L.R. Molise 21/2002
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37, ad oggetto: «Istituzione dell'azienda speciale regionale, denominata: "Molise Acque"»
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Molise aggiorna la disciplina dell’azienda speciale “Molise Acque” prevista dalla l.r. 37/1999: ne definisce natura pubblicistica, sede, partecipazioni societarie, organi, bilancio, personale e patrimonio. Prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Norma utile solo per la disciplina dell’ente e dei rapporti patrimoniali/personale ancora rilevanti.
Modifiche alla disciplina di Molise Acque
Modifiche alla disciplina di Molise Acque
La legge regionale del Molise interviene sulla disciplina dell’azienda speciale regionale “Molise Acque”, modificando e integrando la legge regionale 1° dicembre 1999, n. 37. Il provvedimento ridefinisce natura giuridica, organi, poteri gestionali, regime del personale e gestione del patrimonio dell’ente.
Natura giuridica e autonomia dell’azienda
L’azienda è qualificata come ente pubblico economico, dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e autonomia statutaria. Svolge attività d’impresa secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, adottando i moduli organizzativi più conformi a tali principi, ed è iscritta nel registro delle imprese.
Sede e presenza sul territorio
La sede centrale e legale dell’Azienda è fissata in Campobasso. È prevista la possibilità di uffici decentrati sul territorio regionale.
Partecipazioni societarie
L’Azienda può partecipare a società di capitali o concorrere alla loro costituzione, ma solo per attività strumentali o di supporto ai servizi pubblici da essa svolti.
Capitale di dotazione e incrementi
Il capitale di dotazione è portato a 1 milione di euro, in sostituzione del precedente importo espresso in lire. Ulteriori aumenti di capitale possono essere deliberati dalla Giunta regionale, anche su richiesta del Consiglio di amministrazione dell’ente.
Assetto degli organi
Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a tre. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, e può essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Azienda.
Direttore generale: nomina, durata e funzioni
Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione secondo i criteri fissati dallo statuto. La nomina dura cinque anni ed è rinnovabile.
Al Direttore generale spettano la piena responsabilità gestionale, la formulazione di proposte al Consiglio di amministrazione, l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e la presentazione degli schemi di bilancio pluriennale, preventivo ed esercizio. Gli compete inoltre promuovere e resistere alle liti, con potere di conciliare e transigere nei limiti richiamati dalla legge, e in generale ogni attività non attribuita al Consiglio di amministrazione, al Presidente o ai dirigenti.
Collegio sindacale e controlli contabili
Per il Collegio sindacale viene sostituito il riferimento agli organi “eletti” con quello ai soggetti “nominati”. Le competenze di controllo indicate nella norma sono ricondotte agli aspetti contabili.
Statuto e modifiche statutarie
Lo statuto dell’Azienda è approvato dal Consiglio regionale. Le successive modifiche, purché contengano norme di funzionamento amministrativo, contabile e tecnico, sono approvate dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione.
Atti fondamentali e approvazione regionale
La rubrica relativa al controllo sugli atti viene sostituita con quella di “approvazione degli atti fondamentali”. Sono ricompresi tra gli atti fondamentali anche il piano-programma, i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio di esercizio, il contratto di servizio e la carta dei servizi. Vengono soppressi i commi che disciplinavano il previgente controllo.
Bilancio e utili di gestione
L’Azienda è soggetta all’obbligo del pareggio di bilancio, in conformità al Testo unico degli enti locali. Eventuali utili di gestione sono utilizzati secondo le previsioni statutarie.
Personale e mobilità verso la Regione
La disciplina generale dello status giuridico e del trattamento economico del personale dell’Azienda è quella del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali.
È consentito, su domanda dell’interessato, il transito nel ruolo organico regionale, purché esistano posti vacanti nei corrispondenti profili e figure professionali e il provvedimento sia adottato d’intesa con le organizzazioni sindacali, previo benestare del servizio regionale interessato e della direzione generale dell’Azienda.
La nuova dotazione organica e le materie riguardanti il personale devono essere adottate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale e previa consultazione sindacale, entro sei mesi dalla costituzione dell’Azienda.
Patrimonio, concessioni e dismissioni
Il capitale di dotazione è formato dal capitale conferito dalla Regione e dai beni immobili assegnati all’Azienda. Il patrimonio conferito all’ERIM deve considerarsi patrimonio regionale dato in gestione all’Azienda per le finalità di legge. A seguito della trasformazione, l’Azienda subentra nella proprietà del patrimonio dell’ERIM, come risultante dalle scritture contabili e dai registri inventariali.
L’Azienda dispone del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, salvo i limiti previsti per i beni dati in gestione dall’Amministrazione. È autorizzata a vendere il patrimonio a servizio delle opere acquedottistiche dismesse o da dismettere, al prezzo di mercato e mediante procedura a evidenza pubblica, con diritto di prelazione dei proprietari espropriati e dei frontisti. È inoltre autorizzata a rilasciare concessioni d’uso onerose del patrimonio. Le strade a servizio delle opere acquedottistiche possono essere affidate in gestione ai Comuni. Vendite e concessioni sono regolate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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