Cassazione Civile, Ordinanza n. 36298/2023 del 28/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di trasporto)
La controversia
La controversia riguarda un'area inserita nel compendio ferroviario di proprietà/gestione della società pubblica di trasporto, contigua alla sede ferroviaria in località La Celsa-Prima Porta, della quale la società attrice chiedeva il rilascio e il ripristino assumendo che i convenuti la detenessero senza titolo. I convenuti avevano contestato la titolarità attiva della società attrice e avevano chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'usucapione dell'area in favore di una delle convenute, sostenendo un possesso ultraventennale uti domini, collegato anche a contratti di locazione, sublocazione, pratiche edilizie e dichiarazioni testimoniali. Il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea e accolto l'usucapione; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione rigettando l'usucapione e dichiarando l'occupazione senza titolo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa pronuncia sulla eccezione di difetto di legittimazione attiva/titolarità del rapporto in capo alla società attrice, lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c.; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme sull'usucapione e sul possesso, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato documenti e prove che dimostrerebbero il possesso esclusivo e continuato dell'area per oltre vent'anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che l'eccezione di difetto di titolarità della società attrice era stata già esaminata e respinta espressamente in primo grado; pertanto, per devolvere validamente la questione al giudice di appello era necessaria la proposizione di appello incidentale, non bastando la mera riproposizione. Inoltre, la decisione di appello era incompatibile con la pretesa dei ricorrenti e quindi non sussisteva omessa pronuncia. Sul secondo motivo ha affermato che le censure miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte territoriale aveva esaminato gli elementi istruttori e motivato in modo non illogico. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia già deciso espressamente la questione, oppure quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita incompatibile con la pretesa non esaminata.
art. 346 c.p.c.
Le eccezioni non accolte in primo grado vanno riproposte in appello, ma la mera riproposizione non basta se la questione è stata già respinta espressamente o implicitamente: in tal caso serve appello incidentale per evitare il giudicato interno.
art. 345, comma 2, c.p.c.
Il giudice d'appello può rilevare d'ufficio solo le questioni non coperte da giudicato interno; se la questione è stata già decisa in primo grado, il suo riesame è precluso senza impugnazione incidentale.
art. 329, comma 2, c.p.c.
La mancata impugnazione della statuizione di primo grado determina giudicato interno sulla questione espressamente o implicitamente decisa.
artt. 1140, 1158 c.c.
Richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'usucapione; la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché giudica inammissibile la censura, trattandosi di richiesta di rivalutazione dei fatti.
art. 1571 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione ai contratti di locazione e al rapporto di detenzione dell'area, ma non oggetto di una specifica decisione di merito della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso principale.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Se una questione o eccezione è stata respinta espressamente o anche implicitamente in primo grado, la sua devoluzione al giudice d'appello richiede appello incidentale; la sola riproposizione non evita il giudicato interno.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice di merito è logicamente incompatibile con la domanda o eccezione non esaminata in modo espresso, perché la statuizione è implicita.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove o una rilettura del materiale istruttorio; il controllo della Cassazione riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la sostituzione del proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della decisività dei documenti rientra nel potere del giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva, purché esponga le ragioni essenziali del proprio convincimento.
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