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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1204

Regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inserimento nell’elenco del dicofol (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per recepire a livello اتحeuropeo la decisione adottata nell’ambito della convenzione di Stoccolma. Il dicofol viene inserito nell’elenco delle sostanze soggette a eliminazione senza alcuna deroga. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 per inserire il dicofol tra gli inquinanti organici persistenti vietati senza deroghe.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile. Incide sulla disciplina delle sostanze elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021, cioè sulle sostanze considerate inquinanti organici persistenti ai fini del divieto/eliminazione della produzione, uso, importazione ed esportazione. La modifica riguarda specificamente il dicofol (CAS 115-32-2, CE 204-082-0), inserito nella parte A dell’allegato I senza deroghe specifiche.

Inserimento del dicofol nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

Il regolamento delegato (UE) 2020/1204 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti per adeguarlo agli sviluppi della convenzione di Stoccolma. L’intervento recepisce l’inclusione del dicofol nell’allegato A della convenzione, decisa dalla conferenza delle parti senza previsione di deroghe.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2019/1021 attua nell’ordinamento dell’Unione gli impegni internazionali assunti nell’ambito della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e del relativo protocollo POP. I considerando precisano che l’allegato A della convenzione contiene le sostanze che le parti devono eliminare, vietandone o facendone cessare produzione, uso, importazione ed esportazione. Alla luce della decisione internazionale, la parte A dell’allegato I del regolamento UE deve essere aggiornata per includere il dicofol.

Modifica dell’allegato I: dicofol

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021. Nell’allegato del regolamento delegato viene aggiunta alla parte A la voce relativa a:

  • dicofol;
  • numero CAS 115-32-2;
  • numero CE 204-082-0.

Per tale sostanza è indicato "Nessuna" nella colonna relativa alla deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni, con la conseguenza che il dicofol rientra tra le sostanze elencate senza deroghe specifiche previste dal testo modificato.

Portata normativa e destinatari

L’atto si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, come espressamente ricordato dall’articolo 2. La modifica incide sui soggetti e sugli operatori che trattano sostanze disciplinate dal regolamento (UE) 2019/1021, in particolare nei contesti di produzione, uso, importazione ed esportazione delle sostanze incluse negli allegati del regolamento stesso.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste ulteriori misure di recepimento, trattandosi di regolamento delegato direttamente applicabile.

Disposizioni principali

Inserimento del dicofol nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1021 conformemente all’allegato del regolamento delegato. Nell’allegato viene aggiunta nella parte A la voce relativa al dicofol, identificato con numero CAS 115-32-2 e numero CE 204-082-0, con indicazione "Nessuna" per la deroga specifica per uso come intermedio o altre osservazioni.

Riferimento alla convenzione di Stoccolma e al protocollo POP

I considerando chiariscono che il regolamento (UE) 2019/1021 attua gli impegni dell’Unione derivanti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione UNECE sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. La modifica discende dalla decisione della conferenza delle parti della convenzione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, che ha incluso il dicofol nell’allegato A (Eliminazione) senza deroghe.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze chimicheinquinanti organici persistentisicurezza chimica

Testo integrale

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