Direttiva 2008/74
Direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 , che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna il quadro tecnico dell’Unione per l’omologazione delle emissioni dei motori e dei veicoli, coordinandolo con il regolamento (CE) n. 715/2007 su Euro 5 ed Euro 6. Introduce e/o trasferisce nelle direttive esistenti nuove prescrizioni di prova per motori diesel e benzina, compresa la misura dell’opacità del fumo e delle emissioni di monossido di carbonio. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 2 gennaio 2009 e applicarle dal 3 gennaio 2009.
Modifica le norme UE sull’omologazione dei veicoli e dei motori per emissioni Euro 5 ed Euro 6, aggiornando prescrizioni tecniche e informazioni di riparazione/manutenzione per veicoli pesanti e leggeri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri quanto al recepimento delle modifiche introdotte alla direttiva 2005/55/CE e alla direttiva 2005/78/CE in materia di omologazione dei veicoli a motore e dei motori rispetto alle emissioni. Riguarda in particolare i veicoli a motore nonché i motori ad accensione spontanea (diesel) e ad accensione comandata (benzina), con specifiche disposizioni per i veicoli con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e con esclusione dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, salvo la disciplina transitoria per talune omologazioni di N1, N2 e M2 fino a 2 610 kg. Si applica inoltre alle prove e alle informazioni tecniche necessarie per l’omologazione, la conformità in servizio e i controlli tecnici.
Direttiva 2008/74/CE della Commissione: modifiche tecniche alle omologazioni Euro 5 ed Euro 6
La direttiva aggiorna il quadro normativo dell’Unione sulle emissioni dei veicoli e dei motori, adeguando la direttiva 2005/55/CE e la direttiva 2005/78/CE alle novità introdotte dal regolamento (CE) n. 715/2007. L’obiettivo è trasferire nella disciplina delle omologazioni per veicoli pesanti e, per gli aspetti pertinenti, nelle prescrizioni tecniche di prova, le regole necessarie per le nuove categorie e per le nuove metodologie di controllo delle emissioni.
Obiettivi e contesto normativo
I considerando chiariscono che, a seguito della modifica del campo di applicazione operata dal regolamento (CE) n. 715/2007, occorre riallineare la normativa sulle emissioni dei motori pesanti e integrare le nuove prescrizioni tecniche. In particolare:
- devono essere trasferite le prescrizioni tecniche pertinenti nel corpo della direttiva 2005/55/CE;
- devono essere inserite nuove procedure di prova per l’omologazione dei motori degli autoveicoli pesanti e dei motori a benzina;
- nella direttiva 2005/78/CE vanno introdotte le prescrizioni già vigenti per misurare l’opacità del fumo dei motori diesel, anche per compensare l’abrogazione della direttiva 72/306/CEE prevista dal regolamento (CE) n. 715/2007.
Ambito di applicazione e definizioni
La modifica alla direttiva 2005/55/CE precisa che la disciplina si applica ai veicoli a motore con massa di riferimento superiore a 2 610 kg e ai relativi motori. Sono introdotte tre definizioni centrali:
- "veicolo": autoveicolo ai sensi della direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg;
- "motore": fonte di propulsione motrice omologabile come entità tecnica;
- "veicolo ecologico migliorato (EEV)": veicolo azionato da un motore conforme ai valori limite facoltativi della riga C dell’allegato I.
Il testo precisa inoltre che la direttiva si applica al controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, alla durata dei dispositivi di controllo delle emissioni, alla conformità dei veicoli/motori in servizio e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) dei veicoli a motore e dei motori indicati. Restano esclusi i veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, salvo la possibilità di continuare temporaneamente a rilasciare omologazioni, dal 3 gennaio 2009 e fino alle date previste dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento, per i veicoli N1, N2 e M2 con massa di riferimento fino a 2 610 kg.
