Direttiva 2014/3
Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa all’acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/3/UE aggiorna in chiave tecnica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS), introducendo un’esenzione per l’uso dell’acetato di piombo come marcatore in specifiche applicazioni di imaging e radioterapia. La Commissione giustifica la modifica con l’impraticabilità, allo stato, di sostituire o eliminare il piombo in tale impiego. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore e applicare la modifica nazionale conseguente.
Modifica tecnica dell’allegato IV della direttiva RoHS 2011/65/UE per introdurre un’esenzione sull’uso dell’acetato di piombo come marcatore in specifiche apparecchiature mediche e radioterapiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto direttiva destinata agli Stati membri e da recepire nell’ordinamento nazionale. L’intervento incide sull’ambito della direttiva 2011/65/UE relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, limitatamente all’esenzione per l’acetato di piombo usato come marcatore nei caschi stereotassici impiegati per TAC e risonanza magnetica e nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche. L’esenzione ha durata limitata fino al 30 giugno 2021.
Esenzione tecnica per l’acetato di piombo in applicazioni mediche e radioterapiche
La direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione modifica in modo mirato la direttiva 2011/65/UE (RoHS), aggiornando l’allegato IV per introdurre un’esenzione limitata all’uso dell’acetato di piombo come marcatore in specifici caschi stereotassici e in sistemi di posizionamento per apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche. L’intervento si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE ed è giustificato dal fatto che, per tale impiego, la sostituzione o l’eliminazione del piombo è scientificamente e tecnicamente impraticabile.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. I considerando della direttiva delegata evidenziano che l’acetato di piombo è particolarmente adatto a fungere da marcatore nelle applicazioni considerate e che non appare disponibile, neppure nel breve periodo, un sostituto praticabile. Ne deriva la necessità di un adattamento tecnico dell’allegato IV della direttiva quadro.
Contenuto della modifica all’allegato IV
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Nell’allegato viene aggiunto il punto 22, così formulato:
- «Acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche».
L’esenzione ha natura temporanea e scade il 30 giugno 2021. Per gli operatori del settore ciò significa che, fino a tale data, l’uso della sostanza rimane consentito entro il perimetro espressamente indicato dall’esenzione.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 contiene i tipici obblighi di recepimento propri delle direttive:
- gli Stati membri devono adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- tali misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione;
- all’atto della pubblicazione ufficiale nazionale, le misure devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro;
- gli Stati membri devono altresì trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 3. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Profili pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto in quanto modifica il perimetro dell’esenzione RoHS per un uso molto specifico del piombo in ambito medicale e radioterapico. L’effetto giuridico è quello di consentire, entro i limiti temporali e materiali fissati, la permanenza sul mercato e l’impiego dell’acetato di piombo nelle applicazioni descritte, in deroga al divieto generale previsto dalla direttiva 2011/65/UE. La valutazione di conformità resta comunque ancorata al testo dell’esenzione e alla sua scadenza del 30 giugno 2021.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 22, relativo all’«acetato di piombo utilizzato come marcatore nei caschi stereotassici usati per la TAC e la risonanza magnetica nonché nei sistemi di posizionamento delle apparecchiature gammaterapiche e adroterapiche». L’esenzione è temporanea e scade il 30 giugno 2021.
Motivazione tecnica dell’esenzione
Dai considerando emerge che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma per l’applicazione specifica l’acetato di piombo è ritenuto ideale come marcatore e, allo stato, la sostituzione o eliminazione del piombo è scientificamente e tecnicamente impraticabile; non risulta disponibile nell’immediato un sostituto praticabile.
Obbligo di recepimento nazionale
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, prevede l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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