Direttiva 2014/6
Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a – 20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/6/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per inserire una nuova esenzione relativa al piombo. La misura è giustificata dall’assenza di sostituti praticabili e sufficientemente affidabili per uno specifico uso industriale e tecnico. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, mentre l’esenzione aggiunta scade il 30 giugno 2021.
Modifica tecnica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un’esenzione dall’uso del piombo nei rivestimenti di superficie di specifici sistemi di connettori a pin non magnetici impiegati a basse temperature.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari della direttiva e, in via sostanziale, agli operatori del settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE. L’esenzione riguarda esclusivamente il piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che richiedono connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a temperature inferiori a –20 °C in normali condizioni di funzionamento e di stoccaggio. Non introduce un regime generale, ma una deroga puntuale e temporalmente limitata, con scadenza al 30 giugno 2021.
Modifica tecnica della direttiva RoHS con nuova esenzione per il piombo
La direttiva delegata 2014/6/UE interviene sulla direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), con una modifica puntuale dell’allegato IV. La Commissione giustifica l’intervento osservando che per l’impiego considerato non esistono sostituti praticabili e sufficientemente affidabili dal punto di vista tecnico.
Finalità e contenuto dell’intervento
L’obiettivo della direttiva è adattare al progresso tecnico l’elenco delle esenzioni, introducendo una deroga limitata al divieto di piombo. La modifica riguarda un uso molto specifico: il piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che richiedono connettori non magnetici e che sono impiegati per periodi prolungati a temperature inferiori a –20 °C, in normali condizioni di funzionamento e di stoccaggio.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva non ridisegna il regime generale della RoHS, ma opera come esenzione settoriale e tecnica nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. La nuova voce aggiunta è il punto 25 dell’allegato IV, che autorizza temporaneamente l’uso del piombo nella specifica applicazione descritta.
Obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri, quali destinatari della direttiva, devono adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento. Tali misure devono essere comunicate immediatamente alla Commissione. Inoltre, la normativa nazionale di recepimento deve contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere accompagnata da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del rinvio sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Entrata in vigore e termine di scadenza dell’esenzione
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’esenzione introdotta nell’allegato IV non è indefinita: il testo stabilisce espressamente che essa scade il 30 giugno 2021.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore elettronico, la direttiva rileva come modifica tecnica del regime RoHS con impatto circoscritto su un componente/impiego specifico. La verifica applicativa richiede di controllare la sussistenza cumulativa dei requisiti tecnici dell’esenzione, la sua validità temporale fino al 30 giugno 2021 e il corretto recepimento nazionale della modifica dell’allegato IV.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva delegata. L’intervento è di natura tecnica e riguarda un’esenzione specifica dal divieto di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nuova esenzione per il piombo nei rivestimenti di superficie
L’allegato introduce nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE il punto 25, che consente il piombo nei rivestimenti di superficie dei sistemi di connettori a pin che necessitano di connettori non magnetici e che sono utilizzati per periodi prolungati a una temperatura inferiore a –20 °C in condizioni normali di funzionamento e di stoccaggio. L’esenzione ha durata limitata e scade il 30 giugno 2021.
Termine di recepimento e obblighi di trasposizione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Rinvio formale nella normativa nazionale
Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono includere un riferimento alla presente direttiva oppure corredarle di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
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