Direttiva 2008/72
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 , relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 92/33/CEE, fissando regole armonizzate per la commercializzazione di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione nell’Unione. Mira a garantire qualità, identità varietale e requisiti fitosanitari uniformi, prevenendo ostacoli agli scambi e tutelando acquirenti e produzione agricola. La disciplina lascia agli Stati membri margini di attuazione soprattutto per controlli, autorizzazioni, applicazione operativa delle deroghe e adattamento tecnico tramite la procedura del comitato.
Commercializzazione nell’Unione di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, con esclusione delle sementi, mediante requisiti armonizzati di qualità, identità varietale e stato fitosanitario.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alla commercializzazione all’interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, esclusi i semi. Gli articoli da 2 a 20 e l’articolo 23 riguardano i generi e le specie elencati nell’allegato II e i relativi ibridi; le stesse disposizioni si applicano anche a portainnesti e altre parti di piante di altri generi o specie quando vi siano innestati materiali dei generi/specie/ibridi indicati. È esclusa la disciplina per i prodotti destinati all’esportazione in paesi terzi, se correttamente identificati e sufficientemente isolati, fermo restando il rispetto della direttiva 2000/29/CE. La direttiva prevede inoltre deroghe per prove scientifiche, lavori di selezione, misure di conservazione della diversità genetica e, in certi casi, per piccoli coltivatori e circolazione locale.
Commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione
La direttiva 2008/72/CE, versione codificata della direttiva 92/33/CEE, razionalizza la disciplina della commercializzazione di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi. L’obiettivo è assicurare in tutta l’Unione standard uniformi di qualità, identità varietale e sicurezza fitosanitaria, riducendo gli ostacoli agli scambi e garantendo agli acquirenti prodotti sani e di buona qualità.
Finalità e contesto normativo
La direttiva parte dal rilievo che la produzione orticola è rilevante nell’agricoltura comunitaria e che il risultato produttivo dipende in larga misura non solo dalle sementi, già disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE, ma anche dai materiali di moltiplicazione e dalle piantine. Considera inoltre che le difformità normative tra Stati membri possono creare barriere commerciali. I requisiti armonizzati devono essere coerenti con la direttiva 2000/29/CE in materia fitosanitaria.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 limita l’ambito alla commercializzazione all’interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, escluse le sementi. La disciplina si applica ai generi e alle specie elencati nell’allegato II e ai relativi ibridi, nonché ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie innestate con tali materiali. L’articolo 2 esclude i prodotti destinati all’esportazione in paesi terzi, se correttamente identificati e sufficientemente isolati, salve le norme fitosanitarie della direttiva 2000/29/CE.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 chiarisce i concetti chiave: materiali di moltiplicazione, piantine, fornitore, commercializzazione, organismo ufficiale responsabile, misure ufficiali, ispezione ufficiale, dichiarazione ufficiale, partita e laboratorio. La definizione di organismo ufficiale responsabile consente, entro limiti precisi, la delega di compiti a persone giuridiche approvate, purché non abbiano interessi personali sul risultato delle misure e operino sotto controllo pubblico. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione gli organismi designati.
Requisiti tecnici e schede per specie
L’articolo 4 prevede che per ciascun genere o specie dell’allegato II, e per determinati portainnesti, siano stabilite schede nell’allegato I. Tali schede rinviano ai requisiti fitosanitari della direttiva 2000/29/CE e fissano gli standard di qualità e purezza delle colture per le piantine, nonché i requisiti del procedimento di moltiplicazione, purezza delle colture e, se del caso, caratteristiche varietali per i materiali di moltiplicazione.
Obblighi dei fornitori e sistema di autocontrollo
L’articolo 5 pone in capo ai fornitori l’obbligo di garantire la conformità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e commercializzazione. Essi devono identificare i punti critici, predisporre sistemi di sorveglianza, effettuare campionamenti e analisi in laboratori riconosciuti, nonché conservare registri per almeno un anno. I distributori che si limitano alla rivendita di prodotti già confezionati altrove devono conservare almeno tracce durevoli degli acquisti e delle vendite; chi consegna solo piccole quantità a consumatori finali non professionisti è escluso da questo regime. In caso di organismi nocivi o superamento delle soglie previste, il fornitore deve informare immediatamente l’organismo responsabile e adottare le misure necessarie per limitare il rischio di diffusione.
Riconoscimento, vigilanza e controlli ufficiali
L’articolo 6 subordina il riconoscimento di fornitori e laboratori alla verifica dei loro metodi e stabilimenti. Se i requisiti non sono più rispettati, l’organismo ufficiale responsabile deve intervenire. La vigilanza è regolare e consente accesso senza restrizioni ai locali; le modalità di sorveglianza sono fissate mediante atti di esecuzione. L’articolo 7 prevede controlli in loco degli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi nazionali, per garantire l’applicazione uniforme della direttiva.