Modifiche alla direttiva 2005/55/CE
La direttiva interviene sugli allegati I, II, III e VI della direttiva 2005/55/CE. Tra le novità più rilevanti:
- viene introdotta la nozione di "massa di riferimento", calcolata come massa del veicolo in ordine di marcia meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, aumentata di 100 kg;
- viene definita la "massa del veicolo in ordine di marcia" richiamando la direttiva 2007/46/CE;
- su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo completo può essere estesa al corrispondente veicolo incompleto con massa di riferimento inferiore a 2 610 kg, se il costruttore dimostra che tutte le combinazioni di carrozzeria previste portano la massa di riferimento oltre tale soglia.
Nel punto 6.2 dell’allegato I viene inoltre stabilito che:
- per i motori a benzina si applicano le procedure di prova dell’allegato VII della direttiva 2005/78/CE;
- per i motori diesel si applica la procedura di prova dell’opacità del fumo dell’allegato VI della medesima direttiva.
Misura dell’opacità del fumo dei motori diesel
L’allegato VI, aggiunto alla direttiva 2005/78/CE, disciplina in dettaglio la prova per i motori ad accensione spontanea. Il quadro è costruito per integrare i rinvii al regolamento UN/ECE n. 24, con specifiche eccezioni e adattamenti.
Il sistema prevede che:
- su ogni veicolo conforme sia apposto un simbolo recante il coefficiente di assorbimento corretto, espresso in m-1, ottenuto in sede di omologazione nella prova in accelerazione libera;
- il simbolo sia leggibile, indelebile, visibile e facilmente accessibile, e la sua posizione sia indicata nell’addendum della scheda di omologazione;
- le specifiche e le prove seguano la parte III, punto 24, del regolamento UN/ECE n. 24, salvo le eccezioni previste;
- per la prova a regimi stabilizzati sulla curva di pieno carico, per la prova in accelerazione libera e per il metodo ECE di misurazione della potenza netta, si applichino rinvii tecnici precisi agli allegati del regolamento UN/ECE n. 24 e agli allegati della direttiva 2005/55/CE.
Prescrizioni per motori a benzina
L’allegato VII, aggiunto alla direttiva 2005/78/CE, riguarda i motori ad accensione comandata alimentati a benzina. La parte 1 disciplina la prova di emissione di monossido di carbonio ai regimi di minimo normale ed elevato:
- al minimo normale, il tenore massimo di CO è quello indicato dal costruttore, ma non può superare lo 0,3 % in volume;
- al minimo elevato, il tenore di CO non può superare lo 0,2 % in volume, con motore ad almeno 2 000 min-1 e valore lambda pari a 1 ± 0,03 secondo le specifiche del costruttore.
Le prescrizioni generali richiamano i punti da 5.3.7.1 a 5.3.7.4 del regolamento UN/ECE n. 83. Il costruttore deve compilare la tabella contenuta nell’allegato VI della direttiva 2005/55/CE e confermare che l’accuratezza del valore lambda rilevato in omologazione sia rappresentativa dei veicoli tipici prodotti nei 24 mesi successivi al rilascio dell’omologazione.
Controllo delle emissioni dal basamento
La parte 2 dell’allegato VII disciplina il controllo delle emissioni di gas dal basamento. Quando la prova è eseguita conformemente alla parte stessa, il sistema di ventilazione del basamento non deve consentire alcuna emissione di gas nell’atmosfera. Le prescrizioni generali e tecniche rinviano rispettivamente all’allegato 6, punto 2, e ai punti da 3 a 6 del regolamento UN/ECE n. 83.
Adeguamenti documentali e schede informative
Il testo aggiorna anche la documentazione tecnica e le schede di omologazione:
- nell’allegato II della direttiva 2005/55/CE sono aggiunte nuove voci sulla prestazione del motore per la misura dell’opacità del fumo e un’appendice 6 con le informazioni necessarie per i controlli tecnici, inclusi regime minimo, CO e dati sul coefficiente di assorbimento;
- nell’allegato III vengono precisati il campionamento del particolato, il calcolo delle emissioni specifiche e i fattori di ponderazione efficaci, con tolleranze indicate nel testo;
- nell’allegato VI sono aggiunte tabelle e informazioni sui risultati delle prove relative alle emissioni dal basamento, al CO, all’opacità del fumo, alla potenza e alle caratteristiche principali del tipo di motore.
