizza la radiotelefonia è richiesto anche un livello adeguato di competenza linguistica, certificato e riesaminato periodicamente:
- ogni quattro anni per il livello operativo;
- ogni sei anni per il livello avanzato.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione è differita al 20 marzo 2022. Si tratta quindi di un atto direttamente applicabile, ma con un periodo transitorio volto a consentire l’adeguamento degli operatori e delle autorità nazionali.
Disposizioni principali
Estensione del campo di applicazione del regolamento 139/2014
L’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), viene sostituito per includere espressamente le condizioni e le procedure per la dichiarazione e la sorveglianza delle organizzazioni responsabili della fornitura di AMS, richiamando l’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139. L’articolo 1, paragrafo 3, viene modificato per imporre a gestori aeroportuali e organizzazioni AMS il rispetto degli allegati III e IV; il paragrafo 4 è soppresso.
Poteri dell’autorità competente e sorveglianza
L’articolo 3 è rinominato "Sorveglianza" e gli Stati membri devono designare autorità competenti con poteri e responsabilità anche per la ricezione delle dichiarazioni e la sorveglianza dei fornitori AMS e del relativo personale. Nell’allegato II (Parte-ADR.AR) sono aggiornate le norme sulla ricezione delle dichiarazioni, sulla pubblicazione di materiali di supporto, sulla valutazione dei metodi alternativi di rispondenza, sulla gestione delle informazioni di sicurezza e sullo scambio di informazioni tra autorità competenti, inclusi i casi di fornitori AMS registrati in più Stati membri.
Obbligo di dichiarazione e registrazione delle organizzazioni AMS
La nuova norma ADR.AR.C.050 disciplina la ricezione, la verifica e il registro delle dichiarazioni e delle notifiche di modifica presentate dalle organizzazioni AMS. L’autorità competente conferma il ricevimento, controlla la completezza della dichiarazione rispetto all’allegato III (Parte-ADR.OR), richiede integrazioni in caso di non conformità e può effettuare ispezioni; in caso di conferma della non conformità adotta le misure previste dalla norma ADR.AR.C.055.
Nuovo quadro dei requisiti per le organizzazioni AMS
L’allegato III è rinominato "Parte requisiti per l’organizzazione (Parte-ADR.OR)" e viene aggiunto un capo F specifico per i servizi di gestione del piazzale. La nuova Parte-ADR.OR disciplina responsabilità, dichiarazione iniziale, mantenimento della validità della dichiarazione, inizio e cessazione dell’attività, modifiche, accesso dell’autorità competente, azioni correttive, reazione a problemi di sicurezza, sistema di gestione, segnalazione dei malfunzionamenti, reporting di safety, requisiti del personale, uso di alcol e sostanze, archiviazione documentale, accordi formali con gestore aeroportuale e fornitore ATS, manuale del sistema di gestione e requisiti di documentazione.
Contenuto della dichiarazione AMS e condizioni di inizio attività
La norma ADR.OR.F.005 impone che la dichiarazione sia presentata almeno due mesi prima dell’inizio previsto del servizio, quando l’organizzazione intende almeno fornire indicazioni agli aeromobili ai sensi di ADR.OPS.D.001, lettera a), punti 1) e 2). La dichiarazione deve contenere dati identificativi, aeroporti interessati, data di avvio, accordi formali con gestore aeroportuale e fornitore ATS, politica di sicurezza e attestazione di conformità ai requisiti applicabili; per gestore aeroportuale certificato o fornitore ATS approvato è prevista una notifica semplificata con revisione della policy e del programma di formazione. La fornitura può iniziare solo dopo ricezione della dichiarazione, conclusione degli accordi formali e prova della formazione iniziale e di unità operativa del personale.
Sistema di gestione, sicurezza e personale
La norma ADR.OR.F.045 richiede un sistema di gestione comprensivo di un sistema di gestione della sicurezza, con responsabilità definite, politica di sicurezza sottoscritta dal dirigente responsabile, processi per individuazione dei pericoli, valutazione e attenuazione dei rischi, misurazione delle prestazioni, gestione delle modifiche, riesame del sistema, formazione, comunicazione e monitoraggio della conformità. La norma ADR.OR.F.065 impone la nomina del dirigente responsabile, di una persona per la gestione/sorveglianza operativa e di una persona responsabile del sistema di gestione della sicurezza, oltre a personale e supervisori sufficienti e qualificati e formazione adeguata.
