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direttiva

Direttiva 2008/73

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008 , che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32008L0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2008/73/CE mira a semplificare e rendere uniformi le procedure di elaborazione e diffusione degli elenchi di strutture e laboratori operanti in ambito veterinario e zootecnico. Il legislatore UE sposta in molti casi la responsabilità di redazione e aggiornamento degli elenchi dagli organi UE agli Stati membri o ai paesi terzi competenti, mantenendo alla Commissione la funzione di diffusione e pubblicità informativa. La direttiva modifica numerosi atti settoriali per armonizzare registrazione, riconoscimento, pubblicazione degli elenchi e, in alcuni casi, per aggiornare regole tecniche o di controllo. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1o gennaio 2010.

Semplificazione e armonizzazione delle procedure di compilazione, aggiornamento e diffusione degli elenchi di strutture, laboratori e organismi in materia veterinaria e zootecnica, con adeguamento di numerose direttive settoriali

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la redazione, l’aggiornamento, la trasmissione e la pubblicazione degli elenchi di strutture e organismi rilevanti ai fini dei controlli veterinari e zootecnici, sia per il commercio intracomunitario sia per alcune importazioni da paesi terzi. Coinvolge in particolare centri di raccolta o stoccaggio di sperma, gruppi di raccolta o produzione di embrioni, commercianti e stabilimenti registrati, laboratori nazionali di riferimento e altri laboratori riconosciuti, organismi autorizzati a mantenere o istituire registri genealogici, stazioni di quarantena e, per alcuni casi, laboratori riconosciuti in paesi terzi. Sono inoltre toccate le regole su taluni movimenti di equidi, materiali genetici, pollame e misure di salvaguardia; la direttiva interviene su discipline già esistenti, senza istituire ex novo un regime generale unico.

Direttiva 2008/73/CE del Consiglio: semplificazione delle procedure di redazione degli elenchi e diffusione delle informazioni in campo veterinario e zootecnico

La direttiva interviene su un insieme ampio di norme settoriali per rendere più coerenti, rapide e trasparenti le procedure di compilazione, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi di strutture, laboratori e organismi rilevanti per la sanità animale e per la zootecnia. Il contesto è quello di una normativa europea frammentata, nella quale diverse direttive prevedevano meccanismi differenti per elenchi, riconoscimenti e comunicazioni alla Commissione, con difficoltà operative per autorità di controllo, operatori economici e paesi terzi.

Finalità e impostazione generale

La direttiva persegue tre obiettivi principali:

  • semplificare le procedure amministrative;
  • armonizzare i modelli e le modalità di tenuta degli elenchi;
  • rendere più agevole l’accesso del pubblico e delle autorità competenti a informazioni aggiornate.

La soluzione scelta è coerente con la natura della direttiva: la disciplina vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta di forme e mezzi. In più punti il testo trasferisce la responsabilità della redazione e dell’aggiornamento degli elenchi agli Stati membri o, per le importazioni da paesi terzi, alle autorità competenti dei paesi terzi, riducendo il ruolo di redazione diretta della Commissione a favore di funzioni di diffusione e pubblicità informativa.

Ambito materiale e soggetti interessati

La direttiva riguarda in particolare:

  • centri di raccolta o stoccaggio di sperma;
  • gruppi di raccolta o produzione di embrioni;
  • commercianti e stabilimenti registrati;
  • istituti statali, laboratori nazionali di riferimento e altri laboratori riconosciuti;
  • organismi riconosciuti per mantenere o istituire registri genealogici;
  • stazioni di quarantena;
  • strutture e organismi di paesi terzi autorizzati a esportare verso l’Unione.

Le modifiche incidono su molte direttive veterinarie e zootecniche, tra cui quelle relative a bovini, suini, ovini, caprini, equidi, pollame, malattie animali e materiali genetici, oltre alla decisione sul riconoscimento dei laboratori per i test sierologici della rabbia.

Elenchi, registrazione e pubblicità delle strutture negli Stati membri

Un asse centrale della direttiva è la previsione che, in numerosi settori, gli Stati membri:

  • designino o registrino le strutture interessate;
  • attribuiscano numeri di registrazione;
  • redigano e tengano aggiornati gli elenchi;
  • rendano tali elenchi disponibili agli altri Stati membri e al pubblico.