Termini di recepimento e applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro e non oltre il 2 gennaio 2009. Tali disposizioni si applicano dal 3 gennaio 2009.
Gli Stati membri devono inoltre:
- inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali adottate, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- determinare le modalità del richiamo;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese automotive, il testo è rilevante perché:
- aggiorna i parametri di omologazione e i test tecnici per motori diesel e benzina;
- incide sulla documentazione tecnica di omologazione e sulle informazioni da conservare per i controlli;
- richiede verifica della corretta classificazione del veicolo rispetto alla massa di riferimento e alla soglia di 2 610 kg;
- impone attenzione ai tempi di recepimento nazionale, essendo la direttiva vincolante quanto al risultato ma demandando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle definizioni e del campo di applicazione della direttiva 2005/55/CE
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della direttiva 2005/55/CE definendo "veicolo" come autoveicolo con massa di riferimento superiore a 2 610 kg, "motore" come fonte di propulsione omologabile come entità tecnica e "veicolo ecologico migliorato (EEV)" come veicolo conforme ai valori limite facoltativi della riga C dell’allegato I. Nell’allegato I, il campo di applicazione viene limitato escludendo i veicoli M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007, salvo la possibilità transitoria di rilasciare omologazioni per N1, N2 e M2 fino a 2 610 kg alle date previste dall’articolo 10, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento.
Nuove prescrizioni tecniche per le emissioni e le prove
La direttiva modifica gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2005/55/CE e introduce nuove definizioni tecniche, riferimenti alla massa di riferimento e la possibilità di estendere l’omologazione del veicolo completo al corrispondente veicolo incompleto, se la combinazione di carrozzerie previste porta la massa di riferimento oltre 2 610 kg. Sono inoltre inserite prescrizioni di prova specifiche: per i motori a benzina si applicano le procedure dell’allegato VII della direttiva 2005/78/CE, per i motori diesel la prova di opacità del fumo dell’allegato VI della stessa direttiva.
Misura dell’opacità del fumo per motori diesel
L’allegato VI, aggiunto alla direttiva 2005/78/CE, disciplina in modo dettagliato la misurazione dell’opacità dei gas di scarico dei motori ad accensione spontanea. Prevede l’apposizione su ogni veicolo conforme di un simbolo con il coefficiente di assorbimento corretto, stabilisce il rinvio alle specifiche del regolamento UN/ECE n. 24, indica le eccezioni e i riferimenti tecnici per la prova a regimi stabilizzati, la prova in accelerazione libera e il metodo ECE di misura della potenza netta.
Prescrizioni per motori a benzina e controllo delle emissioni dal basamento
L’allegato VII, aggiunto alla direttiva 2005/78/CE, disciplina l’omologazione dei motori ad accensione comandata alimentati a benzina. La parte 1 regola la prova delle emissioni di monossido di carbonio ai regimi di minimo normale ed elevato, fissando come limite massimo 0,3 % in volume al minimo normale e 0,2 % in volume al minimo elevato, con motore ad almeno 2 000 min-1 e valore lambda pari a 1 ± 0,03. La parte 2 disciplina il controllo delle emissioni di gas dal basamento, imponendo che il sistema di ventilazione del basamento non consenta emissioni nell’atmosfera quando la prova è eseguita conformemente all’allegato.
Adeguamenti delle schede e delle informazioni tecniche
Nell’allegato II della direttiva 2005/55/CE sono aggiunti nuovi punti e un’appendice 6 sulle informazioni necessarie per i controlli tecnici, tra cui regime minimo, tenore di CO e dati relativi alla misura dell’opacità del fumo. Nell’allegato III sono precisate le modalità di campionamento del particolato, il calcolo delle emissioni specifiche e i fattori di ponderazione efficaci. Nell’allegato VI sono integrati i risultati delle prove sulle emissioni dal basamento, sul CO e sull’opacità del fumo, nonché i dati identificativi del motore e dell’opacimetro.
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro e non oltre il 2 gennaio 2009 e applicarle dal 3 gennaio 2009. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 5 stabilisce che la direttiva è indirizzata agli Stati membri.
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