L.R. Molise 20/2002
Interventi a favore della viabilità rurale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 20/2002 istituisce contributi annui ai comuni, comunità montane, consorzi di bonifica e altri enti pubblici per la manutenzione di strade vicinali, interpoderali e di bonifica. Disciplina beneficiari, domanda entro il 30 settembre, riparto entro il 30 gennaio, rendicontazione entro un anno dall’erogazione e copertura finanziaria per il 2002 e gli esercizi successivi. Non contiene un termine finale di applicazione.
Contributi regionali per la manutenzione della viabilità rurale
Contributi per la viabilità rurale in Molise
La legge regionale Molise disciplina un sostegno economico stabile a favore della manutenzione ordinaria della viabilità rurale, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo rurale, il rinnovo delle strutture produttive e il miglioramento delle condizioni di vita nelle borgate rurali.
Ambito di applicazione e finalità
La misura riguarda le strade vicinali e interpoderali, nonché le strade di bonifica montana, di bonifica integrale e altre strade sottoposte a manutenzione da parte di enti pubblici. Il contributo è previsto per il territorio della Regione Molise e si inserisce in una politica regionale di riassetto infrastrutturale delle aree rurali.
Beneficiari e criterio di calcolo del contributo
Possono richiedere il contributo i soggetti pubblici nel cui territorio ricadono le opere interessate. Il contributo è calcolato sulla base del chilometraggio delle strade risultanti classificate, alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente, come:
- vicinali e/o interpoderali;
- di bonifica montana;
- di bonifica integrale;
- di competenza di altri enti pubblici tenuti alla manutenzione.
La misura del contributo annuo è fissata in:
- Euro 300 per chilometro per strade vicinali e interpoderali;
- Euro 400 per chilometro per strade di bonifica montana, di bonifica integrale e altre strade sottoposte a manutenzione dagli enti.
L’ammontare complessivo spettante a ciascun ente è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale. Le somme sono accreditate su un capitolo di bilancio istituito dagli enti beneficiari con la denominazione relativa ai contributi regionali per la manutenzione ordinaria delle strade rurali.
Presentazione delle istanze
Ogni anno gli enti interessati devono presentare domanda entro il 30 settembre, allegando documentazione idonea a dimostrare:
- lo sviluppo della rete stradale per cui si chiede il contributo;
- il numero delle strade;
- la località di ubicazione;
- l’anno di realizzazione;
- una relazione sullo stato e sulle condizioni delle strade;
- un preventivo di massima dei costi necessari per la manutenzione;
- il numero del capitolo di bilancio sul quale accreditare le somme.
Per la prima applicazione della legge, la domanda doveva essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Riparto e concessione dei contributi
La Giunta regionale, sentito l’Assessorato competente, delibera il riparto dei contributi entro il 30 gennaio dell’anno successivo e ne dà tempestiva comunicazione agli enti interessati.
Rendicontazione e controlli sull’uso dei fondi
I beneficiari devono rendicontare l’utilizzo delle somme e gli interventi eseguiti entro un anno dalla data di effettiva erogazione. Inoltre, nell’esercizio finanziario successivo a quello dell’erogazione, devono trasmettere alla struttura competente dell’Assessorato regionale all’Agricoltura il rendiconto con l’indicazione delle infrastrutture interessate dagli interventi.
La mancata rendicontazione comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme, anche mediante compensazione su eventuali future concessioni. I rendiconti devono essere vistati dal tecnico preposto e approvati dagli enti concessionari prima dell’invio all’Assessorato.
Affidamento dei servizi di manutenzione
I beneficiari possono affidare i servizi di manutenzione anche ad imprese di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, secondo le modalità previste dagli enti attuatori.
Copertura finanziaria
Per il 2002 è previsto l’istituto di un nuovo capitolo di spesa nell’apposita U.P.B., con copertura rimessa a successiva variazione di bilancio. Per gli esercizi finanziari 2003 e successivi la copertura avviene con le rispettive leggi di bilancio.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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