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direttiva

Direttiva 2014/4

Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2014/4/UE aggiorna l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, introducendo una specifica esenzione per l’uso del piombo come saldante ermetico tra alluminio e acciaio negli amplificatori di immagini radiografiche. La Commissione motiva la scelta con l’attuale impraticabilità tecnica della sostituzione e con l’esigenza di tutela della salute e sicurezza dei pazienti. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il sesto mese successivo all’entrata in vigore della direttiva.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per prorogare un’esenzione RoHS relativa all’uso del piombo come saldante ermetico tra alluminio e acciaio negli amplificatori di immagini radiografiche.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella direttiva 2011/65/UE. In particolare riguarda una specifica esenzione dall divieto di uso del piombo negli amplificatori di immagini radiografiche, limitatamente al ruolo di saldante ermetico tra alluminio e acciaio. La misura è rilevante anche ai fini SEE. Non risultano altre esclusioni o estensioni generali oltre alla fattispecie tecnica indicata.

Modifica dell’esenzione RoHS per il piombo negli amplificatori di immagini radiografiche

La direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione modifica, in via tecnica, la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’intervento riguarda una specifica esenzione dall divieto di piombo, giustificata dalla necessità di preservare la funzionalità e l’affidabilità di un componente impiegato in ambito radiografico, con richiamo espresso alla tutela della salute e sicurezza dei pazienti.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica richiamata è l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, che consente adattamenti al progresso tecnico. Nei considerando, la Commissione osserva che il piombo è utilizzato negli amplificatori di immagini radiografiche per consentire saldature ermetiche tra alluminio e acciaio; la sostituzione del materiale risulterebbe attualmente tecnicamente impraticabile e comporterebbe amplificatori poco attendibili. Per questa ragione, si ritiene ancora necessaria la prosecuzione dell’impiego del piombo in tale applicazione specifica.

Ambito di applicazione

La direttiva non ridisciplina in generale la RoHS, ma interviene in modo circoscritto sull’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, che contiene le esenzioni applicabili. Il perimetro materiale è limitato agli amplificatori di immagini radiografiche e, più precisamente, all’uso del piombo come saldante ermetico tra alluminio e acciaio. L’effetto è dunque settoriale e tecnico, con impatto sugli operatori che producono o immettono sul mercato tali apparecchiature nell’ambito della disciplina UE sulle sostanze pericolose.

Contenuto dell’intervento normativo

L’articolo 1 dispone che l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata. L’allegato aggiunge un nuovo punto 24, che recita: "Piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche. Scade il 31 dicembre 2019." Ne deriva una esenzione temporanea, non permanente, soggetta a termine finale espresso.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e, separatamente, il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua nei soli Stati membri i destinatari dell’atto, coerentemente con la natura della direttiva, che vincola quanto al risultato da raggiungere ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione.

Disposizioni principali

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata. La modifica aggiunge un nuovo punto 24 relativo al piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche.

Ragioni dell’esenzione

Nei considerando si afferma che la direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, ma che il piombo è ancora necessario per consentire saldature ermetiche negli amplificatori di immagini radiografiche. La sostituzione è ritenuta tecnicamente impraticabile e, per ragioni di salute e sicurezza dei pazienti, la prosecuzione dell’impiego è considerata necessaria.

Termine dell’esenzione

L’allegato inserisce il punto 24 nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE, prevedendo che l’esenzione per il piombo come saldante ermetico tra l’alluminio e l’acciaio in amplificatori di immagini radiografiche scada il 31 dicembre 2019.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri.

Comunicazioni alla Commissione

L’articolo 2, paragrafo 1, richiede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri ne sono i destinatari.

Come è indicizzato

Materiesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichesanitàsicurezza dei prodotticonformità tecnica

Testo integrale

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