Direttiva 2014/12
Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati utilizzati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/12/UE aggiorna, per ragioni di progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione temporanea per l’uso di piombo in specifiche saldature impiegate nei tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per risonanza magnetica. La Commissione giustifica l’esenzione con le forti vibrazioni cui tali apparecchiature sono sottoposte e con l’attuale impossibilità tecnica o scientifica di sostituire il piombo senza compromettere l’affidabilità delle saldature. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore; l’esenzione è limitata nel tempo e scade il 31 dicembre 2019.
Esenzione temporanea dal divieto di piombo nelle saldature per specifiche componenti di tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per risonanza magnetica, mediante modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in sede di recepimento e, sul piano sostanziale, alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE, in particolare ai tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini. L’esenzione riguarda il piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati destinati a montare rilevatori e unità di acquisizione dati di tali dispositivi. Non emergono altre esclusioni o ambiti ulteriori nel testo fornito.
Esenzione temporanea per il piombo nelle saldature di sistemi PET/MRI
La direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione modifica, per adattamento al progresso tecnico, la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il provvedimento introduce una specifica esenzione dall’obbligo di eliminare il piombo in una particolare applicazione medicale, motivata da esigenze tecniche connesse alle forti vibrazioni subite da tali apparecchiature.
Finalità e ratio dell’intervento
La Commissione rileva che la direttiva 2011/65/UE vieta in via generale l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Tuttavia, nei tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica si verificano vibrazioni intense; le saldature prive di piombo risultano maggiormente esposte a danni precoci rispetto alle saldature con lega stagno-piombo. Considerate le specifiche condizioni tecniche e le limitazioni geometriche degli apparati, non risultano sufficienti misure meccaniche idonee a eliminare o attenuare in modo adeguato gli effetti delle vibrazioni.
Ambito materiale dell’esenzione
L’intervento riguarda esclusivamente il piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati destinati a montare:
- rilevatori;
- unità di acquisizione dati;
- per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini.
L’esenzione è inserita nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE mediante il nuovo punto 32.
Natura e durata dell’esenzione
La Commissione qualifica l’esenzione come temporanea, ritenendo che l’eliminazione o sostituzione del piombo non sia praticabile sul piano tecnico o scientifico allo stato attuale. L’obiettivo è concedere ai produttori un tempo sufficiente per individuare materiali e procedure senza piombo adeguati. L’allegato indica espressamente che l’esenzione scade il 31 dicembre 2019.
Obblighi per gli Stati membri
La direttiva, in quanto atto di armonizzazione, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere e richiede una trasposizione nazionale. Ai sensi dell’articolo 2:
- gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore;
- le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Per gli operatori del settore, il dato rilevante è la temporaneità dell’esenzione e la necessità di verificare la conformità dei prodotti e delle componenti al regime RoHS, tenendo conto della specifica deroga sino al 31 dicembre 2019.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, con l’inserimento del nuovo punto 32 relativo al piombo nelle saldature per specifiche applicazioni medicali ibride PET/MRI.
Esenzione tecnica per il piombo nelle saldature
L’allegato introduce il punto 32: è autorizzato il piombo nelle saldature usate per l’assemblaggio di circuiti stampati impiegati per montare rilevatori e unità di acquisizione dati per tomografi a emissione di positroni integrati in apparecchiature per la risonanza magnetica per immagini. L’esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2019.
Obbligo di recepimento degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento; il paragrafo 2 richiede inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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