Regolamento (UE) 2020/1203
Regolamento delegato (UE) 2020/1203 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (PFOS) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la disciplina UE sul PFOS allineandola alla modifica introdotta in sede di Convenzione di Stoccolma. In particolare, trasforma una precedente "scopo accettabile" in "deroga specifica" per l’uso del PFOS nella placcatura di metalli duri in sistemi a ciclo chiuso e introduce una scadenza al 7 settembre 2025 per un’ulteriore deroga limitata. La Commissione potrà riesaminare l’eventuale proroga per un massimo di cinque anni, subordinatamente a una relazione degli Stati membri interessati entro il 7 settembre 2024.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per aggiornare la disciplina della voce relativa al PFOS e ai suoi derivati, con particolare riguardo alla deroga per la cromatura dura in sistemi a ciclo chiuso.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in modo direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, alle sostanze incluse nella voce dell’allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 relativa all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati. Riguarda in particolare la fabbricazione e l’immissione sul mercato del PFOS per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura non decorativa (con CrVI) in sistemi a ciclo chiuso, entro i limiti e per i periodi di deroga previsti. Non disciplina altri usi del PFOS se non nella misura richiamata dalla voce modificata; il testo si collega agli obblighi derivanti dalla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.
Modifica della disciplina UE sul PFOS
Il regolamento delegato (UE) 2020/1203 modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti, adeguando la voce relativa all’acido perfluorottano sulfonato (PFOS) e ai suoi derivati agli sviluppi della Convenzione di Stoccolma. L’intervento mira a recepire, sul piano del diritto UE, la decisione internazionale che ha riformulato il trattamento di alcuni usi del PFOS, in particolare nella cromatura dura.
Contesto internazionale e ratio dell’intervento
Il regolamento 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione derivanti dalla Convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti. In sede di conferenza delle parti della Convenzione è stata infatti modificata la disciplina dell’allegato B per il PFOS, i suoi sali e il fluoruro di perfluorottano e sulfonile (PFOSF), sostituendo lo "scopo accettabile" con una "deroga specifica" per l’uso nella placcatura dei metalli duri in sistemi a ciclo chiuso. Tale mutamento comporta che l’uso è consentito solo entro un periodo limitato e secondo le regole previste dalla Convenzione.
Modifica normativa apportata all’allegato I del regolamento 2019/1021
L’articolo 1 del regolamento delegato dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 conformemente all’allegato del nuovo atto. La modifica riguarda la voce del PFOS e dei suoi derivati nella parte A dell’allegato I, e in particolare il punto 4 della quarta colonna, dedicata alle deroghe specifiche per uso come intermedio o altre osservazioni.
Deroga per la cromatura dura in sistemi a ciclo chiuso
Il nuovo testo stabilisce che, purché la quantità rilasciata nell’ambiente sia limitata al massimo, la fabbricazione e l’immissione sul mercato del PFOS sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso.
La disciplina prevede inoltre che:
- la Commissione riesamini la necessità di una proroga della deroga per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025;
- tale riesame è subordinato alla presentazione, entro il 7 settembre 2024, di una relazione degli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS;
- la relazione deve illustrare i progressi compiuti per eliminare i PFOS e motivare il persistere della necessità dell’uso in questione.
Soppressione della disciplina previgente incompatibile
Il regolamento sopprime il terzo paragrafo del punto 4 della voce relativa al PFOS. L’effetto è quello di eliminare la previsione previgente non più coerente con la nuova impostazione di deroga specifica e con il nuovo assetto temporale della disciplina.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto delegato della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato.
Deroga specifica per il PFOS nella cromatura dura
Nell’allegato I, parte A, alla voce relativa al PFOS e ai suoi derivati, il punto 4 è sostituito: la fabbricazione e l’immissione sul mercato sono consentite fino al 7 settembre 2025 per l’uso come abbattitore di nebbie per la cromatura dura (con CrVI) a carattere non decorativo in sistemi a ciclo chiuso, purché la quantità rilasciata nell’ambiente sia limitata al massimo.
Possibile proroga della deroga
La Commissione riesamina la necessità di una proroga della deroga per l’uso in questione del PFOS per un massimo di cinque anni a partire dal 7 settembre 2025, a condizione che entro il 7 settembre 2024 gli Stati membri in cui si fa ricorso ai PFOS riferiscano alla Commissione sui progressi compiuti per eliminarli e giustifichino la persistenza della necessità di tale uso.
Soppressione di una parte della deroga previgente
Il terzo paragrafo del punto 4 della voce relativa al PFOS nell’allegato I, parte A, è soppresso, con conseguente restringimento della disciplina derogatoria previgente.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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