Commercializzazione, deroghe ed esenzioni
L’articolo 8 consente la commercializzazione solo da parte di fornitori autorizzati e per prodotti conformi alle schede applicabili. Sono previste deroghe per prove o scopi scientifici, lavori di selezione e misure di conservazione della diversità genetica. L’articolo 12 autorizza gli Stati membri a esentare i piccoli coltivatori che vendono a acquirenti locali non professionali e a esentare la circolazione locale dai controlli ufficiali, mentre i dettagli applicativi sono demandati alla procedura comitologica. L’articolo 13 consente, in caso di difficoltà temporanee di approvvigionamento, l’adozione di requisiti meno rigorosi, sempre nel rispetto delle norme fitosanitarie generali.
Regime varietale e libertà di circolazione
L’articolo 9 collega la commercializzazione alla disciplina varietale. Per le specie dell’allegato II già rientranti nella direttiva 2002/55/CE, i materiali possono essere commercializzati solo se appartengono a varietà ammesse ai sensi di quella direttiva. Per altre specie non disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE, è richiesta l’ammissione ufficiale almeno in uno Stato membro, con applicazione mutatis mutandis di varie disposizioni della stessa direttiva. Le varietà ammesse sono iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi. Gli articoli 14 e 15 rafforzano il principio di libera circolazione, vietando restrizioni ulteriori o condizioni più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva o già esistenti al 28 aprile 1992 per i prodotti dell’allegato II.
Partite, documentazione ed etichettatura
L’articolo 10 impone la separazione delle partite durante la produzione e il prelievo delle marze; se si mescolano materiali di origine diversa, il fornitore deve registrare composizione e origine delle componenti. L’articolo 11 richiede partite omogenee e un documento del fornitore conforme alla scheda di riferimento; eventuali dichiarazioni ufficiali devono essere chiaramente distinguibili. Per la vendita al consumatore finale non professionista, l’etichettatura può essere semplificata a un’adeguata informazione sul prodotto.
Importazioni da paesi terzi
L’articolo 16 disciplina l’equivalenza dei prodotti di paesi terzi, che può essere dichiarata con decisione adottata secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, se garantiscono standard equivalenti a quelli comunitari sotto il profilo degli obblighi del fornitore, dell’identità, dei caratteri, degli aspetti fitosanitari, del substrato, dell’imballaggio, dell’ispezione, del contrassegno e della chiusura. In attesa della decisione, gli Stati membri possono applicare fino al 31 dicembre 2012 condizioni di importazione almeno equivalenti a quelle contenute nelle schede o, in mancanza, a quelle vigenti per la produzione nazionale. La data può essere prorogata secondo la medesima procedura.
Ispezioni, prove e misure correttive
L’articolo 17 impone ispezioni ufficiali, almeno per sondaggio, durante produzione e commercializzazione. L’articolo 18 rinvia alla procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, per le modalità dei controlli e dei campionamenti. L’articolo 19 prescrive misure correttive o, se necessario, il divieto di commercializzazione quando i prodotti non risultino conformi; se la non conformità riguarda un fornitore, lo Stato membro deve adottare misure adeguate e informare Commissione e altri Stati membri competenti.
Prove comparative e contributi finanziari
L’articolo 20 prevede prove e analisi su campioni, comprese prove comparative a livello comunitario, per verificare la conformità e armonizzare i metodi tecnici. Tali prove possono riguardare anche prodotti di paesi terzi, materiale idoneo all’agricoltura biologica e materiali destinati alla conservazione della diversità genetica. Solo autorità statali o soggetti giuridici che operano sotto responsabilità dello Stato possono eseguirle. La Comunità può contribuire finanziariamente entro i limiti degli stanziamenti annuali autorizzati.
Comitato, procedura di esecuzione e aggiornamento tecnico
L’articolo 21 istituisce il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi. Per le misure adottate con la procedura del paragrafo 2 si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di un mese; per quelle del paragrafo 3 si applicano gli articoli 5 e 7, con termine di tre mesi. L’articolo 22 dispone che le modifiche alle schede e alle condizioni di attuazione siano adottate tramite la medesima procedura.
Obblighi nazionali e abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 23 impone agli Stati membri di garantire che i prodotti nazionali destinati alla commercializzazione siano conformi alla direttiva e di adottare misure fitosanitarie appropriate in caso di prodotti non commerciabili per carenze sanitarie. L’articolo 24 fissa, per specifici articoli, la data di applicazione per ciascun genere o specie al momento della stesura delle schede. L’articolo 25 abroga la direttiva 92/33/CEE, salvaguardando gli obblighi relativi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive richiamate nell’allegato III, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza.
