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direttiva

Direttiva 2014/5

Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a – 20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2014/5/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo una nuova esenzione per l’uso del piombo in talune applicazioni di saldatura e rivestimento destinate a funzionare o essere stoccate a temperature inferiori a –20 °C. La Commissione motiva la misura con l’impraticabilità, allo stato attuale, della sostituzione o eliminazione del piombo in tali impieghi specifici. La direttiva impone agli Stati membri il recepimento entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore e prevede la cessazione dell’esenzione il 30 giugno 2021.

Modifica tecnica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione dall’uso del piombo in specifiche saldature e rivestimenti per apparecchiature elettriche ed elettroniche impiegate a basse temperature.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, in quanto destinatari della direttiva, e incide indirettamente sugli operatori del settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS). L’intervento riguarda esclusivamente il piombo impiegato in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, nonché saldature per la connessione di trasduttori e sensori utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a –20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio. L’esenzione introdotta è limitata temporalmente e scade il 30 giugno 2021.

Direttiva delegata 2014/5/UE: esenzione RoHS per specifiche applicazioni di piombo a bassa temperatura

La direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il legislatore europeo riconosce che, per alcune applicazioni tecniche impiegate per lunghi periodi a temperature inferiori a –20 °C, la sostituzione o eliminazione del piombo non è attualmente praticabile.

Finalità e contesto normativo

La misura è adottata in attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, che consente di aggiornare gli allegati al progresso tecnico. L’obiettivo è mantenere il divieto generale di piombo nella disciplina RoHS, ma prevedere un’esenzione limitata e giustificata per casi nei quali l’alternativa tecnica non è disponibile.

Ambito materiale dell’esenzione

L’intervento riguarda il piombo utilizzato in:

  • saldature per circuiti stampati;
  • rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati;
  • saldature per la connessione di fili e cavi;
  • saldature per la connessione di trasduttori e sensori.

L’esenzione si applica solo quando tali elementi sono utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a –20 °C, sia in condizioni di funzionamento normale sia di stoccaggio.

Effetti sulla direttiva 2011/65/UE

La direttiva modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE inserendo un nuovo punto 26. Tale aggiornamento ha l’effetto di rendere lecita, nell’ambito e per il periodo previsti, la presenza di piombo nelle applicazioni tecniche specificate.

Durata dell’esenzione

L’esenzione non è indefinita: il nuovo punto 26 dell’allegato IV prevede espressamente che essa scada il 30 giugno 2021. Ne deriva che, alla scadenza, l’operatività dell’esenzione viene meno salvo successivi interventi normativi dell’Unione.

Recezione negli ordinamenti nazionali

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le norme nazionali di recepimento devono:

  • contenere un riferimento alla direttiva, oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • essere comunicate immediatamente alla Commissione;
  • essere accompagnate dalla trasmissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Destinatari e rilievo operativo

I destinatari della direttiva sono gli Stati membri. Per gli operatori economici del settore elettrico ed elettronico, la direttiva rileva come fonte che consente, entro un perimetro tecnico ben definito, il mantenimento dell’uso del piombo in applicazioni specifiche e a basse temperature, con un orizzonte temporale predeterminato.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta la direttiva delegata sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, con l’obiettivo di adattare l’allegato IV al progresso tecnico introducendo un’esenzione mirata al divieto di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Nuova esenzione per il piombo

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è integrato con il punto 26, che consente il piombo in saldature per circuiti stampati, rivestimenti di terminazioni di componenti elettrici ed elettronici e rivestimenti di circuiti stampati, saldature per la connessione di fili e cavi, e saldature per la connessione di trasduttori e sensori, quando tali componenti sono utilizzati per periodi di tempo prolungati a temperature inferiori a –20 °C in condizioni di funzionamento normale e di stoccaggio.

Scadenza dell’esenzione

L’esenzione introdotta dal nuovo punto 26 dell’allegato IV è temporanea e scade il 30 giugno 2021.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Rinvio alla direttiva nei testi nazionali

Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.

Comunicazione delle misure nazionali

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprodotti elettrici ed elettronicisostanze pericoloseconformità tecnicarecepimento

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