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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Bari, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-Trib. Trani Sez. Lavoro pubblicata il -OMISSIS-, in relazione alla parte del decisum avente ad oggetto la sorte capitale e gli accessori di legge, nominando sin da ora, ove occorra, un commissario ad acta, che provveda in luogo dell'inadempiente Ministero della Salute.

Giustizia amministrativa202500652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, avente a oggetto l'adeguamento dell'assegno vitalizio e il pagamento di interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza sostenendo che il Ministero della Salute non avesse dato esecuzione, nonostante la notificazione in forma esecutiva e il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, alla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia aveva condannato l'amministrazione all'adeguamento dell'assegno vitalizio riconosciuto alla ricorrente ai sensi della legge n. 210/1992, con decorrenza dal 22 novembre 2022, oltre interessi legali e rivalutazione. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito per resistere.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso di ottemperanza, accertando che la sentenza del Tribunale di Trani era passata in giudicato, costituiva titolo per l'azione esecutiva e non era stata adempiuta dal Ministero. Ha inoltre rilevato il decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, nonché la necessità di determinare giudizialmente le modalità di esecuzione, non trattandosi di pronuncia autoesecutiva. Ha quindi ordinato al Ministero della Salute di dare piena esecuzione al giudicato mediante il pagamento della sorte capitale e degli accessori di legge entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Il Collegio non ha nominato allo stato il commissario ad acta, ritenendo opportuno consentire all'amministrazione competente di provvedere, anche in considerazione del trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi ex lege n. 210/1992. Ha rigettato la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., sia per le medesime ragioni sia in considerazione della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre contributo unificato e accessori, in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza passata in giudicato costituisce titolo per proporre l'azione di ottemperanza quando l'amministrazione non abbia adempiuto alle statuizioni giudiziali.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e stabilire le modalità concrete di adempimento; nel caso esaminato non ha ritenuto di nominare immediatamente un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere richiesta nell'ambito del giudizio di ottemperanza, ma nel caso concreto non è stata applicata per le ragioni indicate nella sentenza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Disciplina il termine concesso alle amministrazioni pubbliche per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie; il suo decorso consente, nel caso concreto, di procedere con l'azione esecutiva.

  • d.P.C.M. 13 novembre 2000

    È richiamato quale fonte del trasferimento alla Regione Puglia delle competenze in materia di indennizzi previsti dalla legge n. 210/1992.

  • legge n. 210/1992

    Costituisce la disciplina sostanziale dell'indennizzo spettante alla ricorrente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato contenga statuizioni non adempiute dall'amministrazione e sia decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie pubbliche.
  • Quando il giudicato non sia autoesecutivo e richieda attività amministrative per la corretta determinazione delle modalità di adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato.
  • La nomina del commissario ad acta non è automatica: il giudice può differirla quando ritenga opportuno concedere all'amministrazione o all'ente competente un termine per provvedere autonomamente, anche alla luce del trasferimento delle competenze amministrative in materia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando non risultino, secondo la valutazione del giudice, sufficienti presupposti di opportunità, anche in ragione della situazione delle risorse finanziarie disponibili.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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