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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19537/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la restituzione in termini per proporre impugnazione della sentenza di condanna (28/10/2019, irrevocabile 03/06/2020) per tentato furto; il Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza ritenendo che l'imputato avesse eletto domicilio presso lo studio del difensore d'ufficio (avv. Nara Vescio) e quindi non fosse necessaria la notifica della sentenza all'imputato. Con ricorso per cassazione si è dedotto un unico motivo di violazione di legge per incompetenza funzionale ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.: la decisione sulla restituzione in termini avrebbe dovuto essere presa dal giudice dell'impugnazione (Corte d'Appello di Firenze) e non dal giudice che ha emesso la sentenza; si è censurata altresì la presunta nullità assoluta ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Sul merito si è contestata la presunzione di conoscenza della sentenza per mera notificazione presso il domicilio eletto dal difensore d'ufficio, chiedendo che non fosse considerata sufficiente in assenza di prova della stabile presenza dell'imputato sul territorio nazionale o di un rapporto effettivo con il difensore o di elementi di volontaria elusione del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha rilevato la incompetenza funzionale del Tribunale di Pistoia a decidere sull'istanza di restituzione in termini, ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., e ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio. Ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Firenze, quale giudice funzionalmente competente. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando ricorre incompetenza funzionale, l'annullamento senza rinvio deve essere accompagnato dall'individuazione e dalla trasmissione degli atti all'autorità competente per ragioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    La decisione sulla restituzione in termini per proporre impugnazione deve essere adottata dal giudice dell'impugnazione (giudice superiore) e non dal giudice che ha emesso la sentenza; il mancato coinvolgimento del giudice superiore determina incompetenza funzionale.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa ma la Corte osserva che il riferimento a questa norma non è pertinente al problema della competenza funzionale; non fonda la decisione sulla restituzione da parte del giudice che ha emesso la sentenza.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La difesa aveva invocato la nullità assoluta; la Corte ha valorizzato la questione come incompetenza funzionale piuttosto che come semplice nullità, con conseguente annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti.

  • art. 620 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i principi dell'art. 620 in tema di annullamento senza rinvio e della relativa superfluità del rinvio quando ciò è coerente con il principio della ragionevole durata del processo.

  • art. 621 cod. proc. pen.

    La previsione in tema di effetti dell'annullamento senza rinvio (trasmissione degli atti nei casi previsti) è stata interpretata in senso estensivo: la Corte può ordinare la trasmissione degli atti anche in ipotesi non espressamente elencate dalla norma, quando sussista incompetenza funzionale.

  • artt. 22, 23, 24, 27 cod. proc. pen.

    art. 22 commi 1 e 3; artt. 23, 24, 27

    Richiamati come disciplina generale della competenza: la rilevazione di un vizio di competenza comporta la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente e non può limitarsi a una declaratoria astratta.

Massime di principio

  • La richiesta di restituzione in termini deve essere decisa dal giudice dell'impugnazione (Corte d'Appello) se la sentenza impugnata è stata emessa dal giudice di merito; il giudice che ha emesso la sentenza è funzionalmente incompetente a decidere sulla restituzione.
  • La Corte di Cassazione, quando accerta incompetenza funzionale del giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, può annullare senza rinvio e deve indicare e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, per ragioni di economia processuale e durata ragionevole del processo.
  • La notificazione presso lo studio del difensore d'ufficio, eletto a domicilio, non costituisce automaticamente prova sufficiente della conoscenza della sentenza da parte dell'imputato; è necessaria la valutazione di elementi che provino la stabile presenza dell'imputato sul territorio nazionale o l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale con il difensore o indizi di volontaria elusione del processo.
  • L'invocazione di nullità formali (es. art. 178) può tradursi in rilevazioni di incompetenza funzionale che impongono la trasmissione degli atti invece del mero annullamento senza rinvio privo di indicazioni operative.
  • Per il difensore e per l'imputato è opportuno promuovere le istanze di restituzione dinanzi al giudice competente (Corte d'Appello) e documentare eventuali situazioni personali che rendano inefficace la notificazione presso il domicilio eletto dal difensore.

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