Sentenza n. 432/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della deliberazione dell’Azienda intimata n. 2012 in data 8 settembre 2025; b) della nota dell’Azienda intimata n. 44172 in data 5 agosto 2025; c) del provvedimento di scorrimento della graduatoria; nonché per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota con richiesta di dichiarazione di disponibilità all'inquadramento, deliberazione di scorrimento della graduatoria e conseguente immissione in servizio del controinteressato
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a una selezione interna per il passaggio dall’Area degli assistenti all’Area dei professionisti della salute e dei funzionari, collocandosi al secondo posto della graduatoria approvata con deliberazione del 7 luglio 2025, che aveva anche disposto il suo inquadramento. Successivamente, l’Azienda lo aveva invitato a dichiarare entro cinque giorni la disponibilità a formalizzare l’inquadramento con decorrenza dal 1° settembre 2025, prevedendo che il silenzio sarebbe stato considerato rinuncia espressa. Il ricorrente sosteneva che tale adempimento e la conseguente decadenza fossero privi di base normativa e contrari alla disciplina della selezione, al regolamento aziendale e alla deliberazione di approvazione della graduatoria, che subordinava la decorrenza del nuovo inquadramento alla sottoscrizione del contratto. Deduceva inoltre violazione dell’art. 17 d.P.R. 487/1994 e dell’art. 9 d.P.R. 3/1957, difetto di potere, contraddittorietà, irragionevolezza del termine assegnato in periodo feriale, difetto di motivazione e mancata verifica dell’effettiva mancata assunzione in servizio. Rappresentava di avere comunque comunicato la propria disponibilità il 26 agosto 2025. L’Azienda eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse il diritto all’assunzione e atti successivi all’approvazione della graduatoria, riconducibili alla gestione del rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i vizi dedotti contro la nota e la deliberazione di scorrimento. L’art. 63 d.lgs. 165/2001 devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l’assunzione, riservando al giudice amministrativo le sole controversie sulle procedure concorsuali per l’assunzione. Tale riserva riguarda le procedure caratterizzate da bando, valutazione comparativa e graduatoria finale e si arresta all’approvazione della graduatoria definitiva, momento nel quale si esaurisce il potere autoritativo dell’amministrazione. Nel caso concreto, la selezione si era conclusa con la deliberazione del 7 luglio 2025, mentre gli atti impugnati erano successivi e riguardavano la formalizzazione dell’inquadramento, la presunta rinuncia e lo scorrimento della graduatoria. La posizione del ricorrente era quindi qualificata come diritto soggettivo alla formalizzazione del nuovo inquadramento, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della questione e della natura della pronuncia.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. 165/2001
Il comma 4 della disposizione riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole "controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni".
La giurisdizione amministrativa è limitata alle controversie relative alla fase concorsuale, che termina con l’approvazione della graduatoria definitiva; le questioni successive, attinenti all’assunzione e alla gestione del rapporto, spettano al giudice ordinario.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Nella fase successiva all’approvazione della graduatoria l’amministrazione agisce con i poteri e la capacità del datore di lavoro privato, per cui gli atti relativi alla formalizzazione dell’assunzione o dell’inquadramento appartengono alla gestione del rapporto di lavoro.
art. 11, comma 2, c.p.a.
La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.
art. 17 d.P.R. 487/1994
La norma è stata richiamata dalle parti in relazione alla decadenza dall’assunzione e dalla graduatoria, ma il TAR non ne ha esaminato l’applicazione nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 9 d.P.R. 3/1957
La norma è stata richiamata dal ricorrente quale disciplina coerente della decadenza per mancata assunzione in servizio, senza esame di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- La riserva di giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici riguarda la fase propriamente selettiva, caratterizzata da bando, valutazione comparativa e formazione della graduatoria finale.
- L’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il termine della procedura concorsuale e il momento in cui si esaurisce l’esercizio del potere autoritativo dell’amministrazione.
- Le controversie relative ad atti successivi all’approvazione della graduatoria, concernenti la stipulazione del contratto, la formalizzazione dell’assunzione o del nuovo inquadramento e la gestione degli adempimenti connessi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- La posizione del candidato utilmente collocato in una graduatoria valida ed efficace, una volta conclusa la procedura selettiva, ha natura di diritto soggettivo alla formalizzazione dell’assunzione o dell’inquadramento, non di interesse legittimo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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