Entrata in vigore e natura della direttiva
L’articolo 26 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 27 indica gli Stati membri come destinatari. Trattandosi di una direttiva, gli Stati membri restano vincolati quanto al risultato da raggiungere, con margini di scelta sulle forme e sui mezzi di recepimento nel diritto nazionale.
Disposizioni principali
Ambito e elenco delle specie interessate
L’articolo 1 delimita l’applicazione alla commercializzazione interna di piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione, esclusi i semi. Le disposizioni centrali si applicano ai generi e alle specie dell’allegato II e ai loro ibridi, nonché ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie quando innestati con tali materiali. Le modifiche dell’allegato II sono adottate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 3.
Esclusione per l’esportazione verso paesi terzi
L’articolo 2 esclude i prodotti destinati all’esportazione in paesi terzi, purché correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, senza pregiudizio delle norme sanitarie della direttiva 2000/29/CE. Le misure di attuazione relative a identificazione e isolamento sono adottate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Definizioni e struttura dei controlli
L’articolo 3 definisce materiali di moltiplicazione, piantine, fornitore, commercializzazione, organismo ufficiale responsabile, misure ufficiali, ispezione ufficiale, dichiarazione ufficiale, partita e laboratorio. Per l’organismo ufficiale responsabile è prevista la possibilità di delega di taluni compiti a persone giuridiche approvate, purché senza interessi personali sul risultato delle misure, con obbligo di notificare alla Commissione gli organismi designati.
Requisiti tecnici e schede per genere/specie
L’articolo 4 prevede, per ciascun genere o specie dell’allegato II e per determinati portainnesti, una scheda nell’allegato I con riferimento ai requisiti fitosanitari della direttiva 2000/29/CE. Le schede stabiliscono i requisiti per le piantine (qualità, purezza delle colture e, se del caso, caratteristiche varietali) e per i materiali di moltiplicazione (procedimento di moltiplicazione, purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, aspetti varietali).
Obblighi dei fornitori e autocontrollo
L’articolo 5 impone agli Stati membri di garantire che i fornitori adottino tutte le misure necessarie per rispettare la direttiva lungo tutta la produzione e commercializzazione. I fornitori devono effettuare o far effettuare controlli basati su identificazione dei punti critici, sorveglianza di tali punti, campionamento e analisi in laboratorio riconosciuto, nonché registrazione dei dati e tenuta dei registri per almeno un anno. Sono previste semplificazioni per i distributori che si limitano alla rivendita di prodotti confezionati esternamente e un’esenzione per la consegna di piccole quantità a consumatori finali non professionisti. In caso di presenza di organismi nocivi o superamento delle soglie previste, il fornitore deve avvisare immediatamente l’organismo responsabile e adottare le misure prescritte, mantenendo un registro degli episodi.
Riconoscimento, vigilanza e controllo ufficiale
L’articolo 6 disciplina il riconoscimento di fornitori e laboratori da parte dell’organismo ufficiale responsabile, subordinato alla verifica di metodi, stabilimenti e requisiti della direttiva. Se i requisiti non sono più rispettati, l’organismo adotta le misure necessarie. La sorveglianza e il controllo sono regolari e l’organismo deve poter accedere liberamente ai locali; le misure di dettaglio sono adottate tramite procedura comitologica. Se emergono non conformità, l’organismo prende i provvedimenti appropriati.
Controlli della Commissione
L’articolo 7 consente agli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi nazionali, di effettuare controlli in loco per garantire l’applicazione uniforme della direttiva e verificare la conformità dei fornitori. Lo Stato membro interessato deve prestare assistenza. Le modalità applicative sono adottate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Commercializzazione autorizzata e deroghe
L’articolo 8 stabilisce che i prodotti possono essere commercializzati solo da fornitori autorizzati e se conformi ai requisiti della scheda applicabile. Sono escluse da tale regola, fatta salva la direttiva 2000/29/CE, le forniture destinate a prove o scopi scientifici, lavori di selezione e misure di conservazione della diversità genetica, con modalità applicative demandate alla procedura comitologica.
Regole varietali e iscrizione nel catalogo comune
L’articolo 9 richiede che, per le specie dell’allegato II già disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE, i materiali siano commercializzati solo se appartenenti a varietà ammesse ai sensi di tale direttiva. Per specie non disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE ma diverse da quelle dell’allegato II, è richiesta l’ammissione ufficiale almeno in uno Stato membro, applicando mutatis mutandis varie disposizioni della direttiva 2002/55/CE. Le varietà ammesse sono iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi.
Separazione delle partite, documenti ed etichettatura
L’articolo 10 impone la tenuta separata delle partite durante vegetazione, raccolta o prelievo delle marze; se prodotti di diversa origine sono riuniti o mescolati, il fornitore deve registrare composizione e origine delle componenti. L’articolo 11 richiede che la commercializzazione avvenga in partite sufficientemente omogenee, accompagnate da documento del fornitore conforme alla scheda applicabile; eventuali constatazioni ufficiali devono essere chiaramente distinte. Per la vendita al consumatore finale non professionista, l’etichettatura può limitarsi a un’adeguata informazione sul prodotto.
