Direttiva 2014/2
Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1 °gennaio 2020 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/2/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per concedere un’esenzione specifica dall’obbligo di restrizione del cadmio. L’esenzione riguarda i rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche, limitatamente fino al 31 dicembre 2019, e i pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1º gennaio 2020. La misura è giustificata dal bilanciamento tra il divieto di sostanze pericolose e l’impatto complessivo, ritenuto più sfavorevole, delle alternative disponibili. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore.
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione limitata dall’uso di cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. Sul piano materiale riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella disciplina RoHS, con una specifica esenzione per il cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e per i pezzi di ricambio destinati a sistemi radiografici immessi sul mercato dell’Unione prima del 1º gennaio 2020. La direttiva è inoltre rilevante ai fini del SEE.
Esenzione RoHS per il cadmio nei sistemi radiografici
La direttiva delegata 2014/2/UE modifica, per ragioni di progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La Commissione, richiamando la valutazione comparativa degli impatti ambientali e sanitari, ritiene opportuno mantenere un’esenzione limitata per il cadmio in specifiche applicazioni radiografiche.
Finalità e ratio della modifica
I considerando indicano che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso del cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Tuttavia, per i rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e per i pezzi di ricambio dei sistemi radiografici, l’impatto negativo complessivo delle alternative è giudicato superiore ai benefici della sostituzione. Da ciò deriva la scelta di esentare tali usi dal divieto, mediante aggiornamento dell’allegato tecnico della direttiva RoHS.
Ambito materiale e contenuto dell’esenzione
La modifica riguarda esclusivamente l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, nel quale viene aggiunto il punto 21. L’esenzione consente l’impiego di:
- cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019;
- cadmio nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1º gennaio 2020.
L’intervento non introduce una disciplina generale nuova sulle sostanze pericolose, ma incide su una specifica eccezione tecnica alla disciplina RoHS.
Obblighi per gli Stati membri
La direttiva, in quanto atto delegato di modifica, richiede recepimento nazionale. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono inoltre:
- contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- essere comunicate immediatamente alla Commissione insieme al testo delle disposizioni di recepimento;
- includere anche la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica come destinatari gli Stati membri.
Rilevanza operativa per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la verifica della corretta qualificazione dell’esenzione e della sua scadenza temporale. La norma non liberalizza in modo generale l’uso del cadmio, ma ne consente l’impiego in un perimetro ben delimitato e per periodi/condizioni specifici, rilevanti per l’immissione sul mercato, la disponibilità dei ricambi e la conformità tecnica dei prodotti radiografici.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto stabilito nell’allegato della direttiva delegata, con l’inserimento del nuovo punto 21 relativo all’esenzione per il cadmio.
Esenzione per il cadmio nei sistemi radiografici
Nell’allegato è inserito il punto 21: "Cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1º gennaio 2020".
Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, richiede agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 dispone che la direttiva è destinata agli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/1
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/3
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/4
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/5
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/6
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/7
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →