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Sentenza

Sentenza del 26/09/2018 n. 2835 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

massima non disponibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al PREU, contestando la quantificazione della base imponibile e delle sanzioni. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione avesse imputato all'anno oggetto di accertamento anche giocate registrate negli anni precedenti, senza poter distinguere con certezza i relativi periodi d'imposta. Sono stati inoltre dedotti vizi nelle verifiche tecniche, mancato avviso della facoltà di farsi assistere da un professionista, carenze istruttorie, irregolarità nella procedura di accertamento con adesione e sproporzione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso solo parzialmente, riducendo le sanzioni al 120% nella misura minima edittale. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto integralmente l'appello della società e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto illegittimo il metodo con cui l'Agenzia aveva imputato all'anno accertato tutte le giocate memorizzate nella scheda madre, comprese quelle potenzialmente riferibili ad annualità precedenti. La circolare amministrativa non poteva derogare alla legge né consentire il cumulo di annualità diverse, poiché la base imponibile deve essere determinata con riferimento allo specifico anno d'imposta. È stato inoltre rilevato che tale metodo avrebbe potuto eludere i termini di decadenza e prescrizione. L'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese dei due gradi di giudizio, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 39-quater del D.L. 30 settembre 2003, n. 269

    Gli uffici dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato procedono all'accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto ... mediante la lettura dei dati relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni.

    La base imponibile del PREU deve essere determinata mediante i dati delle giocate riferibili allo specifico anno d'imposta. Se i dati non sono memorizzati, leggibili o corretti, è possibile una determinazione induttiva, ma sempre con riferimento all'annualità oggetto dell'accertamento. La norma non consente di sommare indistintamente giocate appartenenti ad anni diversi.

  • Circolare AAMS n. 37878 del 5 ottobre 2009

    Nel caso in cui non sia possibile individuare la raccolta per un singolo anno ... l'intero imponibile determinato ... sarà imputato all'anno in cui è stata effettuata la lettura dei contatori.

    La circolare prevedeva l'imputazione all'anno della lettura dei contatori quando non fosse possibile distinguere le giocate per annualità. La CTR ha ritenuto che tale indicazione amministrativa introducesse una deroga non consentita dalla legge e non potesse legittimare il cumulo di annualità precedenti.

  • Principi in materia di decadenza e prescrizione tributaria

    Le somme eventualmente riferibili ad anni precedenti non possono essere recuperate indirettamente imputandole a un'annualità successiva, poiché ciò comporterebbe una sostanziale elusione dei termini entro i quali l'Amministrazione deve esercitare il potere impositivo.

  • Principio dell'onere della prova a carico dell'ente impositore

    Spetta all'Amministrazione provare la misura della maggiore base imponibile e della mancata dichiarazione. Un accertamento fondato su dati non riferibili con sufficiente certezza all'anno contestato non è adeguatamente dimostrato.

Massime di principio

  • L'Amministrazione deve imputare la base imponibile all'esatto periodo d'imposta oggetto dell'accertamento; non può trasferire automaticamente a un anno successivo dati cumulativi relativi anche ad annualità precedenti.
  • Una circolare o altra istruzione interna non può derogare a una disposizione di legge né ampliare il potere impositivo dell'Amministrazione.
  • Quando i dati contabili o tecnici sono cumulativi e non consentono di distinguere le annualità, l'Amministrazione deve adottare un metodo induttivo ragionevole, verificabile e riferito al singolo anno, non imputare indiscriminatamente l'intero dato all'anno della verifica.
  • L'accertamento deve evitare di recuperare in modo surrettizio imposte relative ad annualità ormai decadute o prescritte.
  • In caso di contestazione, il contribuente deve evidenziare concretamente quali componenti della base imponibile appartengano ad altri periodi; tuttavia, l'onere principale di dimostrare la maggiore pretesa tributaria resta a carico dell'ente impositore.
  • Se la base imponibile è illegittimamente determinata, l'illegittimità dell'accertamento può comportarne l'annullamento integrale, rendendo assorbite le ulteriori contestazioni sulle sanzioni o sulle carenze istruttorie.

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