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Sentenza

Sentenza n. 4610/2026 - Milano, Sezione 4

per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire i benefici economici di cui all'art. 1803 del d.lgs. n. 66/2010, e per la conseguente condanna dell'amministrazione intimata al pagamento dei relativi premi, per tutti gli importi maturati (e non percepiti) in relazione al servizio aeronavigante complessivamente prestato dal ricorrente (a far data dall’inizio dell’attività di volo finalizzata al conseguimento del brevetto militare di pilota di elicottero - “BMPE” - come da documentazione di servizio a tal fine allegata), da liquidarsi in una misura comunque non inferiore ai cinque bienni di “ferma volontaria” dalla stessa norma (art. 1803) indicati come rilevanti ai fini della quantificazione della dovuta indennità, oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione di ogni singolo importo all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202403025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Diniego del beneficio economico premiale previsto dall’art. 1803 del d.lgs. n. 66/2010 per i titolari di brevetto di pilota militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, ufficiale generale dell’Esercito in ausiliaria dal 1° febbraio 2024 e titolare del brevetto militare di pilota di elicottero (BMPE), ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 1803 del d.lgs. n. 66/2010 e la condanna al pagamento dei premi maturati per il servizio aeronavigante prestato, oltre interessi e rivalutazione. Ha sostenuto che l’identità sostanziale delle funzioni svolte dai titolari di brevetto militare di pilota di elicottero e dai titolari di brevetto di pilota militare giustificasse l’estensione del beneficio, benché la disposizione menzioni espressamente solo questi ultimi.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda. Ha ritenuto che la lettera dell’art. 1803 riservi il beneficio agli ufficiali in servizio permanente in possesso del brevetto di pilota militare, titolo diverso dal brevetto militare di pilota di elicottero posseduto dal ricorrente. Le due qualificazioni differiscono per percorso e livello di formazione e per la possibilità di transito automatico all’aviazione civile: secondo l’Accordo Tecnico tra Aeronautica Militare ed ENAC, il brevetto di pilota militare è immediatamente spendibile nell’aviazione commerciale, mentre quello di pilota di elicottero non lo è. Tale differenza è coerente con la ratio premiale della disciplina, introdotta per contrastare l’esodo dei piloti dell’Aeronautica verso le compagnie aeree civili. L’identità delle funzioni eventualmente svolte non consente di superare il criterio normativo, che collega il beneficio al conseguimento di uno specifico titolo e non all’attività concretamente prestata. Il Collegio ha ritenuto giustificata la differenza di trattamento e non ha ravvisato ragioni per sollevare questione di costituzionalità. Spese compensate per il succedersi di orientamenti giurisprudenziali diversi.

Norme richiamate

  • art. 1803 d.lgs. 66/2010

    Ammesso pure che tale identità esista, l’innestarsi del beneficio economico non sulle vicende fattuali e operative successive al conseguimento del brevetto (e quindi sul lavoro effettivamente svolto in favore dell’amministrazione) ma sul conseguimento dell’uno piuttosto che dell’altro titolo rende insensibile la norma per cui è causa ad una interpretazione diversa da quella logica e letterale, salvo volere ritenere che la differenza in sé crei una irragionevole discriminazione, il che dovrebbe portare necessariamente a sollevare questione di costituzionalità per violazione del parametro di cui all’art. 3 della Costituzione.

    Il beneficio spetta in base al possesso del brevetto di pilota militare indicato dalla norma, non in ragione delle funzioni concretamente svolte; non è quindi estensibile al titolare di un diverso brevetto sulla sola base dell’identità delle mansioni.

  • art. 3 Cost.

    Per tutte le considerazioni sopra esposte – considerazioni che, tra l’altro, deponendo per una perdurante differenza formale e sostanziale dei due brevetti in comparazione, giustificano il diverso trattamento economico riservato al conseguimento dell’uno e non dell’altro, ed esimono il Collegio dal mettere in discussione la costituzionalità della norma di riferimento – la domanda del ricorrente deve essere respinta.

    La differenza di trattamento economico tra i titolari dei due brevetti è giustificata dalle differenze formali e sostanziali tra i titoli e dalla diversa spendibilità nell’aviazione civile; non sussistono quindi, secondo il TAR, i presupposti per sollevare questione di costituzionalità.

Massime di principio

  • Quando una disposizione riconosce un beneficio economico in ragione del possesso di uno specifico titolo professionale o abilitativo, il beneficio non può essere esteso al titolare di un titolo diverso sulla sola base dell’identità delle funzioni concretamente svolte.
  • La diversità di trattamento tra titoli che comportano differenti percorsi formativi e diverse possibilità di accesso o transito verso attività civili può risultare ragionevole quando è coerente con la finalità premiale perseguita dalla disciplina.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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