Direttiva 2014/1
Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfera e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/1/UE modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiungere una specifica esenzione sull'uso del piombo in taluni componenti di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti. La Commissione motiva la deroga con l'assenza di alternative adeguate e con la necessità tecnica di un materiale lubrificante secco a lunga durata che non si decomponga con l'esposizione alle radiazioni. La deroga è temporanea e scade il 30 giugno 2021.
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un'esenzione RoHS relativa al piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti, con scadenza al 30 giugno 2021.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri in quanto destinatari dell'obbligo di recepimento e, sul piano materiale, incide sulla disciplina delle apparecchiature elettriche ed elettroniche contemplata dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS). L'intervento riguarda specificamente l'impiego di piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti, mediante aggiornamento dell'allegato IV con una nuova esenzione temporanea. Restano fermi gli obblighi generali della direttiva 2011/65/UE, salvo la deroga introdotta per la fattispecie indicata.
Direttiva delegata 2014/1/UE: esenzione RoHS per il piombo in componenti di apparecchiature mediche
La direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione modifica in modo puntuale la direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. L'intervento è giustificato dal fatto che, per alcune apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti, non risultano disponibili sostituti adeguati del piombo nelle specifiche applicazioni indicate.
Contesto e ratio dell'intervento
La Commissione richiama la disciplina RoHS, che in linea generale vieta l'uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Dai considerando emerge che:
- l'unico materiale lubrificante secco a lunga durata che non si decompone all'esposizione a radiazioni ionizzanti è costituito da leghe contenenti particelle di piombo;
- l'uso del piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura per apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti non può attualmente essere eliminato;
- non esistono sostituti adeguati per tale impiego specifico.
Modifica normativa introdotta
L'articolo 1 modifica l'allegato IV della direttiva 2011/65/UE inserendo il nuovo punto 23. La deroga riguarda esclusivamente:
- il piombo come elemento di lega;
- i cuscinetti a sfere;
- le superfici sottoposte a usura;
- le apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti.
L'esenzione è espressamente temporanea e scade il 30 giugno 2021.
Ambito applicativo e effetti pratici
L'effetto principale è l'ampliamento, per la fattispecie descritta, delle ipotesi di esenzione dagli obblighi di restrizione della direttiva 2011/65/UE. Per i soggetti operanti nella filiera delle apparecchiature elettriche ed elettroniche medicali, ciò significa che l'impiego del piombo resta consentito entro i limiti della deroga introdotta, ma solo per l'uso specificamente individuato e fino alla data di scadenza.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.
Sempre ai sensi dell'articolo 2:
- gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento;
- devono inoltre comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi per la pratica professionale
Per i professionisti che assistono imprese del settore medicale e dell'elettronica, la direttiva è rilevante perché conferma una deroga tecnica e circoscritta alla disciplina generale di divieto del piombo. Occorre tuttavia verificare, in sede nazionale e di conformità di prodotto, il perimetro esatto dell'esenzione, la sua durata e il successivo venir meno dell'eccezione al 30 giugno 2021.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 23, relativo al "piombo come elemento di lega in cuscinetti a sfere e superfici sottoposte a usura di apparecchiature mediche esposte a radiazioni ionizzanti". L'esenzione è temporanea e, secondo l'allegato della direttiva delegata, scade il 30 giugno 2021.
Obbligo di recepimento da parte degli Stati membri
L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali alla Commissione
L'articolo 2, paragrafo 1, seconda parte, richiede la comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento. L'articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore
L'articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 4 precisa che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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