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Legge

L.R. Molise 22/2002

Modifica dell'articolo 2, comma 7, ed integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 16, concernente: "Nuove disposizioni sulle nomine di competenza regionale"

Normativa regionaleL.R. Molise 22/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Molise n. 22/2002 modifica la legge sulle nomine regionali n. 16/2002 e proroga, per alcune nomine relative a enti con proposte di riordino già presentate al 31 agosto 2002, il termine di applicazione di specifiche disposizioni fino al 31 maggio 2003. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica e proroga transitoria sulle nomine regionali in Molise

Modifica e proroga delle disposizioni sulle nomine regionali

La legge regionale del Molise n. 22 del 27 settembre 2002 interviene sulla disciplina delle nomine di competenza regionale già contenuta nella legge regionale 2 agosto 2002, n. 16. L’atto opera sia con correzioni testuali sia con una proroga temporanea per alcune nomine relative a enti in corso di riordino.

Ambito della modifica normativa

La legge modifica la disciplina delle nomine regionali limitatamente alla Regione Molise, incidendo su due profili della legge n. 16/2002:

  • una precisazione terminologica relativa al richiamo agli organismi interessati;
  • l’estensione e il coordinamento di alcune previsioni dell’articolo 8, con particolare riguardo a una fase transitoria.

Proroga temporanea per determinati enti

Per le nomine riguardanti enti le cui proposte legislative di riordino risultavano già presentate alla data del 31 agosto 2002, il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 16/2002 è prorogato fino al 31 maggio 2003. Questa è la principale disposizione a contenuto temporaneo dell’atto e limita la propria efficacia alle nomine riferite agli enti rientranti in tale specifica condizione.

Coordinamento dell’articolo 8 della legge regionale n. 16/2002

La legge interviene anche sui riferimenti interni dell’articolo 8 della legge sulle nomine regionali, sostituendo i richiami al solo comma 1 con riferimenti estesi ai commi 1 e 1-bis. In particolare, la disciplina viene coordinata affinché le previsioni successive tengano conto anche del nuovo comma 1-bis. Viene inoltre sostituito il primo periodo del comma 4, chiarendo che esso opera "per i fini di cui ai commi 1, 1-bis e 2".

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Attualità della disciplina

L’atto ha natura essenzialmente modificativa e transitoria, collegata a una finestra temporale già conclusa il 31 maggio 2003. Per tale ragione, pur restando storicamente rilevante come testo di coordinamento della legge n. 16/2002, oggi non ha autonoma utilità applicativa pratica.

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