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Legge

L.R. Molise 19/2002

Ulteriori modificazioni alle leggi regionali 8 aprile 1997 n. 7, concernente: "Norme sulla riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29" e 27 gennaio 1999 n. 2, concernente: "Norme sull'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio regionale" come modificate ed integrate dalla legge regionale 28 maggio 2002, n. 6"

Normativa regionaleL.R. Molise 19/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 19/2002 interviene sulle norme di organizzazione dell’amministrazione regionale e del Consiglio regionale, rivedendo trattamento economico e assetto dei dirigenti, Nucleo di valutazione, trasferimenti di personale, aspettativa per dirigenti assunti da altri enti, strutture organizzative e ruolo tecnico. Contiene anche un’abrogazione puntuale. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche all’organizzazione della Regione Molise e del Consiglio regionale

Modifiche all’organizzazione regionale e del Consiglio regionale

La legge regionale Molise 26 agosto 2002, n. 19, aggiorna la disciplina organizzativa dell’amministrazione regionale e del Consiglio regionale. Il provvedimento interviene su incarichi dirigenziali, valutazione delle strutture e del personale, assetto dei servizi e regime del personale, con una disposizione transitoria limitata al 31 dicembre 2002.

Trattamento economico dei direttori generali e del segretario generale del Consiglio regionale

Il trattamento economico dei Direttori generali e del Segretario generale del Consiglio regionale è definito in contrattazione individuale sulla base del trattamento fondamentale previsto per le aree dirigenziali del comparto Regioni e di un trattamento accessorio correlato alle funzioni e responsabilità attribuite.

  • Il trattamento fondamentale corrisponde al valore economico massimo previsto dal contratto collettivo per le aree dirigenziali del comparto Regioni.
  • Il trattamento accessorio è determinato dalla Giunta regionale, indipendentemente dai contratti collettivi.
  • La retribuzione di risultato è legata agli obiettivi conseguiti e non può superare il 50% del trattamento accessorio.

La norma prevede inoltre un regime transitorio: per consentire il passaggio al nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale n. 6/2002, i Direttori generali, i Coordinatori e i responsabili di Settore, anche con incarichi interinali, continuano a esercitare le funzioni loro assegnate alla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2002.

Nucleo di valutazione

La Giunta regionale, previa intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, istituisce e disciplina con atto di organizzazione un Nucleo di valutazione con durata triennale. Il Nucleo è composto da tre esperti esterni all’amministrazione regionale, competenti in tecniche di valutazione e controllo di gestione; uno dei componenti è nominato su designazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Il Nucleo opera in autonomia e risponde esclusivamente:

  • alla Giunta regionale;
  • per quanto di competenza, all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

Per le attività istruttorie e di segreteria è previsto il supporto di una struttura apposita, da costituire con atto di organizzazione all’interno della Direzione generale del personale e dell’organizzazione.

Mobilità e trasferimenti del personale

I trasferimenti tra strutture dipendenti dal Presidente della Giunta, nonché quelli dalle direzioni generali verso tali strutture e viceversa, sono disposti dal Direttore generale del personale e dell’organizzazione, sentiti i responsabili di servizio.

Aspettativa per dipendenti regionali assunti da altri enti come dirigenti

I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa se vengono assunti da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato.

Assetto delle strutture della Giunta regionale

La Tabella A allegata alla legge regionale n. 7/1997 viene sostituita e individua le seguenti strutture organizzative della Regione:

  • Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e Affari istituzionali;
  • Servizio Rapporti istituzionali e relazioni economiche esterne;
  • Servizio Segreteria della Giunta regionale;
  • Servizio Affari legislativi e giuridici;
  • Servizio Avvocatura regionale;
  • Servizio Protezione civile.

Funzioni del Consiglio regionale e verifica dell’attività dirigenziale

Nell’ambito della legge regionale n. 2/1999, viene precisato che tra le funzioni del Consiglio regionale rientra la verifica dei risultati dell’attività dirigenziale, avvalendosi del Nucleo di valutazione.

Vengono inoltre elencate le strutture organizzative del Consiglio regionale, articolate nei seguenti servizi:

  • Gabinetto del Presidente e dell’Ufficio di presidenza, rapporti istituzionali, comunicazione, stampa e istituti di partecipazione popolare;
  • Affari generali, organizzazione, personale, controllo interno e sistema informativo del Consiglio regionale;
  • Bilancio, contabilità, provveditorato e assistenza al Collegio dei revisori dei conti;
  • Assistenza all’assemblea;
  • Assistenza alle commissioni;
  • Consulenza legislativa e giuridica;
  • Documentazione, studi e monitoraggio delle politiche;
  • Supporto al Difensore civico.

Abrogazione puntuale

È abrogato il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1994, n. 10.

Ruolo tecnico

È istituito il ruolo tecnico, in categoria funzionale B. Le modalità di accesso sono rinviate a future determinazioni, da adottare nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Decorrenza

La legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

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