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Direttiva 2008/71

Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (Versione codificata)

Normativa europea32008L0071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina sull’identificazione e registrazione dei suini, fissando requisiti minimi uniformi per garantire la tracciabilità degli animali e dei loro movimenti. Gli Stati membri devono assicurare l’esistenza di elenchi aggiornati delle aziende, registri dei detentori, sistemi di marchiatura e conservazione delle informazioni, con possibilità di deroghe limitate e con obblighi specifici per scambi e importazioni. La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulla forma dei sistemi nazionali, purché sia sempre possibile risalire all’azienda di origine e, per gli animali importati o trasferiti, collegare la vecchia e la nuova identificazione.

Prescrizioni minime per l’identificazione e la registrazione dei suini, con disciplina dei marchi, dei registri aziendali e dei movimenti, anche in caso di scambi e importazioni da paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica ai suini, intesi come qualsiasi animale della famiglia dei suini, esclusi i suini selvatici. Riguarda i detentori di suini, le aziende in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati, gli operatori dei mercati e dei centri di raccolta, nonché le autorità competenti degli Stati membri. Copre i movimenti interni, gli scambi intracomunitari e l’ingresso di animali da paesi terzi che, dopo i controlli veterinari previsti, rimangano nel territorio della Comunità. Restano salve le disposizioni specifiche della decisione 89/153/CEE e le norme di applicazione adottate conformemente alla direttiva 91/496/CEE.

Direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini

La direttiva codifica la precedente disciplina in materia di identificazione e registrazione dei suini, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità degli animali e dei loro movimenti all’interno dell’Unione. Essa fissa requisiti minimi, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità organizzative e dei mezzi di attuazione, purché sia sempre possibile risalire all’azienda di origine e ricostruire i passaggi degli animali.

Finalità e collocazione nel sistema UE

La direttiva si inserisce nel quadro dei controlli veterinari e zootecnici connessi al mercato interno e agli scambi intracomunitari. I considerando richiamano l’esigenza di razionalità e chiarezza della codificazione, nonché la necessità di assicurare uno scambio rapido ed efficace di informazioni tra Stati membri per una corretta applicazione delle regole.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i suini, definiti come qualsiasi animale della famiglia dei suini, con esclusione dei suini selvatici. Sono coinvolti:

  • i detentori di animali, anche temporanei;
  • le aziende in cui i suini sono tenuti, allevati o trattati;
  • gli operatori di mercati e centri di raccolta;
  • le autorità competenti degli Stati membri.

La direttiva si applica ai movimenti interni, agli scambi intracomunitari e agli animali importati da paesi terzi che, dopo i controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, restano nel territorio della Comunità. Restano salve la decisione 89/153/CEE e le norme di applicazione adottate ai sensi della direttiva 91/496/CEE.

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce:

  • "azienda": qualsiasi stabilimento, costruzione o, per gli allevamenti all’aria aperta, il luogo in cui gli animali sono tenuti, allevati o trattati;
  • "detentore": qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente;
  • "autorità competente": l’autorità centrale dello Stato membro o altra autorità da essa delegata per l’attuazione della direttiva;
  • "scambi": quelli definiti dalla direttiva 90/425/CEE.

Elenco delle aziende e accesso alle informazioni

Gli Stati membri devono assicurare che l’autorità competente disponga di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono suini nel territorio nazionale, con indicazione dei detentori e dei marchi identificativi utilizzati. Le aziende restano iscritte nell’elenco finché non siano trascorsi tre anni consecutivi senza presenza di animali.

La Commissione e le autorità competenti devono poter accedere a tutte le informazioni raccolte. È inoltre prevista la possibilità, previa autorizzazione secondo la procedura dell’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, di escludere dall’elenco le persone fisiche che detengono un solo animale per uso o consumo personale, o di tenere conto di circostanze particolari, a condizione che l’animale sia sottoposto ai controlli previsti prima di ogni spostamento.

Registri dei detentori e tracciabilità dei movimenti

I detentori iscritti nell’elenco devono tenere un registro con:

  • il numero di animali presenti in azienda;
  • la registrazione aggiornata degli ingressi e delle uscite, con numero di animali per operazione;
  • l’origine o la destinazione degli animali;
  • la data degli spostamenti;
  • il marchio di identificazione apposto in conformità agli articoli 5 e 8.

Per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico ai sensi della direttiva 88/661/CEE, può essere riconosciuto, secondo la procedura dell’articolo 18 della direttiva 90/425/CEE, un sistema di registrazione basato su identificazione individuale, purché offra garanzie equivalenti a quelle del registro.