Ciò vale, tra gli altri, per:

  • i centri di raccolta riconosciuti e i commercianti riconosciuti ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
  • i laboratori nazionali di riferimento e gli altri laboratori riconosciuti;
  • i centri di raccolta o stoccaggio di sperma;
  • i gruppi di raccolta degli embrioni;
  • gli organismi riconosciuti per i registri genealogici;
  • le stazioni di quarantena riconosciute.

La direttiva prevede frequentemente che norme dettagliate e uniformi di applicazione possano essere adottate secondo la procedura di comitato prevista dai singoli atti modificati.

Materiale genetico e importazioni da paesi terzi

Per sperma, ovuli ed embrioni, la direttiva consolida un principio comune: le importazioni nella Comunità sono consentite solo se il materiale proviene da strutture situate in paesi terzi inclusi negli elenchi previsti dalla normativa pertinente e se tali strutture sono ufficialmente riconosciute dall’autorità competente del paese terzo come conformi ai requisiti comunitari.

In particolare:

  • per lo sperma e gli embrioni è richiesto il riconoscimento del centro o del gruppo da parte dell’autorità del paese terzo;
  • in diversi casi sono previste ispezioni regolari almeno due volte l’anno da parte di veterinari ufficiali del paese terzo;
  • il paese terzo deve comunicare alla Commissione gli elenchi dei centri o gruppi riconosciuti;
  • la Commissione trasmette gli elenchi agli Stati membri e li mette a disposizione del pubblico.

Se un centro o un gruppo non soddisfa più le condizioni richieste, l’autorità del paese terzo deve sospendere o ritirare immediatamente il riconoscimento e informare senza indugio la Commissione.

Rapporti con i controlli veterinari e misure di salvaguardia

La direttiva richiama ripetutamente la direttiva 97/78/CE per quanto riguarda:

  • l’organizzazione dei controlli veterinari alle frontiere o in occasione delle importazioni;
  • le misure adottate dagli Stati membri a seguito dei controlli;
  • l’adozione di misure di salvaguardia quando emergano criticità.

Questo significa che la semplificazione degli elenchi non riduce le garanzie sanitarie: se gli elenchi o le comunicazioni dei paesi terzi suscitano preoccupazioni, restano applicabili gli strumenti di protezione già previsti dal diritto UE.

Laboratori nazionali di riferimento e altri laboratori riconosciuti

Un altro filone importante riguarda i laboratori nazionali di riferimento, ai quali la direttiva attribuisce un ruolo di coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici. In vari atti gli Stati membri devono:

  • designare il laboratorio nazionale di riferimento;
  • pubblicarne i dati e gli aggiornamenti;
  • redigere e aggiornare gli elenchi dei laboratori riconosciuti o degli enti abilitati;
  • renderli accessibili agli altri Stati membri e al pubblico.

Per alcuni settori la direttiva specifica anche i compiti tecnici dei laboratori, come il coordinamento dei metodi diagnostici, il controllo qualità dei reagenti e le prove comparative periodiche. Nel caso della rabbia, la disciplina della decisione 2000/258/CE viene riscritta prevedendo un elenco di laboratori autorizzati negli Stati membri e una procedura specifica per i laboratori dei paesi terzi.

Modifiche specifiche alle direttive settoriali più rilevanti

La direttiva modifica numerosi atti. Tra gli interventi principali:

  • direttiva 64/432/CEE: disciplina del test tubercolinico nei bovini, elenchi di istituti, laboratori e commercianti, riparto dei poteri di modifica degli allegati;
  • direttive 88/407/CEE e 90/429/CEE: registrazione dei centri di raccolta o stoccaggio dello sperma, condizioni per importazioni di sperma da paesi terzi, pubblicità degli elenchi;
  • direttiva 89/556/CEE: registrazione dei gruppi di raccolta degli embrioni e condizioni per le importazioni di embrioni;
  • direttiva 90/426/CEE: requisiti per il trasporto degli equidi, con attenzione a pulizia, disinfezione, protezione sanitaria e benessere;
  • direttiva 90/428/CEE: precisazioni sui concorsi equini, sulle esclusioni e sulla destinazione di una quota del montepremi per l’allevamento, con limite massimo del 20 % a partire dal 1993;
  • direttiva 90/539/CEE: designazione del laboratorio nazionale per le malattie aviarie e elenco degli enti riconosciuti;
  • direttiva 91/68/CEE: elenchi di centri di raccolta e commercianti per ovini e caprini;
  • direttiva 91/496/CEE: regole sulle stazioni di quarantena e pubblicazione dell’elenco nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
  • direttiva 92/35/CEE, 2000/75/CE, 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE: designazione e funzioni dei laboratori nazionali di riferimento o di coordinamento;
  • direttiva 92/65/CEE: ampia riscrittura delle regole per scambi e importazioni di sperma, ovuli ed embrioni, con disciplina per specie non espressamente menzionate, elenchi di paesi terzi e di centri riconosciuti, nonché conferma dell’applicazione delle norme nazionali in attesa dell’armonizzazione;
  • direttiva 94/28/CE: elenco degli organismi riconosciuti nei paesi terzi e possibilità di misure di sospensione in caso di violazioni gravi.

