Direttiva 2008/70
Direttiva 2008/70/CE della Commissione, dell’ 11 luglio 2008 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tritosulfuron come sostanza attiva (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE per iscrivere il tritosulfuron tra le sostanze attive ammesse nell’allegato I. La Commissione conclude, sulla base della valutazione scientifica e del riesame effettuati, che i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza possono soddisfare in generale i requisiti della direttiva, purché siano rispettate le condizioni specifiche di impiego e di gestione del rischio. Sono fissati un termine di recepimento al 31 maggio 2009, una data di applicazione dal 1 giugno 2009 e un regime di revisione delle autorizzazioni esistenti con scadenze ulteriori per i prodotti mono-sostanza o in miscela.
Integrazione del tritosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE come sostanza attiva, ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla e applicarla nell’ordinamento nazionale entro i termini previsti. Incide sui prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron come sostanza attiva, sia quando il tritosulfuron è l’unica sostanza attiva sia quando è associato ad altre sostanze attive già iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. L’iscrizione è rilevante per le autorizzazioni all’immissione in commercio e per la revisione delle autorizzazioni in corso di validità; restano esclusi gli usi diversi da quelli autorizzabili come erbicida, secondo le condizioni specifiche dell’allegato.
Direttiva 2008/70/CE: iscrizione del tritosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
La direttiva interviene nel sistema comunitario di autorizzazione dei prodotti fitosanitari modificando la direttiva 91/414/CEE per includere il tritosulfuron tra le sostanze attive ammissibili. Il provvedimento si fonda sull’esame del fascicolo presentato dalla società BASF AG, sulla valutazione effettuata dallo Stato membro relatore, sul riesame condotto in sede di comitato permanente e sul parere EFSA relativo al metabolita TBSA.
Finalità e base valutativa
La Commissione ritiene, alla luce degli esami svolti, che i prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron soddisfino in generale le prescrizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, limitatamente agli impieghi esaminati e descritti nel rapporto di riesame. Il parere EFSA dell’11 dicembre 2007 ha escluso, per il metabolita TBSA, un potenziale clastogenico o altro potenziale genotossico e ha escluso effetti diretti sulla fertilità, senza necessità di ricalibrare il fattore di sicurezza predefinito.
Iscrizione della sostanza attiva e caratteristiche tecniche
L’allegato alla direttiva inserisce nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE la voce n. 192 relativa al tritosulfuron. Sono indicati gli identificativi CAS n. 142469-14-5 e CIPAC n. 735, la denominazione IUPAC e un grado di purezza minimo pari a 960 g/kg. È inoltre prevista una specifica impurità di fabbricazione tossicologicamente rilevante, 2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina, che nel materiale tecnico non deve superare 0,2 g/kg. La data di entrata in vigore dell’iscrizione è il 1 dicembre 2008 e la scadenza dell’iscrizione è fissata al 30 novembre 2018.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2009 le norme interne necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1 giugno 2009. La direttiva impone anche obblighi formali di comunicazione alla Commissione, sia del testo nazionale sia di una tavola di concordanza, oltre all’inserimento di un riferimento espresso alla direttiva nella normativa nazionale di recepimento.
Revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari
Entro il 31 maggio 2009 gli Stati membri devono modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron. In tale sede devono verificare:
- il rispetto delle condizioni dell’allegato I applicabili al tritosulfuron, con esclusione della parte B dell’iscrizione;
- il possesso, da parte del titolare dell’autorizzazione, di un fascicolo conforme all’allegato II;
- la conformità alle condizioni dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.
Regime speciale per i prodotti già autorizzati e riesame secondo i principi uniformi
Per i prodotti contenenti tritosulfuron come unica sostanza attiva, oppure in miscela con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 30 novembre 2008, è previsto un riesame secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Il riesame deve tener conto della parte B dell’iscrizione del tritosulfuron e verificare il rispetto delle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e). Esito del riesame:
- per i prodotti a base di sola tritosulfuron, eventuale modifica o revoca dell’autorizzazione entro il 31 maggio 2010;
- per i prodotti in miscela, modifica o revoca entro il 31 maggio 2010 oppure, se successivo, entro il termine fissato dalla direttiva di iscrizione delle altre sostanze attive coinvolte.
Condizioni specifiche e misure di tutela
L’iscrizione consente l’uso del tritosulfuron solo come erbicida. Gli Stati membri devono porre particolare attenzione, nella valutazione complessiva e nell’applicazione dei principi uniformi, alla possibile contaminazione delle acque sotterranee in aree vulnerabili sotto il profilo pedologico o climatico, alla protezione degli organismi acquatici e alla protezione dei piccoli mammiferi. Se necessario, le condizioni d’uso devono includere misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e quadro procedurale
La direttiva entra in vigore il 1 dicembre 2008 e ha come destinatari gli Stati membri. Le misure adottate risultano dichiarate conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, confermando la natura tecnicamente orientata dell’atto, volto a integrare la disciplina sostanziale delle sostanze attive autorizzabili nel settore fitosanitario.
Disposizioni principali
Iscrizione del tritosulfuron nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto indicato nell’allegato della direttiva. Nell’allegato viene inserita la voce n. 192 relativa al tritosulfuron, con identificativi CAS n. 142469-14-5 e CIPAC n. 735, denominazione IUPAC, purezza minima di 960 g/kg e specifiche sull’impurità di fabbricazione 2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina, che non deve superare 0,2 g/kg nel materiale tecnico.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 maggio 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 giugno 2009. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, corredandolo di una tavola di concordanza, e indicare un riferimento alla direttiva nella normativa di recepimento o al momento della pubblicazione ufficiale.
Revisione delle autorizzazioni esistenti
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono, entro il 31 maggio 2009, modificare o ritirare, se necessario, le autorizzazioni in corso di validità per i prodotti fitosanitari contenenti tritosulfuron. Devono verificare, entro tale data, il rispetto delle condizioni dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al tritosulfuron, ad eccezione della parte B dell’iscrizione, nonché l’esistenza per il titolare dell’autorizzazione di un fascicolo conforme all’allegato II e alle condizioni dell’articolo 13, paragrafo 2.
Riesame dei prodotti con tritosulfuron e scadenze ulteriori
L’articolo 3, paragrafo 2, prevede una disciplina specifica per i prodotti fitosanitari autorizzati contenenti tritosulfuron come unica sostanza attiva o in associazione con altre sostanze già iscritte nell’allegato I entro il 30 novembre 2008. Tali prodotti devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione. Gli Stati membri devono stabilire se il prodotto soddisfa l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 maggio 2010 per i prodotti mono-sostanza, oppure entro il 31 maggio 2010 o, se successivo, entro il termine previsto dalle direttive di iscrizione delle altre sostanze attive per i prodotti in miscela.
Condizioni specifiche dell’iscrizione e misure di mitigazione del rischio
Nell’allegato alla direttiva, nella parte A si stabilisce che il tritosulfuron può essere autorizzato solo come erbicida. Nella parte B si impone che, nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI, si tenga conto delle conclusioni del rapporto di riesame del 20 maggio 2008, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee in aree vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o del clima, alla protezione degli organismi acquatici e alla protezione dei piccoli mammiferi; le condizioni d’uso devono includere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1 dicembre 2008. L’articolo 5 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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