Sentenza n. 10965/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 6.10.2025, prot. -OMISSIS- recante esclusione dell’istante dalla graduatoria del Bando Generale Erp 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 6 ottobre 2025 recante l'esclusione dalla graduatoria del Bando Generale ERP 2012
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, inizialmente inserita con 42 punti nella graduatoria per l'assegnazione di un alloggio ERP, ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale, all'esito delle verifiche propedeutiche alla convocazione per l'assegnazione dell'alloggio, ne ha disposto l'esclusione. Il ricorso è stato notificato all'amministrazione, ma non ad alcun soggetto collocato nella graduatoria. All'udienza il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità per omessa notifica a un controinteressato. La ricorrente ha sostenuto che fosse sufficiente la notifica a Roma Capitale, in ragione della natura dell'atto di esclusione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. La procedura di assegnazione è stata qualificata come competitiva, in ragione del numero limitato di alloggi disponibili. Sono quindi controinteressati i soggetti collocati nella graduatoria in posizioni successive a quella della ricorrente, poiché l'eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto incidere direttamente sulla graduatoria e sulle loro possibilità di assegnazione. L'omessa notifica del ricorso ad almeno uno di tali controinteressati costituisce condizione di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, e non è sanabile mediante rimessione in termini per errore scusabile. Né la mancata conoscenza dei dati personali dei controinteressati giustifica l'omissione, poiché tali dati possono essere acquisiti mediante istanza di accesso, adempimento rientrante nell'ordinaria diligenza e non eccessivamente gravoso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge
Nelle azioni di annullamento la notificazione all'amministrazione e ad almeno un controinteressato individuato nell'atto è requisito necessario per l'ammissibilità del ricorso. Nel caso di procedura competitiva per l'assegnazione di risorse limitate, sono controinteressati anche i soggetti la cui posizione in graduatoria potrebbe essere pregiudicata dall'accoglimento del ricorso.
art. 73 c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile rilevabilità d'ufficio della causa di inammissibilità derivante dall'omessa notifica a un controinteressato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali presupposti della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della ricorrente.
Massime di principio
- Nelle procedure competitive per l'assegnazione di un numero limitato di beni o utilità pubbliche, i soggetti collocati in graduatoria in posizione potenzialmente pregiudicata dall'accoglimento del ricorso sono controinteressati, anche quando il provvedimento impugnato consiste formalmente nell'esclusione del ricorrente.
- L'azione di annullamento è inammissibile se il ricorso non è notificato, prima della sua instaurazione, almeno a uno dei controinteressati individuati o individuabili secondo l'atto impugnato e gli effetti dell'eventuale annullamento.
- L'omessa notifica ad almeno un controinteressato è un vizio rilevabile d'ufficio e non può essere sanato mediante rimessione in termini per errore scusabile.
- La mancata conoscenza dei dati personali dei controinteressati non costituisce, di per sé, un impedimento oggettivo e grave alla notificazione: il ricorrente deve attivarsi con un'istanza di accesso, adempimento riconducibile all'ordinaria diligenza processuale.
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