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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24298/2024 del 10/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento giudiziale, confermato in appello, del diritto di un assicurato alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per gli invalidi in misura non inferiore all'80% ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, senza applicazione del differimento di decorrenza di un anno introdotto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, sostenendo che il differimento dovesse applicarsi anche a tale forma di pensionamento anticipato. Il resistente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo: il differimento della decorrenza delle pensioni di vecchiaia previsto dall'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80%, poiché la norma ha un ambito soggettivo ampio e comprende anche i casi in cui il diritto alla pensione di vecchiaia matura a età previste da ordinamenti specifici. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    Prevede una anticipazione della pensione di vecchiaia per gli invalidi in misura non inferiore all'80%; tale trattamento rientra nell'ambito dei pensionamenti di vecchiaia rilevanti ai fini del differimento.

  • art. 12, d.l. n. 78/2010

    Il differimento di un anno della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica non solo ai soggetti che maturano il requisito anagrafico ordinario, ma anche ai soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in base a specifici ordinamenti con età diverse.

  • l. n. 122/2010

    Norma di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata quale fonte del differimento della decorrenza pensionistica.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale e il termine di deposito dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il differimento della decorrenza della pensione di vecchiaia introdotto dal legislatore si applica in senso ampio a tutte le ipotesi di accesso alla pensione di vecchiaia, incluse quelle disciplinate da ordinamenti speciali o da requisiti anagrafici anticipati.
  • Quando la norma utilizza espressioni estensive come "negli altri casi" e richiama l'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti, non è consentita un'interpretazione restrittiva che escluda categorie espressamente ricomprese nel suo tenore testuale.
  • In presenza di un consolidato orientamento di legittimità sul punto, il giudice di merito che se ne discosti incorre in violazione di legge censurabile in cassazione.

Come è indicizzato

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