Disposizioni tecniche e margini di discrezionalità nazionali

La direttiva lascia agli Stati membri diversi margini di attuazione, ad esempio per:

  • stabilire la frequenza della disinfezione dei mezzi di trasporto degli equidi;
  • definire le modalità amministrative di pubblicazione e richiamo della direttiva nei testi nazionali;
  • mantenere, in alcuni settori specifici, norme nazionali transitorie fino all’adozione di regole armonizzate UE;
  • designare le strutture competenti e organizzare gli elenchi secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Tuttavia, il risultato richiesto è chiaro: gli elenchi devono esistere, essere aggiornati, essere affidabili e facilmente accessibili, mentre i sistemi di riconoscimento e controllo devono rimanere efficaci e coerenti a livello dell’Unione.

Termine di recepimento e operatività

Il termine di trasposizione è fissato al 1o gennaio 2010. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Effetti pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore veterinario, zootecnico e agroalimentare, la direttiva è rilevante soprattutto perché:

  • rafforza l’importanza degli elenchi ufficiali come presupposto di legittimità di attività e scambi;
  • impone controlli sulla corretta registrazione e sul mantenimento dei requisiti delle strutture;
  • incide su importazioni di materiale genetico e altri prodotti sensibili;
  • richiede attenzione alle norme nazionali di recepimento, che possono definire aspetti applicativi e procedurali;
  • conferma che la verifica dello status di riconoscimento non è solo formale, ma sostanziale e soggetta a aggiornamento continuo.

Disposizioni principali

Obiettivo di semplificazione e armonizzazione degli elenchi

La direttiva sostituisce procedure frammentate con regole più uniformi per registrazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi di strutture veterinarie, laboratori e organismi riconosciuti. La logica di fondo è che la responsabilità della compilazione e dell’aggiornamento spetti, di regola, agli Stati membri o ai paesi terzi interessati, mentre la Commissione assicura diffusione e accessibilità al pubblico.

Recepimento e entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare entro il 1o gennaio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione.

Elaborazione e pubblicità degli elenchi da parte degli Stati membri

In numerosi settori gli Stati membri devono redigere, tenere aggiornati e rendere disponibili agli altri Stati membri e al pubblico gli elenchi di centri, commercianti, organismi, laboratori e stazioni di quarantena. La direttiva introduce o conferma anche numeri di registrazione veterinari o equivalenti per varie strutture, con possibilità di adottare norme dettagliate uniformi tramite procedura di comitato o altra procedura prevista dai singoli atti modificati.

Importazioni da paesi terzi di materiale genetico e altri prodotti

Per sperma, ovuli ed embrioni la direttiva prevede che le importazioni siano consentite solo da strutture situate in paesi terzi inclusi negli appositi elenchi e riconosciute dall’autorità competente del paese terzo come conformi ai requisiti UE, con ispezioni regolari in diversi casi almeno due volte l’anno. I paesi terzi devono comunicare alla Commissione gli elenchi dei centri o gruppi riconosciuti; la Commissione li trasmette agli Stati membri e li pubblica a fini informativi. Se emergono criticità, restano possibili misure di salvaguardia ai sensi della direttiva 97/78/CE.

Adeguamenti tecnici e poteri di modifica

In diversi atti le modifiche degli allegati tecnici sono attribuite alla Commissione secondo la procedura prevista, mentre gli allegati di maggiore impatto sul commercio o sulle condizioni di status sanitario restano talvolta riservati al Consiglio. La direttiva aggiorna anche discipline su test diagnostici, laboratori nazionali di riferimento, trasporto degli equidi, concorsi equini e alcune misure transitorie, incluso un regime specifico per le domande di riconoscimento dei laboratori antirabbici presentate prima del 1o gennaio 2010.

Come è indicizzato

Materieveterinariozootecniascambi intracomunitariimportazioni da paesi terzilaboratori e controlli sanitari

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