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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34607/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un imputato, già giudicato in appello per una serie di furti aggravati, che ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Trento del 5 febbraio 2025. Il ricorrente deduceva un vizio motivazionale per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare immediatamente una causa di non punibilità. In via ulteriore, il testo richiama anche la doglianza difensiva relativa alla presunta mancata corretta valutazione, ai sensi dell'art. 133 c.p., dei criteri di commisurazione della pena. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in epoca successiva alla riforma dell'art. 613 c.p.p. operata dalla l. 103/2017, che impone la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione; inoltre, i motivi erano ritenuti generici e assertivi, senza specifica critica alla motivazione di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, ma deve essere sottoscritto da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. Ha inoltre osservato che i motivi erano privi di specificità e comunque infondati, poiché la Corte di appello aveva motivato adeguatamente sul mancato rilievo di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., valorizzando la confessione dell'imputato e i filmati di videosorveglianza, nonché sul trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 133 c.p., richiamando precedenti specifici, pluralità e gravità dei furti, danni e pregiudizio patrimoniale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    obbligo di immediata declaratoria delle contemplate cause di non punibilità

    Il giudice di merito aveva escluso la ricorrenza di cause di non punibilità immediatamente evidenti; la Cassazione ritiene corretta e congrua la relativa motivazione.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di commisurazione della pena appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    Dopo la l. n. 103 del 2017 il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 571 cod. proc. pen.

    La riforma richiamata nel testo è indicata come intervento che ha modificato anche questa disposizione, nel quadro della nuova disciplina della proposizione del ricorso in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali segue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    L'autenticazione della sottoscrizione attesta solo la genuinità della firma e la riferibilità della stessa alla parte privata, ma non sostituisce la necessaria sottoscrizione del difensore abilitato.

  • artt. 24, 111, comma 7, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale della nuova disciplina è richiamata come già ritenuta manifestamente infondata, poiché la rappresentanza tecnica in cassazione rientra nella discrezionalità del legislatore.

  • art. 6 CEDU

    Anche rispetto alla Convenzione EDU non si è ritenuta lesiva la scelta legislativa di escludere la difesa personale nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell'art. 613 c.p.p., il ricorso per cassazione è inammissibile se sottoscritto personalmente dall'imputato, poiché è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'autenticazione della firma del ricorso da parte di un legale non equivale alla sottoscrizione richiesta dalla legge e non sana il difetto di legittimazione del soggetto che ha formato l'atto impugnatorio.
  • Nel giudizio di legittimità i motivi devono essere specifici, pertinenti e confrontarsi con la motivazione impugnata; censure meramente assertive o generiche sono inammissibili.
  • La mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è censurabile solo se la decisione di merito omette di considerare una causa di non punibilità immediatamente evidente; se la motivazione valorizza confessione e riscontri oggettivi, il controllo di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito.
  • La valutazione dei criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è logica, congrua e non manifestamente illogica.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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