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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22378/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da domande di equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposte da diversi creditori insinuatisi al passivo del fallimento di una società, per la durata ritenuta irragionevole della procedura concorsuale. La Corte d'appello di Perugia aveva riconosciuto indennizzi a ciascun istante, poi rideterminati in sede di opposizione proposta dal Ministero della Giustizia. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello, deducendo due violazioni di legge: (1) erronea individuazione del dies a quo della durata ragionevole della procedura fallimentare per i creditori, che secondo il ricorrente andava fissato nella data del decreto di esecutività dello stato passivo e non nella data dell'udienza; (2) erronea determinazione del valore della causa ai fini del limite massimo dell'indennizzo, perché la Corte territoriale aveva considerato l'intero credito ammesso al passivo invece del credito residuato dopo i riparti parziali già eseguiti, con conseguente rischio di sovra-compensazione. I controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso del Ministero. Ha affermato che, nelle domande di equa riparazione proposte dai creditori di una procedura concorsuale, il dies a quo della durata rilevante coincide con il decreto di ammissione al passivo, perché solo da quel momento i creditori sono effettivamente parte della procedura. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, il valore della causa va riferito al credito ammesso, ma l'indennizzo non può eccedere l'effettiva entità del credito rimasto insoddisfatto all'esito del periodo ragionevole, tenendo conto dei pagamenti già eseguiti nei riparti parziali. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, L. n. 89/2001

    È la norma fondante l'azione di equa riparazione per la durata non ragionevole del processo o della procedura.

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    La misura dell'indennizzo non può comunque superare il valore della causa o, se inferiore, quello del diritto accertato; nel caso delle procedure fallimentari occorre evitare che l'indennizzo ecceda il danno effettivo, considerando il credito residuo dopo i riparti parziali.

  • art. 5-ter, L. n. 89/2001

    Regola l'opposizione avverso il decreto emesso nella fase monitoria del procedimento di equa riparazione.

  • artt. 97, 99, 101 e 113 legge fall.

    Sono richiamati per individuare il momento di partecipazione del creditore alla procedura concorsuale e per il tema degli accantonamenti nei riparti parziali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Censura di violazione o falsa applicazione di legge proposta con il ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della memoria.

Massime di principio

  • Nelle domande di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura concorsuale, il creditore può lamentare il ritardo solo dal momento in cui è stato ammesso al passivo, perché prima di tale atto è estraneo alla procedura e non subisce il relativo pregiudizio.
  • Ai fini del parametro temporale dell'equa riparazione non rileva la sola presentazione della domanda di insinuazione, ma il decreto di ammissione al passivo, anche se tardiva o tempestiva.
  • Il valore della causa, nei giudizi di equa riparazione connessi a procedure fallimentari, va in linea di principio riferito al credito ammesso al passivo, ma la liquidazione concreta deve evitare sovra-compensazioni e deve essere commisurata al credito effettivamente rimasto insoddisfatto oltre il periodo di durata ragionevole.
  • I riparti parziali eseguiti nel corso della procedura incidono sulla quantificazione dell'indennizzo, perché i pagamenti già ricevuti entro i termini ragionevoli escludono un danno risarcibile per quella parte di credito.
  • L'indennizzo ex L. n. 89/2001 ha natura riparatoria e non sanzionatoria: deve essere modulato sul concreto pregiudizio patito e non può trasformarsi in un arricchimento ingiustificato del beneficiario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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