Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/856

Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0856

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari negli alimenti e nei mangimi, recependo in larga parte i nuovi CXL adottati dal Codex Alimentarius il 12 luglio 2019. Le modifiche incidono sugli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 e tengono conto dei pareri scientifici dell’EFSA, delle riserve formulate dall’Unione in sede Codex e delle verifiche sulla sicurezza per i consumatori. Il testo disciplina inoltre alcune definizioni del residuo, indica per varie combinazioni sostanza/prodotto limiti provvisori o basati sul limite di determinazione analitica, e prevede talune clausole collegate alla mancanza di dati scientifici da riesaminare entro date specifiche.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, ai controlli ufficiali e alle autorità competenti degli Stati membri per quanto riguarda i livelli massimi di residui (LMR) di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005. Non introduce una disciplina generale nuova, ma aggiorna la tabella degli LMR negli allegati II e III; per le sostanze etiprolo, norflurazon, pidiflumetofen e tioxazafen resta applicabile il valore di base di 0,01 mg/kg ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005, poiché non sono fissati LMR specifici e non sono incluse nell’allegato IV. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione – modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 in materia di residui di antiparassitari

Il regolamento aggiorna i livelli massimi di residui (LMR) per diverse sostanze attive fitosanitarie in o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La revisione deriva, in larga parte, dall’adozione di nuovi limiti massimi di residui del Codex Alimentarius del 12 luglio 2019 e si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA, tenendo conto anche delle riserve formulate dall’Unione in sede internazionale.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, che consente la modifica degli LMR quando necessario. Nei considerando la Commissione richiama i principi del regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare la considerazione delle norme internazionali e la promozione della coerenza con gli standard tecnici internazionali, senza ridurre l’elevato livello di protezione garantito nell’Unione.

Ambito sostanziale delle modifiche

Le sostanze interessate includono, tra le altre, cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram. Le modifiche incidono su un ampio ventaglio di matrici: frutta fresca o congelata, ortaggi, legumi, cereali, semi e frutti oleaginosi, tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale.

Sostanze e situazioni particolari

Per alcune sostanze non viene introdotto alcun nuovo LMR specifico. Il testo precisa infatti che per etiprolo, norflurazon, pidiflumetofen e tioxazafen non risultano LMR fissati e non essendo tali sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 si applica il valore di base di 0,01 mg/kg ex articolo 18, paragrafo 1, lettera b). Per altre sostanze, invece, vengono stabiliti valori differenziati per singole categorie di prodotti, con frequenti rinvii al limite di determinazione analitica pari a 0,01 mg/kg.

Definizioni del residuo e annotazioni tecniche

L’allegato contiene numerose note tecniche che precisano la definizione del residuo da utilizzare per il controllo ufficiale e per l’applicazione degli LMR. In particolare:

  • per ciprodinil è indicata una definizione del residuo diversa a seconda del codice prodotto;
  • per fenpirossimato la definizione include il metabolita M-3 espresso come fenpirossimato in talune matrici di origine animale;
  • per fludioxonil la definizione comprende la somma di fludioxonil e dei suoi metaboliti ossidati fino a un determinato acido carbossilico;
  • per imazalil, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram sono previste specificazioni su isomeria, metaboliti o forma di espressione del residuo.

Casi con LMR temporanei o subordinati a dati mancanti

Per varie combinazioni sostanza/prodotto l’allegato riporta note in cui l’EFSA segnala lacune informative, ad esempio su:

  • metodi di analisi;
  • sperimentazioni sui residui;
  • metabolismo nelle colture a rotazione;
  • natura dei residui nei prodotti trasformati;
  • tossicità dei metaboliti;
  • stabilità all’immagazzinamento;
  • studi sull’alimentazione del bestiame. In questi casi la Commissione indica che, al riesame dell’LMR, terrà conto delle informazioni eventualmente trasmesse entro specifiche date, che variano a seconda della sostanza e della matrice (tra cui 30 gennaio 2016, 14 marzo 2017, 7 aprile 2018, 7 aprile 2019, 19 marzo 2020, 11 luglio 2021, 26 settembre 2021 e 22 marzo 2016).

Effetti sugli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che sostituisce le colonne corrispondenti negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. L’intervento determina quindi l’aggiornamento diretto dei limiti applicabili nei controlli su residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi, con rilevanza pratica per importatori, distributori, produttori agricoli e soggetti sottoposti a vigilanza sanitaria e fitosanitaria.

Entrata in vigore e portata applicativa

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. L’allegato sostituisce o aggiorna le colonne relative a numerose sostanze attive, tra cui cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, fluxapyroxad, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram, fissando o adeguando gli LMR per numerosi prodotti di origine vegetale e animale.

Allineamento ai limiti massimi di residui del Codex e gestione delle riserve UE

I considerando chiariscono che il regolamento tiene conto dei nuovi CXL adottati dal Codex Alimentarius il 12 luglio 2019. L’Unione aveva formulato una riserva per specifiche combinazioni antiparassitario/prodotto, tra cui abamectina, bentazone, clorfenapir, ciazofamid, diquat, etiprolo, fludioxonil, fluopyram, imazalil, norflurazon, oxathiapiprolin, propamocarb, propiconazolo, pidiflumetofen, piraclostrobin e tioxazafen, con conseguente esclusione o mancata trasposizione di alcuni CXL.

Sostanze senza LMR specifici e valore di base

Per etiprolo, norflurazon, pidiflumetofen e tioxazafen non sono fissati LMR specifici e tali sostanze non sono incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005; si applica quindi il valore di base di 0,01 mg/kg previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.

Modifiche puntuali degli LMR per prodotti vegetali e animali

L’allegato introduce numerosi valori specifici per categorie merceologiche, tra cui frutta, ortaggi, legumi, semi e frutti oleaginosi, cereali, tè/caffè/infusioni, luppolo, spezie, piante da zucchero e prodotti di origine animale. In diversi casi sono indicati LMR differenziati per sottocategorie e, per alcune combinazioni, il valore resta pari al limite di determinazione analitica (0,01 mg/kg), mentre in altri casi sono previsti livelli numerici più elevati o temporanei.

Definizioni del residuo e annotazioni tecniche

Per talune sostanze l’allegato specifica definizioni del residuo diverse: ad esempio per ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, imazalil, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram sono riportate regole particolari per l’espressione del residuo e per la rilevanza della liposolubilità o di metaboliti specifici.

Clausole di riesame legate alla mancanza di dati

In numerose voci dell’allegato l’EFSA segnala l’assenza di informazioni su metodi di analisi, studi di residui, metabolismo nelle colture a rotazione, natura dei residui nei prodotti trasformati, tossicità dei metaboliti o studi sull’alimentazione del bestiame. Per tali casi la Commissione terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro date predeterminate, tra cui 30 gennaio 2016, 14 marzo 2017, 7 aprile 2018, 7 aprile 2019, 19 marzo 2020, 11 luglio 2021, 26 settembre 2021 o 22 marzo 2016, a seconda della sostanza e della combinazione prodotto/residuo.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitarimangimiagricolturacommercio alimentare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.