Obblighi di segnalazione, accesso e azioni correttive
Le norme ADR.OR.F.030 e ADR.OR.F.035 prevedono l’accesso in qualsiasi momento ai documenti, strutture e attività da parte di persone autorizzate dall’autorità competente e la necessità di azioni correttive entro i termini fissati dall’autorità dopo la comunicazione di un rilievo. L’organizzazione deve individuare le cause della non conformità, definire un piano correttivo, fornire evidenza dell’attuazione e informare il gestore aeroportuale. La norma ADR.OR.F.050 impone la segnalazione di malfunzionamenti, difetti tecnici, superamenti di limitazioni tecniche ed altri eventi pericolosi non qualificabili come incidente o inconveniente grave.
Accordi formali e coordinamento operativo
Le norme ADR.OR.F.085 e ADR.OR.F.090 richiedono un accordo formale con il gestore aeroportuale e con il fornitore di servizi di traffico aereo prima dell’avvio del servizio, contenente durata, area di servizio, servizi prestati, scambio di informazioni operative e, per l’accordo ATS, anche il coordinamento di autorizzazioni alla messa in moto, rullaggio e pushback e i punti di trasferimento. La norma ADR.OR.F.025 disciplina le modifiche alla dichiarazione, al programma di formazione e al manuale del sistema di gestione, imponendo coordinamento con il gestore aeroportuale, notifica senza indugio all’autorità competente e, se necessario, dichiarazione rettificativa.
Obblighi documentali e manuale del sistema di gestione
La norma ADR.OR.F.080 impone un sistema di archiviazione con conservazione almeno quinquennale, con eccezioni specifiche: dichiarazione corrente per tutta la sua durata, accordi scritti fino alla loro vigenza, rapporti di valutazione della sicurezza per la vita del sistema/procedura/attività, documenti su formazione e qualifiche per almeno quattro anni dalla cessazione del rapporto o fino a verifica dell’autorità. La norma ADR.OR.F.095 disciplina il manuale del sistema di gestione, la sua approvazione, accessibilità, aggiornamento, controllo delle versioni, lingua accettabile per l’autorità competente e disponibilità di una copia presso l’aeroporto; la norma ADR.OR.F.100 impone la messa a disposizione del personale operativo delle parti del manuale aeroportuale pertinenti e la diffusione immediata delle istruzioni operative.
Nuove norme operative sul piazzale
L’allegato IV è integrato con il capo D "Operazioni di gestione del piazzale". Le norme ADR.OPS.D.001 e seguenti disciplinano mezzi e procedure per prevenire collisioni, regolare l’accesso e l’uscita degli aeromobili, garantire il movimento sicuro di veicoli e aeromobili, l’assegnazione delle piazzole, la segnalazione, il parcheggio e la partenza degli aeromobili, il rifornimento carburante, la gestione del jet blast, le prove motori, l’uso di indumenti ad alta visibilità, l’allertamento dei servizi di emergenza, la diffusione di limitazioni operative e il coordinamento delle autorizzazioni alla messa in moto e delle istruzioni di rullaggio.
Formazione, controlli di professionalità e competenza linguistica
Le norme ADR.OPS.D.080 e ADR.OPS.D.085 impongono programmi di formazione e controlli di professionalità per segnalatori, addetti FOLLOW-ME e personale che fornisce istruzioni di rullaggio via radiotelefonia. Per quest’ultimo personale sono previste specifiche fasi di formazione iniziale, transizione, in posizione operativa, aggiornamento e periodica con intervalli non superiori a 12 mesi; inoltre è richiesta la competenza linguistica almeno a livello operativo, con certificazione, riesame periodico ogni quattro anni o sei anni a seconda del livello e disponibilità di corsi di lingua.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, le disposizioni si applicano solo dal 20 marzo 2022.
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