Cassazione Penale, Sentenza n. 45142/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip che respingeva la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce nullità per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 275 (co. 1-bis e co. 2-bis), 274 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 310 e 299 c.p.p. e all'art. 133 c.p., nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 2 e 3 Cost. per presunta discriminazione nei confronti dello straniero extracomunitario privo di permesso di soggiorno (sostenendo che il Tribunale avrebbe affermato che tale status escluderebbe automaticamente la concessione degli arresti domiciliari perché ciò equivarrebbe a una sorta di permesso di soggiorno). In sostanza il ricorrente lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la proporzionalità e l'idoneità della misura alternativa e la dignità della persona.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo principale del rigetto dell'istanza non fosse la sola condizione di straniero irregolare, ma l'inidoneità e la precarietà del domicilio offerto (la disponibilità dell'alloggio risultava precaria e revocabile, senza vincoli né legami familiari che garantissero stabilità). Il ricorso è stato considerato generico perché non ha contrastato tale argomentazione decisiva. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la deduzione della violazione di norme costituzionali o della CEDU in cassazione non è di per sé un valido motivo di ricorso ordinario, dovendosi proporre in forma di questione di legittimità costituzionale se pertinente, cosa non fatta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; ha disposto gli adempimenti di legge (avvisi ex art.94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
art. 275 c.p.p.
Richiamata dal ricorrente come norma relativa alla motivazione e alla misura cautelare; la Corte valuta che la motivazione del giudice di merito è adeguata e che il vizio prospettato non è specificamente rilevante rispetto alla motivazione sulla precarietà del domicilio
art. 274 lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione ai motivi di nullità invocati; la Corte non riconosce la nullità dedotta perché la decisione contiene argomentazioni giuridicamente significative
art. 310 c.p.p.
Norma sul rito dell'appello per le misure cautelari; richiamata perché l'appello era esperito ai sensi di tale articolo e la Corte ha esaminato l'ammissibilità del ricorso
art. 299 c.p.p.
Richiamata in connessione con le censure relative al procedimento cautelare; la Corte non ritiene le censure connesse fondate
art. 133 c.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di criteri di determinazione della pena/rilevanza penale; la Corte non ne ricava un vizio decisivo nella valutazione delle esigenze cautelari
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato in ordine ai limiti di estensione della motivazione del ricorso; la Corte osserva che il ricorso ha rispettato i limiti ma è comunque generico rispetto alla questione decisiva
art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. L.176/2020 (e successive proroghe)
Norma procedurale richiamata in relazione alle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; la Corte segnala che le parti hanno depositato conclusioni scritte
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di valori costituzionali (dignità umana); la Corte osserva che la deduzione costituzionale in cassazione non è il mezzo procedurale corretto per impugnare la decisione
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per dedurre discriminazione; la Corte ritiene che la lamentata violazione non sia stata adeguatamente prospettata e che, comunque, il rigetto fosse basato su valutazioni fattuali indipendenti dallo status di straniero
art. 606 cod. proc. pen.
La Corte richiama che la violazione di norme costituzionali o della CEDU non costituisce autonomo motivo di ricorso per cassazione e che tale violazione deve essere proposta come questione di legittimità costituzionale
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'assenza di colpevolezza nella proposizione del ricorso e alle conseguenze pecuniarie; la Corte non ha ravvisato mancanza di colpa e ha applicato la sanzione
art. 94 disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla declaratoria di inammissibilità (avvisi alla cancelleria e altre formalità)
Massime di principio
- In materia di sostituzione della custodia cautelare la valutazione del giudice del riesame può fondarsi su elementi concreti relativi all'idoneità e stabilità del domicilio proposto; la mera condizione di straniero irregolare non giustifica di per sé la negazione degli arresti domiciliari se il domicilio è effettivamente idoneo
- Le censure generiche o che non contrastano specificamente le argomentazioni decisive del giudice di merito (es. precarietà del luogo di detenzione domiciliare) sono inammissibili in cassazione
- La deduzione di presunte violazioni costituzionali o della CEDU in un ricorso per cassazione ordinario non è di per sé un valido motivo di ricorso: tali profili possono e devono essere proposti con una questione di legittimità costituzionale, salvo i limiti dell'art. 606 c.p.p.
- Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare è necessario provare la concreta idoneità, stabilità e disponibilità del domicilio proposto e l'assenza di esigenze cautelari meno afflittive; occorre predisporre argomentazioni specifiche che contrastino le valutazioni fattuali del giudice
- La custodia in carcere deve restare l'extrema ratio: tuttavia la valutazione della proporzionalità è collegata alla situazione concreta (pericolo di fuga, reiterazione, adeguatezza del domicilio) e non può essere aggirata con supposte regole assolute basate sul solo status di irregolarità del soggiorno
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