Cassazione Penale, Sentenza n. 00170/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna relativa a una spedizione verso gli Emirati Arabi Uniti di numerosi pezzi di ricambio per auto, contestando: (1) la qualificazione giuridica dei beni come rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006) e sostenendo che la merce provenisse da filiera legale e fosse destinata al reimpiego; (2) l'erronea applicazione/riqualificazione del fatto nei reati più gravi di induzione in falso (artt. 48 e 479 c.p.) rispetto al reato contestato in primo grado (art. 483 c.p.), con violazione del principio di legalità e del divieto di reformatio in peius; (3) la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) in relazione alla quantità e alla pericolosità dei pezzi contestati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito processuale e sostanziale ha ritenuto: (a) manifestamente infondato il primo motivo, perché l'onere di provare che i materiali non erano rifiuti gravava sul ricorrente, il quale non ha dimostrato la provenienza da operatori autorizzati né che i pezzi fossero stati sottoposti alle operazioni di recupero richieste (art. 184, art. 184-ter d.lgs. 152/2006 e art. 15 d.lgs. 209/2003); (b) il secondo motivo inammissibile per genericità e carenza di interesse, poiché il ricorrente non ha contestato efficacemente la ricostruzione della Corte territoriale né dimostrato interesse concreto nell'ottenere una riqualificazione che inciderebbe sul dispositivo; (c) infondato il terzo motivo: la Corte territoriale ha correttamente escluso la particolare tenuità, valorizzando il consistente numero di pezzi (circa 5.000) e la pericolosità di alcune parti attinenti alla sicurezza (92 scatole di sterzo). Conseguenze procedurali: il ricorrente è tenuto alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 152/2006, art. 259
art. 259 d.lgs. n. 152 del 2006
Rilevata la sussistenza del reato di traffico illecito di rifiuti per la spedizione di parti di veicoli fuori uso che, non essendo state sottoposte alle operazioni di recupero previste, conservano natura di rifiuto.
d.lgs. n. 152/2006, art. 184 e art. 184-ter
art. 184, comma 3, lett. i) e art. 184-ter, comma 1 e comma 4
La Corte ha richiamato che i veicoli fuori uso e le loro parti sono rifiuti speciali e che un rifiuto cessa di essere tale solo dopo le specifiche operazioni di recupero/condizionamento stabilite dalla normativa; pertanto la mera vendita non è sufficiente a escludere la natura di rifiuto senza documentazione che dimostri il trattamento autorizzato.
d.lgs. n. 209/2003, art. 15 e art. 3
art. 15 e art. 3 d.lgs. n. 209 del 2003
Si è richiamato che le parti recuperate possono essere commerciate solo se provenienti da impianti autorizzati e, per le parti attinenti alla sicurezza, cedute a esercenti attività di autoriparazione con fatture che attestino l'utilizzazione; l'assenza di tale requisito ha deposto per la qualificazione come rifiuto.
Reg. CEE n. 259/93, art. 26
art. 26 lett. a, b, c, d, e, Reg. CEE n. 259/93
Richiamato per la configurazione del traffico illecito di rifiuti in ambito di spedizioni transfrontaliere; la Corte territoriale aveva qualificato la condotta come esportazione illecita di rifiuti in violazione del Regolamento.
Regolamento CE 674/2012
Citato nella difesa come disciplina specifica per le spedizioni verso gli Emirati Arabi Uniti, ma la Corte ha ritenuto che la prova documentale prodotta non fosse idonea a dimostrare la cessazione della qualifica di rifiuto.
codice penale, art. 483
Riconfermata la condanna per la falsità o dichiarazione falsa nella bolletta doganale ai sensi di tale norma laddove è stata ritenuta integrata la falsità della dichiarazione resa al doganalista.
codice penale, artt. 48 e 479
La Corte territoriale, in motivazione, ha evocato la possibile fattispecie di induzione in falso (art. 48) e il reato di falsità in atto pubblico (art. 479) qualora si ritenesse che il pubblico ufficiale sia stato indotto in errore; la Cassazione ha ritenuto però inammissibile il ricorso che mira solo alla riqualificazione senza interesse concreto.
codice penale, art. 131-bis
La Corte ha escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità perché congiuntamente mancavano i presupposti richiesti: il fatto non era di minima offensività né del tutto occasionale, data l'entità e la pericolosità della condotta.
codice penale, art. 133
art. 133, primo comma, cod. pen.
Richiamato come criterio direttivo per la valutazione della particolare tenuità (modalità della condotta, esiguità del danno e del pericolo); la Corte di merito ha valutato negativamente tali indici.
codice di procedura penale, art. 521
Norma richiamata indirettamente: la Cassazione osserva che il ricorrente non ha contestato la violazione dell'art. 521 (relativa alla decisione di merito modificare il titolo di reato) nel modo richiesto, contribuendo all'inammissibilità del motivo.
codice di procedura penale, art. 619
Menziato in relazione alla richiesta della Procura generale di rettificare il dispositivo: la Corte segnala l'inammissibilità della rettifica richiesta dal P.G. nel ricorso per cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
Applicata per il principio che il ricorrente in cassazione, se il ricorso è dichiarato inammissibile, è tenuto alle spese processuali; la sentenza impone l'onere delle spese al ricorrente.
legge n. 103/ (art. 1, comma 64)
art. 1, comma 64, l. n. 103
Utilizzata per motivare l'applicazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende (euro 3.000) a titolo di ammenda per inammissibilità del ricorso ove non risultino profili idonei ad escludere la colpa.
Massime di principio
- Onere della prova: chi afferma che un bene non è rifiuto deve dimostrarlo; la mera fattura o destinazione dichiarata all'estero non è sufficiente senza documentazione che attestI il trattamento autorizzato e la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 184-ter d.lgs. 152/2006, art. 15 d.lgs. 209/2003).
- Cessazione della qualifica di rifiuto: un pezzo di veicolo cessa di essere rifiuto solo dopo operazioni di recupero/condizionamento effettuate da soggetti autorizzati e attestate da idonea documentazione; mancanza di tali elementi porta alla qualificazione come rifiuto.
- Prove materiali e indizi: la qualificazione come rifiuto può fondarsi anche su elementi probatori non tecnici (rilievi fotografici, stato d'uso, mancata documentazione) se logicamente motivati dal giudice di merito.
- Riqualificazione in appello e interesse all'impugnazione: il ricorso che ambisca solo a una diversa (più grave) qualificazione giuridica senza interesse concreto è spesso inammissibile; l'imputato che impugna per ottenere una riqualificazione peggiorativa può non avere interesse e perdere protezione contro la reformatio in peius.
- Particolare tenuità (art. 131-bis): va valutata congiuntamente su modalità della condotta, esiguità del danno e non abitualità; quantitativi rilevanti e rischio per la sicurezza (es. parti attinenti alla sicurezza) rendono difficilissima l'applicazione della causa di non punibilità.
- Falsità doganali e responsabilità: l'induzione in errore del pubblico ufficiale che porta alla formazione di bollette doganali false può integrare sia il reato di falsa dichiarazione che reati più gravi (induzione in falso), ma la contestazione deve essere chiara e l'interesse dell'impugnante a modificare la qualificazione deve essere concreto.
- Rischi processuali dell'inammissibilità: un ricorso in cassazione generico o privo di interesse può provocare l'imposizione delle spese e l'applicazione di ammende; occorre curare la specificità dei motivi e dimostrare il concreto interesse a ottenere la statuizione richiesta.
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