I detentori devono inoltre fornire, su richiesta, informazioni sull’origine, l’identificazione e, se del caso, la destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati. Per gli animali trasferiti da o verso un mercato o un centro di raccolta, il detentore deve fornire all’operatore temporaneamente detentore un documento con dati dettagliati sugli animali, che può essere utilizzato dall’operatore per adempiere ai propri obblighi di registrazione. I registri e le informazioni devono essere tenuti a disposizione dell’autorità competente in azienda per un periodo minimo fissato da quest’ultima, ma non inferiore a tre anni.

Marchiatura degli animali

La direttiva impone che il marchio di identificazione sia apposto prima che l’animale lasci l’azienda in cui è nato. Il marchio non può essere rimosso o sostituito senza autorizzazione dell’autorità competente. Se il marchio è illeggibile o perduto, deve essere apposto un nuovo marchio e il detentore deve trascriverlo nel registro in modo da collegarlo al marchio precedente.

Gli animali devono essere marchiati, quanto prima possibile e comunque prima di lasciare l’azienda, con:

  • un marchio auricolare, oppure
  • un tatuaggio,

idonei a consentire l’individuazione dell’azienda di provenienza e il riferimento all’elenco di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Ogni documento di accompagnamento deve menzionare tale marchio.

Per i movimenti interni, gli Stati membri possono mantenere un sistema nazionale, in deroga alla disciplina generale della direttiva 90/425/CEE, purché esso consenta di identificare l’azienda di provenienza e di risalire all’azienda di nascita. Il sistema deve essere notificato alla Commissione, che può chiedere modifiche se non soddisfa tali condizioni.

Gli animali dotati di un marchio provvisorio di partita devono essere accompagnati per tutta la durata del trasferimento da un documento che consenta di determinarne origine, proprietà, luogo di partenza e destinazione.

Scambi intracomunitari e sostituzione dell’identificazione

Se lo Stato membro di destinazione decide di non conservare il marchio originario, le spese di sostituzione sono a suo carico. In tal caso deve essere stabilito un collegamento tra l’identificazione assegnata nello Stato membro di spedizione e la nuova identificazione attribuita nello Stato di destinazione, collegamento che deve essere riportato nel registro aziendale.

Questa facoltà non si applica agli animali destinati alla macellazione e importati conformemente all’articolo 8: in tal caso essi devono essere provvisti di un nuovo marchio conforme all’articolo 5. Per gli animali oggetto di scambi, l’autorità dello Stato di destinazione può avvalersi delle regole di mutua assistenza della direttiva 89/608/CEE per ottenere informazioni sugli animali, sull’allevamento di origine e sui movimenti eventualmente compiuti.

Conservazione delle informazioni sui movimenti non documentati

Le informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o da un documento richiesto dalla normativa veterinaria o zootecnica devono essere conservate per essere esibite all’autorità competente su richiesta, per un periodo minimo fissato da quest’ultima.

Importazioni da paesi terzi

Gli animali importati da paesi terzi che abbiano superato i controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE e rimangano nel territorio della Comunità devono essere identificati con un marchio conforme all’articolo 5 entro 30 giorni da tali controlli e comunque prima di ogni spostamento, salvo il caso in cui l’azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio dell’autorità responsabile dei controlli veterinari e la macellazione avvenga effettivamente entro il termine di 30 giorni.

Deve inoltre essere stabilito un nesso tra l’identificazione attribuita dal paese terzo e quella assegnata dallo Stato membro di destinazione, nesso che va registrato ai sensi dell’articolo 4.

Regime sanzionatorio

Gli Stati membri devono adottare misure amministrative e/o penali idonee a sanzionare le violazioni della normativa veterinaria comunitaria quando la marchiatura, l’identificazione o la tenuta dei registri non siano conformi alla direttiva.

Recepimento, abrogazione e decorrenza

La direttiva è una direttiva di codificazione e abroga la direttiva 92/102/CEE, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo fornito non indica un nuovo termine generale di trasposizione, ma richiama i termini storici contenuti nell’allegato I, parte B, relativi alla direttiva 92/102/CEE.

Disposizioni principali

Oggetto e natura minima dell’armonizzazione

L’articolo 1 stabilisce prescrizioni minime in materia di identificazione e registrazione dei suini, fatti salvi eventuali standard comunitari più dettagliati adottabili per l’estirpazione o il controllo delle malattie. La disciplina si applica senza pregiudizio della decisione 89/153/CEE e delle norme di applicazione adottate ai sensi della direttiva 91/496/CEE.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce i concetti chiave: animale, azienda, detentore, autorità competente e scambi. Sono esclusi i suini selvatici; l’azienda comprende anche gli allevamenti all’aria aperta; il detentore è chiunque sia responsabile degli animali, anche temporaneamente.

