Cassazione Penale, Sentenza n. 35285/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/12/2023 con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione tra due condanne per reati di detenzione di sostanze stupefacenti: A) sentenza del 31/03/2021 (irrevocabile 18/04/2021) per detenzione ai fini di spaccio di 1.848,81 g di marijuana; B) sentenza del 05/10/2021 (irrevocabile 22/10/2021) per detenzione di 44,974 g di marijuana con recidiva reiterata e specifica infraquinquennale. La difesa censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe omesso di considerare l'omogeneità delle condotte e il brevissimo intervallo temporale tra i fatti, elementi idonei a ricostruire un unico disegno criminoso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La Corte ha confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non risultano elementi sufficienti a dimostrare l'unitarietà del disegno criminoso richiesto dall'art. 81 c.p. Pur riconoscendo l'omogeneità materiale delle condotte, il giudice ha ritenuto assente una programmazione unitaria antecedente al primo fatto: la finalità di procurare denaro per il sostentamento evidenzia invece una reiterazione derivante da scelta di vita/abitudine criminale e non una pianificazione unitaria. Ha inciso inoltre la forte differenza nelle modalità e nelle quantità (quasi 2 kg nel primo episodio vs circa 45 g nel secondo) e il fatto che la prima condanna era già divenuta irrevocabile al momento del secondo fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
art. 81 comma secondo cod. pen.
La continuazione richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' unitario: il giudice deve verificare, attraverso l'esame concreto di tempi e modalità, se le condotte derivano da una programmazione unitaria. Non è sufficiente la mera reiterazione o la ricerca di profitti illeciti; l'elemento teleologico richiesto deve esprimere una finalità circoscritta e specifica.
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale cui la difesa ha fatto riferimento per censurare la motivazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto la motivazione conforme ai principi richiesti e sufficiente ai fini del controllo di legittimità.
art. 73 D.P.R. 309/1990
art. 73, commi 1 e 4; art. 73, comma 5
Le due condanne riguardavano ipotesi diverse previste dallo stesso articolo (detenzione ai fini di spaccio per quantità molto diversa). La diversità delle ipotesi e delle quantità è stata valutata dal giudice come elemento indicativo della non unitaria ideazione delle condotte.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. è necessario provare una progettazione unitaria antecedente delle diverse condotte; la mera ripetizione o la generale propensione al profitto illecito non è sufficiente.
- Il giudice deve compiere un esame concreto e comparativo di tempi, modalità, quantità, luoghi e finalità delle singole violazioni: la vicinanza temporale è un indicatore rilevante ma non decisivo.
- Indici utili a favorire il riconoscimento della continuazione: ridotta distanza cronologica, omogeneità delle modalità operative, identità del bene giuridico tutelato, e coerenza delle condizioni di tempo e luogo; tuttavia è sufficiente anche la presenza di alcuni indici significativi, non obbligatoriamente tutti.
- Differenze significative nelle modalità (es. quantità sproporzionata, diversa qualificazione del fatto) e il sopravvenire di una prima condanna irrevocabile possono convincere il giudice circa l'assenza di un disegno criminoso unitario.
- La motivazione del giudice dell'esecuzione su tale tema ha natura indiziaria: l'apprezzamento resta nel merito e viene sindacato in legittimità solo per eccesso di discrezionalità o vizio logico-giuridico.
- In difesa per ottenere la continuazione è importante documentare elementi che dimostrino programmazione o pianificazione comune (prove di coordinamento, analogie operative non casuali, circostanze obiettive che indichino uno stesso progetto criminoso), oltre alla mera prossimità temporale.
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