Direttiva 2008/78
Direttiva 2008/78/CE della Commissione, del 25 luglio 2008 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il propiconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2008/78/CE modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il propiconazolo nell'allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi del tipo di prodotto 8, ossia i preservanti del legno. L'iscrizione è accompagnata da condizioni specifiche di autorizzazione e di gestione del rischio, in particolare per la protezione degli utilizzatori, del suolo e delle acque. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2009 e applicarle dal 1° aprile 2010.
Modifica della direttiva 98/8/CE per iscrivere il propiconazolo nell'allegato I come principio attivo per biocidi del tipo di prodotto 8 (preservanti del legno).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea e incide sulla disciplina dell'immissione sul mercato e dell'autorizzazione dei biocidi ai sensi della direttiva 98/8/CE, limitatamente ai prodotti del tipo 8 (preservanti del legno) contenenti propiconazolo. Non riguarda altri tipi di prodotto se non per il caso particolare dei prodotti contenenti più principi attivi, per i quali il termine di adeguamento all'articolo 16, paragrafo 3, resta quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai rispettivi principi attivi. Sono espressamente esclusi, salvo dimostrazione di conformità ai requisiti di sicurezza, i prodotti per il trattamento in situ del legno in ambienti esterni e il legno destinato a essere esposto agli agenti atmosferici.
Direttiva 2008/78/CE: iscrizione del propiconazolo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene nel quadro della disciplina europea sui biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per inserire il propiconazolo tra i principi attivi autorizzabili nell'allegato I. L'iscrizione deriva dall'esito positivo della valutazione condotta secondo il programma di riesame previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007, ma è accompagnata da condizioni stringenti per limitare i rischi per gli utilizzatori e per l'ambiente.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il propiconazolo è stato esaminato per l'uso nel tipo di prodotto 8, cioè i preservanti del legno. La Commissione rileva che i biocidi contenenti tale sostanza, se impiegati come preservanti del legno, soddisfano in linea generale i requisiti dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, consentendo quindi l'iscrizione nell'allegato I e la conseguente possibilità per gli Stati membri di rilasciare, modificare o revocare autorizzazioni in base all'articolo 16, paragrafo 3.
Ambito materiale e soggettivo
La disciplina riguarda gli Stati membri e, sul piano sostanziale, i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propiconazolo. L'intervento non è generale per tutti i biocidi, ma circoscritto ai preservanti del legno. La direttiva fa inoltre salve le specificità dei prodotti contenenti più principi attivi, per i quali il termine di adeguamento resta ancorato alle ultime decisioni di iscrizione relative a ciascun principio attivo.
Risultati della valutazione e limiti all'autorizzazione
La valutazione non ha evidenziato questioni aperte o necessità di ulteriore esame da parte del comitato scientifico. Tuttavia, sono stati individuati rischi inaccettabili connessi al trattamento in situ del legno in ambienti esterni e al legno trattato esposto agli agenti atmosferici. Per questi usi, l'autorizzazione non è in linea di principio opportuna, salvo che il richiedente produca dati sufficienti a dimostrare l'assenza di rischi inaccettabili per l'ambiente e la conformità ai requisiti dell'articolo 5 e dell'allegato VI.
Prescrizioni specifiche per l'autorizzazione dei prodotti
L'allegato alla direttiva impone agli Stati membri di subordinare le autorizzazioni a condizioni puntuali:
- per l'uso industriale e/o professionale, i prodotti devono essere impiegati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova che il rischio per gli utilizzatori sia riducibile a livello accettabile con altri mezzi;
- devono essere adottate misure di riduzione del rischio per tutelare il suolo e l'ambiente acquatico;
- le etichette e/o le schede di sicurezza devono indicare che il legno trattato industrialmente, subito dopo il trattamento, sia stoccato in luogo riparato o su ripiano rigido e impermeabile, così da evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e consentire il recupero o lo smaltimento delle eventuali emissioni.
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2009 le misure interne necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° aprile 2010. La direttiva precisa inoltre che, al momento dell'adozione, gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e rapporto con la direttiva 98/8/CE
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri. La sua funzione è modificativa della direttiva 98/8/CE, di cui aggiorna l'allegato I per consentire l'armonizzazione delle autorizzazioni dei biocidi contenenti propiconazolo e il simultaneo avvio del periodo di protezione dei dati connesso all'iscrizione.
Disposizioni principali
Iscrizione del propiconazolo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 98/8/CE per inserire il propiconazolo come principio attivo. L'allegato alla direttiva individua il principio attivo per il tipo di prodotto 8, con purezza minima di 930 g/kg, denominazione IUPAC, numeri CE e CAS, data di iscrizione fissata al 1° aprile 2010 e scadenza dell'iscrizione al 31 marzo 2020.
Condizioni di autorizzazione e misure di riduzione del rischio
L'allegato stabilisce condizioni specifiche: per gli usi industriali e/o professionali i prodotti devono essere usati con adeguati dispositivi di protezione individuale, salvo prova di rischio accettabile con altri mezzi; devono essere adottate misure di riduzione del rischio per suolo e ambiente acquatico; le etichette e/o le schede di sicurezza devono prescrivere che il legno trattato industrialmente sia stoccato subito dopo il trattamento in luogo riparato o su ripiano rigido e impermeabile, per evitare emissioni dirette nel suolo e nelle acque e consentire il recupero o lo smaltimento delle eventuali emissioni.
Divieto/limitazione per il trattamento in situ e legno esposto agli agenti atmosferici
Non devono essere rilasciate autorizzazioni per prodotti destinati al trattamento in situ del legno in ambienti esterni e per il legno che sarà esposto agli agenti atmosferici, salvo che siano forniti dati sufficienti a dimostrare la conformità all'articolo 5 e all'allegato VI della direttiva 98/8/CE, eventualmente con adeguate misure di riduzione del rischio.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza. Le misure devono applicarsi dal 1° aprile 2010. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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