Sentenza del 12/12/2018 n. 107 - Comm. Trib. Prov. Asti
Accertamento - IVA - IRAP -Antieconomicità - Presunzione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento era fondato sulla presunta antieconomicità dell'attività esercitata, verosimilmente desunta da risultati economici negativi o da ricavi insufficienti. Il contribuente ha contestato che tale elemento, riferito a un solo anno, potesse costituire da solo una presunzione grave, precisa e concordante idonea a giustificare l'accertamento.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che l'antieconomicità riferita a un singolo periodo d'imposta non è sufficiente, da sola, a fondare un accertamento induttivo o presuntivo. L'Ufficio avrebbe dovuto considerare ulteriori elementi, quali la reiterazione dell'antieconomicità per più anni, la prosecuzione dell'attività in assenza di ricavi e l'eventuale incapacità di individuare altre fonti di reddito in presenza di una situazione antieconomica protratta nel tempo. L'accertamento, pertanto, non risulta adeguatamente fondato sul solo dato dell'antieconomicità annuale.
Norme richiamate
Principio delle presunzioni gravi, precise e concordanti
L'antieconomicità riferita ad un singolo anno non può assurgere a presunzione grave, precisa e concordante su cui fondare l'accertamento svolto dall'Ufficio.
Un singolo esercizio caratterizzato da risultati antieconomici non dimostra necessariamente l'inattendibilità della contabilità o l'esistenza di ricavi non dichiarati. Sono necessari ulteriori elementi convergenti e concretamente indicativi dell'evasione.
IVA e IRAP
La pronuncia riguarda accertamenti aventi a oggetto tali imposte, ma il principio enunciato concerne soprattutto la valutazione probatoria dell'antieconomicità quale indizio dell'infedeltà fiscale.
CTP AT 123/2/2017
Il precedente è richiamato a conferma dell'orientamento secondo cui l'antieconomicità assume maggiore valore indiziario quando è reiterata nel tempo e accompagnata da ulteriori anomalie gestionali o contabili.
Massime di principio
- La perdita o la bassa redditività registrata in un solo anno non dimostra automaticamente l'esistenza di ricavi occultati o di una contabilità inattendibile.
- Per fondare un accertamento su presunzioni, l'Amministrazione deve valorizzare una pluralità di elementi coerenti, non unicamente il risultato economico negativo.
- L'antieconomicità può diventare un indizio rilevante se si ripete per più esercizi, se l'impresa continua a operare senza apparenti ricavi o se non risultano spiegazioni economiche alternative.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo ragioni concrete della perdita o della bassa redditività, come investimenti, crisi temporanee, avviamento, strategie commerciali o eventi eccezionali.
- La valutazione deve essere complessiva e riferita al contesto dell'attività, evitando di dedurre l'evasione da un singolo dato isolato.
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