Esenzioni per piccoli coltivatori e circolazione locale
L’articolo 12 consente agli Stati membri di esentare dall’articolo 11 i piccoli coltivatori che producono e vendono materiale destinato integralmente ad acquirenti locali non professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, e di esentare la circolazione locale dai controlli e ispezioni ufficiali. La nozione di piccoli coltivatori, di acquirenti locali e le procedure applicative sono rinviate a misure di esecuzione.
Difficoltà temporanee di approvvigionamento
L’articolo 13 consente l’adozione di misure che permettano, in caso di difficoltà passeggere di approvvigionamento, la commercializzazione di materiali e piantine soggetti a requisiti meno rigorosi, sempre nel rispetto della direttiva 2000/29/CE.
Libera circolazione e divieto di nuove restrizioni
L’articolo 14 vieta restrizioni ulteriori alla commercializzazione, oltre a quelle previste dalla direttiva, per i prodotti conformi. Se la varietà è iscritta nel Catalogo comune, non possono essere imposte restrizioni sulla varietà diverse da quelle previste o contemplate dalla direttiva. L’articolo 15 impedisce agli Stati membri di imporre condizioni più rigorose o restrizioni diverse per i prodotti dell’allegato II rispetto alle schede dell’articolo 4 o, in mancanza, rispetto alle condizioni esistenti al 28 aprile 1992.
Prodotti provenienti da paesi terzi
L’articolo 16 prevede che, mediante decisione adottata secondo la procedura comitologica, si stabilisca se i prodotti di paesi terzi offrano garanzie equivalenti a quelli comunitari per obblighi del fornitore, identità, caratteri, aspetti fitosanitari, substrato, imballaggio, ispezione, contrassegno e chiusura. In attesa della decisione, gli Stati membri possono applicare fino al 31 dicembre 2012 condizioni di importazione almeno equivalenti a quelle delle schede o, se mancanti, a quelle applicabili nella produzione nazionale; la data può essere prorogata. I prodotti importati conformemente a una decisione nazionale non subiscono restrizioni negli altri Stati membri per gli elementi considerati.
Ispezioni ufficiali e prove comparative
L’articolo 17 impone ispezioni ufficiali, almeno a campione, nelle fasi di produzione e commercializzazione. L’articolo 18 rinvia alla procedura dell’articolo 21, paragrafo 2, per i metodi di campionamento e le modalità dei controlli. L’articolo 20 disciplina prove e analisi su campioni, anche comparative a livello comunitario, per verificare la conformità, armonizzare i metodi tecnici e controllare i materiali immessi sul mercato; possono riguardare anche prodotti di paesi terzi, l’agricoltura biologica e le misure di conservazione della diversità genetica. Solo autorità statali o soggetti giuridici sotto responsabilità dello Stato possono eseguirle e la Comunità può contribuire finanziariamente entro gli stanziamenti annui.
Misure in caso di non conformità
L’articolo 19 impone all’organismo ufficiale responsabile di adottare tutte le misure necessarie per riportare i prodotti alla conformità o, se ciò non è possibile, vietarne la commercializzazione. Se un fornitore commercializza prodotti non conformi, lo Stato membro deve adottare misure adeguate e informare Commissione e autorità degli altri Stati membri; le misure sono revocate quando vi sia sufficiente certezza della futura conformità.
Comitato permanente e procedura di esecuzione
L’articolo 21 istituisce il comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi. Per i casi sottoposti al paragrafo 2 si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, con termine di un mese; per i casi del paragrafo 3 si applicano gli articoli 5 e 7, con termine di tre mesi. L’articolo 22 prevede che le modifiche delle schede e delle condizioni e modalità di attuazione siano adottate secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Obblighi degli Stati membri e applicazione delle schede
L’articolo 23 impone agli Stati membri di garantire che i prodotti prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione rispettino la direttiva. Se un’ispezione ufficiale rileva materiali non commercializzabili per carenze fitosanitarie, lo Stato membro deve prendere le misure ufficiali opportune per eliminare i rischi fitosanitari.
Data di applicazione per genere o specie
L’articolo 24 stabilisce che, per gli articoli da 5 a 11, 14, 15, 17, 19 e 23, la data di messa in applicazione per ogni genere o specie dell’allegato II è fissata al momento della stesura della scheda dell’articolo 4 secondo la procedura dell’articolo 21, paragrafo 2.
Abrogazione, entrata in vigore e destinatari
L’articolo 25 abroga la direttiva 92/33/CEE, fatti salvi gli obblighi connessi ai termini di recepimento e applicazione delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. L’articolo 26 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 27 indica come destinatari gli Stati membri.
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