Elenchi delle aziende e accesso alle informazioni

L’articolo 3 impone agli Stati membri di disporre di un elenco aggiornato di tutte le aziende che detengono suini, con indicazione dei detentori e dei marchi utilizzati. Le aziende restano nell’elenco fino a tre anni consecutivi senza presenza di animali. La Commissione e le autorità competenti devono poter accedere a tutte le informazioni raccolte. È possibile autorizzare l’esclusione dall’elenco delle persone fisiche che detengono un solo animale per uso o consumo personale, o in circostanze particolari, purché l’animale sia controllato prima di ogni spostamento.

Registri dei detentori e informazioni sui movimenti

L’articolo 4 impone ai detentori iscritti nell’elenco di tenere un registro con il numero di animali presenti, gli spostamenti in entrata e in uscita, la data, l’origine o destinazione e il marchio di identificazione. Per i suini di razza pura o ibridi iscritti in un registro genealogico può essere ammesso un sistema basato su identificazione individuale, se equivalente al registro. I detentori devono fornire all’autorità competente, su richiesta, informazioni su origine, identificazione e destinazione degli animali. Per i trasferimenti verso o da mercati e centri di raccolta, deve essere rilasciato un documento con dati dettagliati, utilizzabile dall’operatore per i propri obblighi. I registri e le informazioni devono restare disponibili in azienda per un periodo minimo fissato dall’autorità competente, comunque non inferiore a tre anni.

Marchiatura degli animali e sistemi nazionali interni

L’articolo 5 prevede che il marchio sia apposto prima che l’animale lasci l’azienda di nascita, non sia rimosso o sostituito senza autorizzazione e, se perduto o illeggibile, sia sostituito con un nuovo marchio collegato al precedente nel registro. Gli animali devono essere marchiati, quanto prima possibile e comunque prima di lasciare l’azienda, con marchio auricolare o tatuaggio idoneo a identificare l’azienda di provenienza e con riferimento all’elenco di cui all’articolo 3; i documenti di accompagnamento devono menzionare il marchio. Gli Stati membri possono mantenere un sistema nazionale per tutti gli spostamenti interni, notificandolo alla Commissione, purché consenta di risalire all’azienda di provenienza e a quella di nascita; la Commissione può chiedere modifiche se il sistema non soddisfa tale requisito. Gli animali con marchio provvisorio di partita devono essere accompagnati da un documento che consenta di determinarne origine, proprietà, luogo di partenza e destinazione.

Scambi intracomunitari e sostituzione del marchio nello Stato di destinazione

L’articolo 6 prevede che, se lo Stato membro di destinazione non conserva il marchio originario, le spese di sostituzione sono a suo carico e deve essere mantenuto nel registro il collegamento tra vecchia e nuova identificazione. La facoltà non vale per gli animali destinati alla macellazione e importati conformemente all’articolo 8, che devono essere provvisti di un nuovo marchio conforme all’articolo 5. Per gli animali oggetto di scambi, l’autorità dello Stato di destinazione può utilizzare le regole di mutua assistenza dell’articolo 4 della direttiva 89/608/CEE per ottenere informazioni su animali, allevamento d’origine e movimenti.

Conservazione delle informazioni su movimenti non documentati

L’articolo 7 impone la conservazione delle informazioni relative ai movimenti di animali non accompagnati da un certificato o documento richiesto dalla normativa veterinaria o zootecnica, per il periodo minimo fissato dall’autorità competente, al fine di esibirle su richiesta.

Identificazione degli animali importati da paesi terzi

L’articolo 8 dispone che gli animali importati da paesi terzi, dopo i controlli della direttiva 91/496/CEE e se restano nel territorio della Comunità, siano identificati con marchio conforme all’articolo 5 entro 30 giorni dai controlli e comunque prima di ogni spostamento, salvo il caso di destinazione a un macello nell’ambito dell’autorità responsabile dei controlli e macellazione effettiva entro il termine. Deve inoltre essere stabilito e registrato il nesso tra l’identificazione del paese terzo e quella attribuita dallo Stato membro di destinazione.

Misure sanzionatorie

L’articolo 9 impone agli Stati membri di prevedere misure amministrative e/o penali per punire le infrazioni della normativa veterinaria comunitaria quando marchiatura, identificazione o tenuta dei registri non siano conformi alla direttiva.

Comunicazione delle misure nazionali, abrogazione e entrata in vigore

L’articolo 10 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate. L’articolo 11 abroga la direttiva 92/102/CEE, fatti salvi i termini di attuazione e applicazione indicati nell’allegato I, parte B, e stabilisce che i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 13 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

Materieagricolturasanità animalecontrolli veterinaritracciabilità degli animali

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