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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-353/24

Order of the General Court (Fifth Chamber) of 14 April 2025. — Alexandra Molitorisová v European Commission. — Action for annulment – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Regulation (EC) No 234/2011 – Article 76(d) of the Rules of Procedure – Premature confirmatory application – Absence of a challengeable act – Inadmissibility. — Case T-353/24

Giurisprudenza europea62024TO0353

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di una richiedente accesso ai documenti della Commissione relativo a dossier su additivi alimentari ed enzimi alimentari. La Corte ha ritenuto che la lettera del 7 maggio 2024 fosse un atto preparatorio, non una decisione definitiva, e che la presunta conferma del 8 maggio 2024 fosse prematura, dunque inefficace ai fini degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001. In assenza di un atto impugnabile e di una precisa individuazione della decisione contestata, il ricorso è stato respinto come irricevibile; le spese sono state compensate.

Accesso ai documenti: irricevibilità del ricorso proposto contro una lettera interlocutoria e contro una pretesa decisione implicita, in assenza di un atto impugnabile.

La questione giuridica

Se una lettera della Commissione che, nell’ambito di una domanda di accesso ai documenti, comunica la ricerca di un accordo equo e la riduzione unilaterale del numero di documenti da esaminare costituisca un atto impugnabile; se un’istanza presentata prima della scadenza del termine per rispondere alla domanda iniziale possa valere come "conferma" ai sensi del regolamento n. 1049/2001; e se, in mancanza di una conferma valida o di un’indicazione sufficientemente precisa dell’atto contestato, il ricorso sia ricevibile.

Principio di diritto

Nel procedimento di accesso ai documenti, solo la decisione adottata dalla Commissione in risposta a un valido riesame confermativo costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE; una lettera interlocutoria che si limiti a proporre un accordo equo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e a ridurre unilateralmente la portata della richiesta è un atto preparatorio, non impugnabile. Se l’istanza del richiedente è presentata prima della scadenza del termine per la risposta alla domanda iniziale, essa non può valere come confermativa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, né può nascere un diniego implicito impugnabile per silenzio; inoltre, il ricorso è irricevibile se non identifica con sufficiente precisione il provvedimento contestato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Regolamento (UE) n. 234/2011

Accesso ai documenti e irricevibilità del ricorso

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Alexandra Molitorisová avverso un presunto diniego della Commissione europea di accesso a documenti relativi a domande di autorizzazione di additivi ed enzimi alimentari. Il Tribunale, Quinta Sezione, decide in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente, il 25 marzo 2024, aveva chiesto accesso, ai sensi del regolamento n. 1049/2001, a tutti i riassunti pubblici dei dossier relativi a domande per additivi alimentari ed enzimi alimentari ai sensi del regolamento n. 234/2011. La domanda, registrata tramite la piattaforma EASE, aveva indotto la Commissione a rappresentare che il numero di documenti era molto elevato e che sarebbe stato necessario un esame individuale, nonché una consultazione di terzi, non eseguibile nei termini ordinari dell’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001.

Con lettera del 7 maggio 2024 la Commissione comunicava che, in mancanza di un accordo equo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, avrebbe ridotto unilateralmente l’ambito della richiesta a 30 documenti, precisando anche, erroneamente, che la richiedente poteva presentare un "confirmatory application" entro 15 giorni lavorativi. Il giorno successivo la ricorrente presentava un’istanza di riesame. La Commissione, tuttavia, la considerava prematura, poiché il termine per rispondere alla domanda iniziale non era ancora scaduto. In seguito, il 19 giugno 2024, la Commissione trasmetteva una risposta espressa, accordando accesso pieno a 26 documenti, accesso parziale a 2 documenti e negando l’accesso a 2 documenti.

Posizioni delle parti

La ricorrente sosteneva che il ricorso dovesse essere diretto contro la lettera del 7 maggio 2024 oppure, in subordine, contro un diniego implicito sulla sua istanza dell’8 maggio 2024, o ancora contro qualsiasi altra decisione negativa notificata tramite EASE. La Commissione replicava che la lettera del 7 maggio non era una decisione definitiva, ma un atto preparatorio nell’ambito della ricerca di un accordo equo; che l’istanza dell’8 maggio non poteva essere qualificata come confermativa; e che, in ogni caso, la successiva risposta espressa del 19 giugno 2024 aveva fatto venir meno l’eventuale diniego implicito.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama principalmente:

  • il regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare gli articoli 4, 6, paragrafo 3, 7 e 8;
  • il regolamento (UE) n. 234/2011, quale base materiale della richiesta documentale;
  • l’articolo 263 TFUE;
  • l’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, sulla necessaria individuazione dell’atto impugnato.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale ricorda che la procedura di accesso ai documenti è articolata in due fasi: una domanda iniziale e, solo in seguito, un riesame confermativo. La risposta alla domanda iniziale è una prima presa di posizione che, in linea di principio, non è impugnabile; solo la decisione resa sul riesame confermativo sostituisce quella iniziale e può produrre effetti giuridici lesivi, quindi essere oggetto di ricorso.

Alla luce di tale struttura, la lettera del 7 maggio 2024 non viene qualificata come decisione definitiva. Essa si limitava a constatare il mancato accordo equo e a preannunciare una limitazione unilaterale dell’oggetto della richiesta per esigenze di buona amministrazione. Perciò costituisce un atto preparatorio e non un atto impugnabile.

Quanto all’istanza dell’8 maggio 2024, il Tribunale osserva che un riesame confermativo ex articolo 7, paragrafo 2, può essere presentato soltanto contro una vera decisione iniziale. Poiché la lettera del 7 maggio non lo era, l’istanza presentata il giorno successivo non poteva assumere la natura di conferma valida. Ne consegue che non poteva formarsi un diniego implicito impugnabile per silenzio ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3.

Il Tribunale aggiunge che l’errore della Commissione nell’indicare la possibilità di presentare una conferma non muta la natura giuridica della lettera del 7 maggio 2024, pur potendo aver tratto in inganno la richiedente. Inoltre, la successiva decisione espressa del 19 giugno 2024 ha fatto venire meno l’eventuale diniego implicito, con conseguente scomparsa dell’atto dall’ordinamento dell’Unione.

Infine, il Tribunale respinge anche la richiesta, formulata in via ulteriormente alternativa, di riferire il ricorso a un generico "altro atto negativo" notificato via EASE. Un ricorso ex articolo 263 TFUE deve identificare con sufficiente precisione il provvedimento di cui si chiede l’annullamento; il giudice non può individuare d’ufficio l’atto contestato né pronunciare ultra petita.

Decisione e spese

Il ricorso viene dichiarato irricevibile. Quanto alle spese, il Tribunale, pur applicando la regola della soccombenza, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, tenuto conto del fatto che la Commissione aveva fornito informazioni errate nella lettera del 7 maggio 2024, idonee a indurre in errore la ricorrente circa le modalità di riesame.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che, nel sistema del regolamento n. 1049/2001, solo la posizione definitiva adottata all’esito del riesame confermativo può essere impugnata. Gli atti interlocutori o preparatori, anche se incidono sulla gestione pratica della richiesta di accesso, non sono autonomamente censurabili. Inoltre, la ricezione di informazioni inesatte da parte dell’istituzione non basta, da sola, a trasformare un atto non definitivo in un atto impugnabile.

Come è indicizzato

Materieaccesso ai documentitrasparenza amministrativaprocedibilità del ricorsodiritto amministrativo dell'unione europea

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