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Legge

L.R. Molise 16/2002

Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale

Normativa regionaleL.R. Molise 16/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise disciplina criteri, pubblicità, controlli, incompatibilità, sostituzioni, proroghe e decadenze delle nomine e designazioni regionali, con regole speciali per organi scaduti o di nuova istituzione. Ha previsto anche una fase transitoria di rinnovo delle vecchie nomine e ha abrogato la precedente legge regionale n. 11/1993. Oggi è in larga parte superata da successive modifiche e da eventi ormai conclusi, ma resta formalmente la disciplina di riferimento se non diversamente sostituita.

Disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale in Molise

Disciplina delle nomine e designazioni di competenza regionale nel Molise

La legge disciplina, per la Regione Molise, le nomine e le designazioni di competenza regionale, fissando requisiti soggettivi, cause di incompatibilità, regole di pubblicità, controlli, sostituzioni, proroghe degli organi e ipotesi di decadenza. La disciplina opera nel solo ambito regionale molisano e si applica salvo diverse previsioni delle leggi regionali di settore.

Ambito di applicazione e soggetti nominabili

Le nomine e designazioni spettanti alla Regione sono attribuite al Consiglio regionale, salvo diversa disciplina di settore. Possono essere nominati o designati i soggetti che siano elettori in qualsiasi Comune della Repubblica e che siano in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla normativa vigente, purché non ricorrano le cause ostative alla candidatura a consigliere comunale richiamate dal testo unico degli enti locali.

La scelta deve tenere conto delle esperienze professionali e politico-amministrative degli interessati. La legge non si applica nei casi di:

  • rappresentanza politica connessa alla carica di consigliere regionale;
  • rappresentanza di diritto per cariche già rivestite;
  • nomine o designazioni dipendenti da rapporto di impiego o vincolate per legge;
  • nomine o designazioni di soggetti già direttamente e inequivocabilmente individuati da leggi, regolamenti, statuti o convenzioni.

Incompatibilità, divieto di cumulo e cause ostative

La legge prevede un ampio regime di incompatibilità per i componenti degli organismi regionali interessati. In particolare, non possono far parte degli organismi soggetti alla disciplina regionale, salvo deroghe di settore:

  • membri del Parlamento europeo, del Consiglio e della Giunta regionale, del Consiglio e della Giunta provinciale, sindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, presidenti e assessori delle comunità montane e presidenti dei relativi consigli;
  • dipendenti pubblici con mansioni direttamente inerenti alla vigilanza o al controllo sull’organo interessato;
  • membri di organi chiamati a esprimere parere su provvedimenti degli enti coinvolti;
  • magistrati ordinari, amministrativi, contabili e di giurisdizioni speciali o onorarie in servizio;
  • avvocati in servizio presso l’Avvocatura dello Stato;
  • appartenenti alle forze armate e alle forze dell’ordine in servizio permanente nei casi previsti dalla legge;
  • soggetti che prestano attività di consulenza o collaborazione presso la Regione o presso enti sottoposti al controllo regionale o interessati alla nomina;
  • soggetti con vertenze giudiziarie in corso con l’ente presso cui avviene la nomina o designazione.

È inoltre vietata la nomina o designazione contemporanea di parenti e affini fino al terzo grado, coniugi, affilianti o affiliati; l’incompatibilità colpisce il componente meno anziano. Restano ferme le incompatibilità e ineleggibilità previste da leggi statali o regionali.

Gli incarichi disciplinati dalla legge non sono cumulabili. Inoltre non possono essere nominati o designati, e decadono di diritto se già nominati, coloro che abbiano rapporti di dipendenza, partecipazione o collaborazione contrattuale con gli organismi interessati.

Se sussiste una causa di incompatibilità al momento della nomina o designazione, l’atto diviene nullo se l’interessato non rimuove la causa entro 10 giorni dalla comunicazione. Se la causa sopravviene dopo l’entrata in vigore della legge, il soggetto decade dall’incarico.

Pubblicità delle nomine e manifestazione di disponibilità

Per assicurare pubblicità alle nomine e designazioni, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale predispone almeno 30 giorni prima un avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’elenco delle posizioni da coprire.

Nel periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare la propria disponibilità a essere nominati o designati in uno o più organismi. Il Consiglio regionale può comunque scegliere anche soggetti che non abbiano presentato disponibilità, purché in possesso dei requisiti richiesti. I soggetti così nominati devono poi presentare la manifestazione di disponibilità entro 30 giorni dalla comunicazione della nomina o designazione.

Controlli e perfezionamento dell’efficacia

L’Ufficio di Presidenza verifica entro 30 giorni da ogni nomina o designazione la sussistenza dei requisiti. La nomina o designazione diventa efficace solo con il compimento della verifica. Se la verifica non viene compiuta nel termine, provvede il Presidente del Consiglio regionale entro i 5 giorni successivi.

Se il controllo ha esito negativo, l’Ufficio di Presidenza ne informa il Consiglio regionale, che deve sostituire la precedente nomina o designazione entro 15 giorni; in mancanza provvede il Presidente del Consiglio regionale entro i 5 giorni successivi. Per gli organismi collegiali, l’efficacia delle nomine è contemporanea per tutti i nominati e si produce con l’esito positivo delle verifiche o, comunque, alla scadenza del termine assegnato all’Ufficio di Presidenza.

