Sentenza n. 1811/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 179/2025 emessa in data 20 febbraio 2025 dal Tribunale di Busto Arsizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 179/2025 del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, al beneficio economico di 500 euro previsto per la carta elettronica destinata all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, condannando il Ministero a provvedere. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe della parte e del difensore, e ne era stata notificata copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa non indicava il tribunale amministrativo competente, il provvedimento del giudice ordinario da eseguire, la parte resistente né la data del rilascio. La ricorrente non era presente in camera di consiglio tramite il proprio difensore. Il Collegio ha ritenuto non necessaria l'adozione dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza del difensore comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d'ufficio. La procura è stata ritenuta priva dei requisiti di specialità richiesti dall'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La ricorrente non poteva beneficiare né della sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39, comma 1, c.p.a., né dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché il ricorso era stato notificato dopo la pubblicazione della sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 e il quadro interpretativo consentiva già di adottare una condotta processuale prudenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura deve identificare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi utili a individuare la controversia. La procura generica può considerarsi speciale, pur priva di tali indicazioni, quando sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché il collegamento fisico con l'atto consente di desumere la specifica volontà rappresentativa. Tale eccezione non è stata ritenuta applicabile alla copia informatica di una procura cartacea allegata telematicamente a un ricorso nativo digitale: l'allegazione congiunta ai sensi dell'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non sostituisce l'indicazione nella procura degli elementi identificativi della controversia e non dimostra, di per sé, né la conoscenza del contenuto del ricorso da parte del mandante né la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione dell'atto. Il TAR ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso, non alla sua notificazione o al deposito. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura, perché la sua esistenza costituisce requisito di ammissibilità da verificare al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile: l'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare la condotta più prudente. Il giudice ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. per l'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura che abilita il difensore a sottoscrivere il ricorso deve essere speciale e contenere gli elementi necessari a individuare oggetto, parti e autorità davanti alla quale la controversia deve essere proposta.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La presentazione telematica congiunta di una copia informatica della procura cartacea e del ricorso consente di considerare la procura apposta in calce ai fini della certificazione dell'autografia, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra automaticamente la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso sulle questioni rilevate d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è invece imposto quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Consente l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 182, comma 2, c.p.c.; tale meccanismo non consente tuttavia di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando essa è requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria o rinnovazione della procura non opera nel processo amministrativo quando la procura speciale deve necessariamente esistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dalla sentenza del giudice ordinario quale fondamento del beneficio economico di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione del docente.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per sottolineare la generale obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura speciale adeguatamente formalizzata.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente specifico la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria, oltre agli ulteriori elementi utili alla sua identificazione.
- La procura generica può beneficiare dell'effetto di specialità derivante dall'apposizione in calce o a margine del ricorso quando sussista un contesto documentale unitario; tale effetto non si produce automaticamente per la copia informatica di una procura cartacea separata allegata telematicamente a un ricorso nativo digitale.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
- La mancanza originaria della procura speciale, requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte, pur disponendo di parametri interpretativi idonei a orientare la propria condotta, abbia scelto l'opzione processuale meno prudente; la mera esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi non integra, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di instaurare il contraddittorio sulla questione.
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