Per le nomine di competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione, gli stessi organi provvedono secondo le medesime regole di controllo.

Scadenza, proroga e regime degli atti degli organi esistenti

Gli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo di enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché gli altri organi e organismi regolati da legge regionale, restano in funzione fino al 90° giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale ricostituito dopo nuove elezioni.

Se non ricostituiti entro tale termine, gli organi sono prorogati per ulteriori 45 giorni. Nel periodo di proroga possono adottare solo:

  • atti di ordinaria amministrazione;
  • atti urgenti e indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza e indifferibilità.

Gli atti adottati in proroga che non rientrano in tali categorie sono nulli. La legge regionale di riordino o riforma di un ente o organismo può prevedere il rinnovo anticipato delle nomine e designazioni presso l’ente riformato.

Ricostituzione degli organi e poteri sostitutivi

Durante il periodo di proroga gli organi scaduti devono essere ricostituiti. Se il Consiglio regionale non procede alle nomine o designazioni almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di proroga, la competenza passa al Presidente del Consiglio regionale, che deve comunque esercitarla entro il termine finale.

Per le nomine sostitutive il Presidente deve attestare il possesso dei requisiti da parte dei soggetti nominati. Regola analoga vale per la Giunta regionale: se non provvede almeno 3 giorni prima della scadenza del termine di proroga, la competenza passa al Presidente della Giunta regionale, che deve agire entro il termine e attestare il possesso dei requisiti.

Se il termine massimo di proroga decorre senza ricostituzione, gli organi amministrativi decadono e tutti gli atti da essi adottati sono nulli. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale rispondono dei danni conseguenti alla decadenza causata dalla loro condotta, ferma la possibile responsabilità penale per omissione.

Costituzione di nuovi organi amministrativi

Per i nuovi organi amministrativi istituiti con legge regionale, il Consiglio regionale o la Giunta regionale, secondo la competenza prevista, devono effettuare le nomine o designazioni necessarie entro il termine stabilito dalla legge istitutiva. Se l’organo competente non provvede almeno 3 giorni prima della scadenza, subentrano i rispettivi Presidenti, che devono comunque agire entro il termine.

Se la legge istitutiva non fissa un termine espresso, le nomine o designazioni devono essere adottate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge istitutiva. Per tali adempimenti si applicano, in quanto compatibili, le regole già previste per il potere sostitutivo e l’attestazione dei requisiti.

Sospensione, decadenza e dimissioni dei soggetti nominati o designati

Ai soggetti nominati o designati si applicano di diritto le cause di sospensione previste dal testo unico degli enti locali per le ipotesi richiamate dalla legge. In tali casi la decadenza opera dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data di definitività del provvedimento di prevenzione.

I soggetti interessati devono comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale la perdita dei requisiti, nonché ogni causa ostativa, di sospensione o di decadenza non rilevabile d’ufficio.

Il Consiglio regionale, sentita la commissione competente, può dichiarare la decadenza quando il soggetto:

  • commetta ripetute e gravi violazioni di legge accertate;
  • compia gravi irregolarità nella gestione dell’ente accertate;
  • determini con il proprio comportamento l’impossibilità oggettiva di funzionamento dell’organo;
  • violi ripetutamente programmi, indirizzi e direttive del Consiglio regionale.

Entro 15 giorni dalla comunicazione di decadenza, sospensione o dimissioni, il Consiglio regionale deve sostituire o surrogare temporaneamente il soggetto; in mancanza provvede il Presidente del Consiglio regionale entro i 5 giorni successivi. Per sostituzioni e surroghe temporanee non è necessario pubblicare il previo avviso di disponibilità. Per le nomine di competenza della Giunta regionale, provvede la Giunta o il suo Presidente.

Regime transitorio e avvio della nuova disciplina

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge dovevano essere effettuate o rinnovate tutte le nomine negli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo degli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione, nelle società a partecipazione regionale e negli organi e organismi comunque regolati da legge regionale.

Se il Consiglio regionale non provvedeva almeno 3 giorni prima della scadenza del termine, subentrava il Presidente del Consiglio stesso entro lo stesso termine. Le nomine già effettuate in organi e organismi non ricompresi nella disciplina transitoria continuavano a produrre effetti fino alle scadenze previste dai rispettivi ordinamenti.

Ai fini dell’avvio della nuova disciplina:

  • i bandi emanati ai sensi della previgente legge regionale n. 11/1993 nella legislatura in corso sono considerati revocati;
  • i procedimenti attivati ai sensi della medesima legge e non conclusi cessano;
  • le domande già presentate in tali procedimenti sono considerate manifestazioni di disponibilità valide per la prima applicazione della nuova legge;
  • i soggetti già nominati ai sensi della legge previgente negli organi rientranti nella disciplina transitoria decadono dalle funzioni con l’insediamento dei nuovi nominati.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogata la legge regionale 22 aprile 1993, n. 11, oltre a ogni altra norma incompatibile con la nuova disciplina. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

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